venerdì 17 gennaio 2014

Senza avviso bonario è nulla la cartella di pagamento per il recupero del credito d’imposta

È nulla la cartella di pagamento, emessa a seguito di irregolarità riscontrate all’esito di un controllo automatizzato ex art. 36 bis del D.P.R. n. 600/1973, laddove non sia preceduta dall’invio di un avviso bonario recante la comunicazione al contribuente dell’irregolarità riscontrata: infatti, salvo che l’errore sia rilevabile ‘icto oculi’ attraverso un mero riscontro cartolare, è necessario un atto d’accertamento esplicitamente motivato che consenta al contribuente di conoscere il processo logico-giuridico dell’amministrazione nella diversa determinazione dell’imponibile, in modo da potersi adeguatamente difendere. Lo ha sancito la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 545 del 14 gennaio 2014, rigettando il ricorso proposto dall’Agenzia delle Entrate contro la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Sicilia, che aveva dato ragione al contribuente annullando la cartella di pagamento per l’omesso invio della preventiva informale comunicazione dei motivi per i quali non era stato riconosciuto il credito d’imposta alla società contribuente (in violazione dell’art. 36 bis del D.P.R. n. 600/1973, comma 3: “Quando dai controlli automatici eseguiti emerge un risultato diverso rispetto a quello indicato nella dichiarazione, ovvero dai controlli eseguiti dall’ufficio, ai sensi del comma 2-bis, emerge un’imposta o una maggiore imposta, l’esito della liquidazione è comunicato al contribuente o al sostituto d’imposta per evitare la reiterazione di errori e per consentire la regolarizzazione degli aspetti formali”). La Suprema Corte ha rigettato il ricorso, dando ragione al contribuente e dichiarando infondata la censura addotta dall’Agenzia circa la violazione o falsa applicazione dell’art. 36 bis di cui sopra da parte della CTR Sicilia. I Giudici di legittimità hanno spiegato che, anche alla luce dei principi già affermati dalla Corte (Cass. n. 21349/2012) - cui la CTR pare essersi uniformata - , l’amministrazione finanziaria può provvedere ai sensi del comma 2 dell’art. 36 bis del D.P.R. n. 600/1973 (rideterminando la liquidazione d’imposta senza preventivo avviso bonario al contribuente) solo quando l’errore del contribuente sia rilevabile attraverso un mero riscontro cartolare, e non sia dunque necessaria un’indagine interpretativa della documentazione allegata o una valutazione giuridica della norma applicata.

Fonte: http://fiscopiu/La Stampa - Senza avviso bonario è nulla la cartella di pagamento per il recupero del credito d’imposta

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