venerdì 6 dicembre 2013

Nuova convivenza per la donna, casa coniugale a rischio: ma la presenza del figlio minore ‘salva’ l’assegnazione

Prioritario è tutelare il benessere del figlio minore, che è stato affidato esclusivamente alla madre. Per salvaguardarne lo sviluppo psico-fisico, anche alla luce del tempo trascorso nella casa coniugale, è legittimo confermare l’assegnazione dell’immobile alla donna. Ubi maior, minor cessat. E l’antico adagio latino può essere applicato anche in un complesso procedimento di divorzio. Ove in ballo vi è soprattutto l’assegnazione della casa coniugale e ove il maior è rappresentato dal benessere dei figli minori (Cassazione, ordinanza 15753/13). Nodo gordiano, nel procedimento di divorzio, è, come detto, l’«assegnazione della casa coniugale». L’immobile, «di proprietà comune dei coniugi», viene prima assegnato alla donna, poi revocato dal Tribunale – che «affida il figlio minore esclusivamente alla madre; pone a carico del padre assegno di mantenimento per il figlio stesso e per l’altra figlia, maggiorenne ma non autosufficiente economicamente» –, infine ‘riconsegnato’ nuovamente alla donna, su decisione dei giudici della Corte d’Appello. Ma quest’ultimo cambio di rotta viene duramente contestato dall’uomo, il quale, con ricorso ad hoc in Cassazione, pone in evidenza la circostanza «della nuova convivenza» della donna. Ciò, a suo avviso, dovrebbe portare, in automatico, a non assegnare alla moglie la casa coniugale, di proprietà comune. Per rispondere alle osservazioni critiche, mosse dall’uomo, i giudici della Cassazione richiamano, innanzitutto, una pronuncia della Corte Costituzionale – la numero 308 del 2008, per la precisione – con cui, rispetto alla ipotesi della «cessazione dell’assegnazione, ove l’assegnatario conviva more uxorio o contragga nuovo matrimonio», è stato stabilito che «debba essere sempre prioritariamente salvaguardato l’interesse dei figli minori». Tornando alla vicenda in esame, nessun dubbio vi è sulla «circostanza della nuova convivenza» della donna, ma, aggiungono i giudici, va preso come riferimento il «preminente interesse del figlio convivente, non autosufficiente economicamente». Ebbene, tale interesse è lapalissiano, essendo collegato «allo sviluppo psico-fisico del giovane e al tempo trascorso nella casa coniugale»: per questo motivo, viene sancita, in via definitiva, «l’assegnazione» della casa coniugale alla donna, «nonostante la nuova convivenza».

Fonte: www.dirittoegiustizia.it /La Stampa - Nuova convivenza per la donna, casa coniugale a rischio: ma la presenza del figlio minore ‘salva’ l’assegnazione

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