martedì 3 dicembre 2013

Cassazione: no alla responsabilità penale per rumori molesti a vicino

Non c’è alcuna responsabilità penale per chi produce rumori che disturbano il sonno del vicino di casa. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione con una sentenza della prima sezione penale con la quale ha annullato, senza rinvio perché il fatto non sussiste, la condanna a 200 euro di ammenda emessa dal Tribunale di Catania nei confronti di un uomo accusato di suonare la chitarra elettrica ad alto volume sia di giorno sia di notte.

Secondo i Supremi giudici, infatti, quando «l’attività disturbante si verifichi in un edificio condominiale per ravvisare la responsabilità penale del soggetto non è sufficiente che i rumori, tenuto anche conto dell’ora notturna o diurna di produzione e della natura delle immissioni, arrechino disturbo o siano idonei a turbare la quiete e le occupazioni dei soli abitanti gli appartamenti inferiori o superiori rispetto alla fonte di propagazione, ma deve ricorrere una situazione fattuale diversa di oggettiva e concreta idoneità dei rumori ad arrecare disturbo alla totalità degli occupanti del medesimo edificio, oppure a quelli degli stabili prossimi, insomma ad un numero considerevole di soggetti».

Quando i rumori disturbano una «pluralità indeterminata di persone» allora potrà configurarsi il reato previsto dall’articolo 659 del codice penale essendo stata «turbata o compromessa la quiete pubblica». Il vicino di casa, sottolineano i supremi giudici, se disturbato dai rumori del confinante «potrà far valere le proprie ragioni in sede civile».

(Fonte: Agi) :La Stampa - Cassazione: no alla responsabilità penale per rumori molesti a vicino

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