sabato 21 dicembre 2013

Sfratto per “uso proprio”, inquilino da risarcire se la casa rimane vuota

Corte di cassazione - Sezione III civile - Sentenza 19 dicembre 2013 n. 28469

Deve risarcire i danni (o ripristinare il contratto precedente) il proprietario che dopo aver chiesto il rilascio dell’appartamento per il figlio lo conserva ancora libero a distanza di anni. Né valgono come scusante i lunghi lavori di ristrutturazione, aggravati dalla presenza di vincoli della Sovrintendenza. Lo ha stabilito la Corte di cassazione, con la sentenza 28469/2013, rigettando il ricorso di un proprietario contro il precedente affittuario, un avvocato che utilizzava l’appartamento come studio e che dopo anni avendo accertato che l’appartamento non era mai stato occupato aveva adito le vie legali ottenendo ragione.

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fonte: ilsole24ore.com/Sfratto per “uso proprio”, inquilino da risarcire se la casa rimane vuota

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