lunedì 24 febbraio 2014

Famiglia fondata sul matrimonio e famiglia di fatto: c’è differenza

Dopo la fine della storia d’amore, il convivente non ha ottenuto la condanna della sua ex al pagamento della metà del valore dell’immobile acquistato, ma l’uomo ha comunque contribuito all’acquisto. È il caso affrontato dalla Cassazione con la sentenza 26424/13. 
IL CASO
Un uomo citava in tribunale la sua ex, con cui aveva convissuto more uxorio per 9 anni e generato 2 figli. Il Tribunale aveva dichiarato l’intervenuta costituzione tra le parti di una famiglia di fatto, osservando che anche l’uomo aveva contribuito all’acquisto dell’immobile, ma aveva respinto, però, la domanda, fondata sulla equiparazione della famiglia di fatto a quella legittima, ritenendo le 2 situazioni non assimilabili e conseguentemente non applicabile la normativa della comunione legale (art. 177 e ss. c.c.). A non poter essere accolte, secondo lo stesso Tribunale, erano le domande restitutorie dell’attore, «inquadrabili nello schema dell’azione generale di arricchimento delineata dall’art. 2041 c.c.». È la Corte di appello che, in parziale accoglimento del gravame dell’uomo, condannava la controparte a pagare poco meno di 74mila euro. La stessa Corte, tuttavia, riteneva che non potessero essere accolte le domande volte ad ottenere la condanna della convenuta al pagamento della metà del valore dell’immobile acquistato nel 1999 o, in subordine, della metà della somma erogata per l’acquisto del medesimo bene, «in quanto presupponevano l’applicabilità del regime patrimoniale legale proprio della famiglia fondata sul matrimonio e non estensibile alla famiglia di fatto, segnatamente in relazione alla normativa della comunione legale». L’uomo aveva contribuito all’acquisto dell’abitazione. È la donna a proporre ricorso per cassazione. Ma la Cassazione ha osservato che – come già accertato - l’uomo aveva contribuito all’acquisto della nuova abitazione, intestata solo a lei. Infatti, è stata ritenuta provata l’ingente entità della dazione attuata dall’uomo, nonché esclusa la relativa spontaneità e, quindi, pure la sua riconducibilità e liberalità, puntualmente analizzando le condizioni economiche dell’esborso e del prezzo d’acquisto dell’immobile dai limiti di proporzionalità e dell’adeguatezza del rispetto all’apprezzato contesto. Pertanto, la Cassazione ha rigettato in toto il ricorso. 
Fonte: www.dirittoegiustizia.it /La Stampa - Famiglia fondata sul matrimonio e famiglia di fatto: c’è differenza

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