martedì 14 gennaio 2014

La seminfermità mentale non esclude la volontà di evasione

Il reato di evasione domiciliare può essere configurabile indipendentemente dalla capacità di intendere e di volere, piena o scemata, dal suo autore. Lo ha sottolineato la Cassazione con la sentenza 41083/13.

Il caso

Accusato di evasione dal regime cautelare degli arresti domiciliari, un giovane - all’epoca dei fatti ventunenne - veniva prosciolto dai giudici di merito, in quanto sorpreso a 7-8 metri dall’androne della sua dimora, senza esser mosso – a suo dire - da alcun proposito di sottrarsi alla misura cautelare, ma solo «per prendere un po’ d’aria» dopo l’assunzione di un farmaco neurolettico. Ma non finisce qui. La questione, infatti, dietro impulso del Procuratore Generale, viene esaminata anche dalla Corte di Cassazione. Il vizio parziale di mente deve valutarsi logicamente compatibile con il dolo. La Corte di legittimità, nell’annullare con rinvio la sentenza impugnata, sottolinea che il reato di evasione (art. 385, comma 3, c.p.) è punito a titolo di dolo generico. Di conseguenza, nessuna incidenza è riconoscibile ai motivi dell’azione consistente nell’uscire dalla dimora in assenza di eventuale autorizzazione della competente autorità giudiziaria. E poi – puntualizza la Cassazione – «l’imputabilità, quale capacità di intendere e di volere, e la colpevolezza, quale coscienza e volontà del fatto illecito che l’agente sta compiendo, esprimono categorie giuridiche concettualmente diverse ed operanti su piani diversi», anche se la prima, «come substrato naturalistico della responsabilità penale», deve essere accertata con criterio di priorità rispetto alla seconda. Nessun contrasto tra seminfermità mentale ed il ritenere provato il dolo. In conclusione, l’autonomia concettuale e di corrispondente manifestazione esterna delle nozioni di imputabilità e colpevolezza implica che il reato di evasione domiciliare può essere configurabile «indipendentemente dalla capacità di intendere e di volere, piena o scemata, dal suo autore».

Fonte: www.dirittoegiustizia.it/La Stampa - La seminfermità mentale non esclude la volontà di evasione

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