domenica 29 dicembre 2013

Acquistare sostanze dopanti per uso personale e non a fini agonistici non è reato

In tema di elemento psicologico del reato di ricettazione, il dolo specifico del fine di profitto, previsto per integrare la condotta di reato, non può consistere in una mera utilità negativa, la quale si verifica ogni volta che l’agente agisca allo scopo di commettere un’azione esclusivamente in danno di sé stesso. Il principio di diritto è stato formulato dalla Cassazione nella sentenza 28410/13. Il ricorso è stato presentato da due indagati per il reato di ricettazione in relazione all’acquisto di sostanze dopanti per uso personale, a cui era stata applicata la misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. I ricorrenti hanno eccepito l’insussistenza del reato di cui all’art. 648 c.p. per difetto dell’elemento soggettivo. La Suprema Corte ha ritenuto il ricorso fondato, in quanto, nel caso di specie, la condotta ascritta ai due indagati, di aver acquistato sostanze dopanti per uso personale e non ai fini agonistici, non raggiunge la soglia del fatto penalmente rilevante, per difetto dell’elemento soggettivo del dolo specifico, ossia del fine di profitto in testa all’agente. Gli Ermellini hanno ricordato che in tema di elemento psicologico del reato di ricettazione, la nozione di profitto prevista dall’art. 648 c.p. comprende non solo il lucro, ma qualsiasi utilità, anche non patrimoniale, che l’agente si proponga di conseguire. Non si può dubitare, pertanto, che anche una utilità esclusivamente morale possa integrare il fine del profitto. Piazza Cavour ha chiarito, però, che la nozione di utilità non può essere estesa all’infinito, altrimenti si perverrebbe a un’interpretazione sbagliata: la condotta di acquisto o ricezione di cosa proveniente da delitto sarebbe punibile solo sulla base del dolo generico, vale a dire la semplice conoscenza dell’origine illecita della cosa. Di conseguenza, per i giudici di legittimità, deve escludersi che il fine di compiere un’azione in danno di sé stessi, sia pure perseguendo un’utilità meramente immaginaria o fantastica (come nel caso di specie), possa integrare il fine di profitto, vale a dire il dolo specifico previsto dalla norma in esame.

Fonte: www.dirittoegiustizia.it/La Stampa - Acquistare sostanze dopanti per uso personale e non a fini agonistici non è reato

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