giovedì 23 gennaio 2014

Il costruttore deve rilasciare il certificato di agibilità

Il costruttore, oltre a trasferire all’acquirente un fabbricato conforme all’atto amministrativo d’assenso della costruzione, deve consegnarli il relativo certificato. Lo ha sottolineato la Cassazione con la sentenza 23157/13. Alcuni acquirenti di unità abitative di un complesso immobiliare convenivano in giudizio la società venditrice, per sentirla condannare al risarcimento dei danni da mancato rilascio del certificato di agibilità degli immobili. Dopo il riconoscimento del risarcimento da parte del Tribunale, i giudici di secondo grado ribaltano il verdetto e condannava gli acquirenti appellati alla restituzione di quanto loro corrisposto dalla società venditrice. Proposto ricorso per cassazione, gli acquirenti osservano che i giudici di secondo grado hanno disatteso il consolidato orientamento di legittimità, secondo cui nel caso di vendita di immobile destinato ad abitazione, la mancanza del certificato di agibilità «configura un’ipotesi di vendita aliud pro alio, che incide sull’attitudine del bene ad assolvere la sua funzione economico-sociale e sulla relativa commerciabilità», di conseguenza anche nel caso in cui il mancato rilascio dipenda da inerzia del Comune, il venditore è tenuto al risarcimento del danno. Sul punto, la Cassazione concorda con i ricorrenti, affermando il seguente principio di diritto di cui dovrà tener conto il giudice del rinvio: «il venditore-costruttore di un bene immobile ha l’obbligo non solo di trasferire all’acquirente un fabbricato conforme all’atto amministrativo d’assenso della costruzione e, dunque, idoneo ad ottenere l’agibilità prevista, ma anche di consegnarli il relativo certificato, curandone la richiesta e sostenendo le spese necessarie al rilascio. L’inadempimento di quest’ultima obbligazione è ex se foriero di danno emergente, perché costringe l’acquirente a provvedere in proprio ovvero a ritenere l’immobile tal quale, cioè con un valore di scambio inferiore a quello che esso diversamente o comunque destinato all’alienazione a terzi».



Fonte: www.dirittoegiustizia.it /La Stampa - Il costruttore deve rilasciare il certificato di agibilità

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