domenica 29 dicembre 2013

Acquistare sostanze dopanti per uso personale e non a fini agonistici non è reato

In tema di elemento psicologico del reato di ricettazione, il dolo specifico del fine di profitto, previsto per integrare la condotta di reato, non può consistere in una mera utilità negativa, la quale si verifica ogni volta che l’agente agisca allo scopo di commettere un’azione esclusivamente in danno di sé stesso. Il principio di diritto è stato formulato dalla Cassazione nella sentenza 28410/13. Il ricorso è stato presentato da due indagati per il reato di ricettazione in relazione all’acquisto di sostanze dopanti per uso personale, a cui era stata applicata la misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. I ricorrenti hanno eccepito l’insussistenza del reato di cui all’art. 648 c.p. per difetto dell’elemento soggettivo. La Suprema Corte ha ritenuto il ricorso fondato, in quanto, nel caso di specie, la condotta ascritta ai due indagati, di aver acquistato sostanze dopanti per uso personale e non ai fini agonistici, non raggiunge la soglia del fatto penalmente rilevante, per difetto dell’elemento soggettivo del dolo specifico, ossia del fine di profitto in testa all’agente. Gli Ermellini hanno ricordato che in tema di elemento psicologico del reato di ricettazione, la nozione di profitto prevista dall’art. 648 c.p. comprende non solo il lucro, ma qualsiasi utilità, anche non patrimoniale, che l’agente si proponga di conseguire. Non si può dubitare, pertanto, che anche una utilità esclusivamente morale possa integrare il fine del profitto. Piazza Cavour ha chiarito, però, che la nozione di utilità non può essere estesa all’infinito, altrimenti si perverrebbe a un’interpretazione sbagliata: la condotta di acquisto o ricezione di cosa proveniente da delitto sarebbe punibile solo sulla base del dolo generico, vale a dire la semplice conoscenza dell’origine illecita della cosa. Di conseguenza, per i giudici di legittimità, deve escludersi che il fine di compiere un’azione in danno di sé stessi, sia pure perseguendo un’utilità meramente immaginaria o fantastica (come nel caso di specie), possa integrare il fine di profitto, vale a dire il dolo specifico previsto dalla norma in esame.

Fonte: www.dirittoegiustizia.it/La Stampa - Acquistare sostanze dopanti per uso personale e non a fini agonistici non è reato

C'è reato anche se ad essere vessata è la convivente

I maltrattamenti in famiglia si configurano anche se ad essere sottoposta a vessazioni morali e fisiche è la convivente. E’ quanto emerge dalla sentenza 28414/13 della Cassazione.

Il caso
Maltrattamenti in famiglia (art. 572 c.p.), questo il reato per cui un uomo è stato condannato per aver minacciato, offeso e percosso, cagionandole lesioni, la propria compagna, con cui conviveva (seppur a volte vivessero separatamente). La convivenza more uxorio non deve essere necessariamente stabile. A confermare la condanna è la Corte di appello, la quale afferma, richiamando un orientamento della giurisprudenza di legittimità, che la convivenza more uxorio non deve essere necessariamente stabile, ma «deve solo esprimere la volontà della coppia di vivere nella prospettiva di creare un legame di solidarietà e di reciproca assistenza». La donna era sottoposta a continue vessazioni morali e fisiche. L’ulteriore, e ultima conferma, arriva dalla Corte di Cassazione che, dichiarando inammissibile il ricorso, conferma che la conclusione a cui è pervenuta la Corte di secondo grado ha fondamento, tanto da far ritenere la sussistenza di una precisa determinazione dell’imputato di sottoporre la propria convivente «a continue vessazioni morali e fisiche di notevole gravità tanto da far emergere in termini incontrovertibili l’abitualità della condotta prevaricatrice e aggressiva».

Fonte: www.dirittoegiustizia.it/La Stampa - C'è reato anche se ad essere vessata è la convivente

lunedì 23 dicembre 2013

Penalisti: Astensione dalle udienze dal 13 al 15 gennaio: contro la strisciante e continua aggressione al diritto di difesa

Si apriranno il 13 gennaio prossimo, con un incontro-manifestazione a Napoli, i tre giorni di astensione dalle udienze deliberati oggi dall'Unione. Si parte da una delle città dove si sono registrati preoccupanti casi sintomatici di una certa tendenza a tenere in poca considerazione la funzione difensiva. Casi di mancato rispetto di principi che sono fondamentale corollario del diritto di difesa: tra gli altri, la segretezza delle comunicazioni con il difensore, l'oralità del dibattimento, l'unicità del giudice, a tacere poi delle distorsioni causate dal famigerato doppio binario che qualcuno scalpita per estendere a tutti i processi. Da qui la necessità di lanciare un segnale e provocare una opportuna riflessione.

 I penalisti scendono di nuovo in campo contro i “reiterati casi di aggressione alla funzione difensiva” degli ultimi anni, proclamando l’astensione dalle udienze e da ogni attività giudiziaria nel settore penale per i giorni 13, 14 e 15 gennaio 2014. Il 13 gennaio, in concomitanza con l’inizio della ‘protesta’, un incontro-manifestazione che si terrà a Napoli. In una delibera della Giunta dell’Unione Camere Penali trasmessa alle più alte cariche dello Stato e ai capi degli uffici giudiziari, si spiegano i motivi della decisione. Non la prima su questo fronte, poiché una prima astensione per le stesse ragioni era stata indetta dal 17 al 21 settembre 2012. Da allora la situazione “non è migliorata, anzi, se possibile, si è aggravata, con riguardo alle prassi investigative e giudiziarie”, si fa notare. Tra le ragioni si evidenzia l’abitudine, “illegittima ed anche illecità”, di “ascoltare e registrare le conversazioni tra avvocato e difeso nonostante le continue proteste delle Camere Penali”, fino al punto di arrivare, in alcuni casi, a “ritrovare conversazioni tra avvocato e cliente persino nelle ordinanze di custodia cautelare redatte dai Gip”. E ciò mentre “permangono nel nostro codice di rito misure che alimentano questo senso di diffidenza verso la difesa, come la mai abbastanza vituperata facoltà del giudice – aggiunge la delibera - di fissare il divieto di colloqui della persona sottoposta a misura cautelare con il proprio difensore, mentre è dovuta intervenire la Corte Costituzionale per abrogare l’assurda limitazione a tre per settimana dei colloqui con i propri avvocati dei ristretti in regime di 41 bis”. E ancora, il sistema del cosiddetto “doppio binario”, nato anni fa come eccezione, che “si è da tempo stabilizzato nel nostro ordinamento ed ha preso a dilagare in ambiti che non riguardano più soltanto la criminalità organizzata, diventando il pretesto per la riduzione delle garanzie difensive e di libertà in tutto il processo penale”. Per non parlare delle “preannunciate iniziative di legge che mirano al totale superamento del principio dell’immutabilità del giudice, così da far emettere la sentenza a chi non ha seguito il dibattimento, cosa contraria al dettato costituzionale anche se attualmente consentita, in via di eccezione, nei processi di criminalità organizzata”. Contro questo degrado, si conclude, per recuperare il rispetto del diritto di difesa costituzionalmente garantito, “appare necessario mettere in atto una iniziativa di forte denuncia politica al fine di arrestare questa deriva ed iniziare una decisa inversione di tendenza negli organi istituzionali che ne sono la causa, oltre che per informare l’opinione pubblica”.

fonte: camerepenali.it/Astensione dalle udienze dal 13 al 15 gennaio: contro la strisciante e continua aggressione al diritto di difesa

sabato 21 dicembre 2013

Sfratto per “uso proprio”, inquilino da risarcire se la casa rimane vuota

Corte di cassazione - Sezione III civile - Sentenza 19 dicembre 2013 n. 28469

Deve risarcire i danni (o ripristinare il contratto precedente) il proprietario che dopo aver chiesto il rilascio dell’appartamento per il figlio lo conserva ancora libero a distanza di anni. Né valgono come scusante i lunghi lavori di ristrutturazione, aggravati dalla presenza di vincoli della Sovrintendenza. Lo ha stabilito la Corte di cassazione, con la sentenza 28469/2013, rigettando il ricorso di un proprietario contro il precedente affittuario, un avvocato che utilizzava l’appartamento come studio e che dopo anni avendo accertato che l’appartamento non era mai stato occupato aveva adito le vie legali ottenendo ragione.

  © RIPRODUZIONE RISERVATA

fonte: ilsole24ore.com/Sfratto per “uso proprio”, inquilino da risarcire se la casa rimane vuota

Scatta il reato di lesioni per il graffio alla rivale in amore

Corte di cassazione - Sezione V penale - Sentenza 19 dicembre 2013 n. 51393

Anche un semplice graffio configura il reato di lesioni. Lo ha chiarito la Corte di cassazione, con la sentenza 51393/2013, accogliendo il ricorso di una donna, costituitasi parte civile, contro la sentenza di assoluzione, da parte del tribunale di Massa, della sua rivale in amore che durante un alterco le aveva segnato il viso procurandole una prognosi di dieci giorni.

  © RIPRODUZIONE RISERVATA

fonte: ilsole24ore.com/Scatta il reato di lesioni per il graffio alla rivale in amore

giovedì 19 dicembre 2013

Schianto fatale a Codigoro (FE), aperta un’indagine

Iscritti nel registro della procura il fratello della vittima, alla guida del mezzo, e la conducente dell'altro veicolo.

La procura di Ferrara ha aperto un’indagine per omicidio colposo per far luce sulle eventuali responsabilità penali nell’incidente stradale in cui perse la vita Giampiero Marcucci, 54enne residente a Spoleto che il 16 dicembre scorso si trovava in visita al fratello Marino, finanziere in servizio Codigoro. E proprio il fratello, quel giorno alla guida dell’automobile su cui viaggiava anche Giampiero, sarebbe una delle due persone iscritte nel registro degli indagati, con l’ipotesi di omicidio colposo. La seconda invece sarebbe Laura Osti, difesa dall’avvocato Emiliano Mancino, che guidava la vettura contro cui si schiantò il mezzo dei fratelli Marcucci.

Ieri, 17 dicembre, la procura ha nominato il dottor Marinelli come consulente medico, mentre il 20 dicembre sarà affidato l’incarico di consulente tecnico anti-infortunistica all’ingegner Fracesco Rendine.

Quel giorno la vittima dell’incidente viaggiava seduto sul lato passeggero, quando è avvenuto il drammatico scontro. I due fratelli stavano procedendo sulla provinciale da Lagosanto verso Codigoro, quando all’altezza di via 2 Giugno hanno svoltato a sinistra. In quel momento stava sopraggiungendo un’altra vettura dalla direzione opposta, condotta da Osti, 61 enne di Codigoro, che ha colpito in pieno l’auto dei due fratelli proprio nel lato passeggero.

L’impatto è stato violento e per Marcucci è purtroppo risultato fatale. Sul posto si sono portate le ambulanze dell’ospedale del Delta e l’elisoccorso, ma per il 54enne non c’è stato nulla da fare. Feriti, ma non in pericolo di vita, sia il fratello della vittima che la 61enne di Codigoro. Per estrarre feriti e vittima dai rispettivi abitacoli fu reso necessario l’intervento dei vigili del fuoco, mentre la strada fu stata chiusa in entrambe le direzioni per un paio d’ore per consentire le operazioni. Nella zona, a quell’ora, la visibilità risultava ottima.

fonte: estense.com:Schianto fatale a Codigoro, aperta un’indagine | estense.com Ferrara

I costi di riparazione degli autoveicoli sono deducibili se inerenti all’attività

Una S.r.l. riceveva un avviso di accertamento in rettifica dell'IVA inerente a due attività: quella principale, prevista dallo Statuto, di estrazione, frantumazione e composizione di conglomerati cementizi, e quella diversa, non prevista dallo Statuto, di riparazione di autoveicoli. La CTP e la CTR accoglievano le doglianze della società contribuente osservando che: l’attività di riparazione degli autoveicoli doveva considerarsi di carattere secondario, dal momento che riguardava principalmente gli automezzi dell’azienda; il consumo di energia elettrica si riferiva ad un consorzio, di cui la contribuente era consorziata, e quindi i costi potevano essere correttamente dedotti dalla contribuente. L’Agenzia delle Entrate ricorreva in Cassazione avverso tale decisione affermando che i giudici di merito: non avevano considerato che l’attività di riparazione di autoveicoli riguardava numerose imprese facenti parte del consorzio, con le quali la contribuente aveva stipulato appositi contratti di manutenzione; non avevano indicato le ragioni in virtù delle quali ritenevano che i costi per l’energia elettrica consumata dal consorzio fossero inerenti e, quindi, deducibili. La Suprema Corte – con la sentenza 28072 del 16 dicembre 2013 – ha accolto i motivi di ricorso dell’Amministrazione finanziaria osservando che: in tema di imposte sul reddito, la deducibilità delle spese per la riparazione e la manutenzione di automezzi destinati all’esercizio dell’impresa è subordinata alla dimostrazione, da parte del contribuente, della inerenza  di tali spese a beni da cui derivano ricavi o altri proventi che concorrono a formare il reddito stesso, il che invece non avveniva nel caso in esame, atteso che i mezzi non solo non erano individuati, ma soprattutto non venivano indicati come quelli inerenti all’attività produttiva del reddito stesso; in tema di determinazione del reddito d’impresa, l’affidamento da parte di più imprese ad un consorzio della gestione esclusiva di determinati affari d’interesse comune, con sopportazione della relativa spesa “pro quota”, non spoglia l’impresa consorziata della propria soggettività giuridica e fiscale, né attribuisce al consorzio una natura puramente neutrale.

Fonte: http://fiscopiu.it/La Stampa - I costi di riparazione degli autoveicoli sono deducibili se inerenti all’attività

Giustizia sportiva, si cambia: a maggio parte il Codice unico

Un generale dei Carabinieri e un ex ministro. La rivoluzione del Coni di Giovanni Malagò in materia di giustizia sportiva arriva come promesso prima di Natale e porta in dono l'abolizione già annunciata del Tnas e dell'Alta Corte, e la creazione di una superprocura affidata a Enrico Cataldi, uomo ai vertici dell'Arma e ora chiamato a vigilare sul lavoro istruttorio dei processi delle diverse federazioni.

Frattini presiede la Cassazione dello sport
Sarà invece Franco Frattini a guidare il collegio di garanzia, la 'cassazione’ dello sport. Il Collegio dunque ricalcherà le funzioni che nell'ordinamento dello Stato sono proprie della Cassazione, diviso in sezioni e  potrà giudicare su questioni di legittimità, rinviando eventualmente in alcuni casi la decisione all'organo federale giudicante che però dovrà essere composto diversamente dal primo giudizio. E dal primo luglio prossimo entrerà in vigore il codice unico.

La nuova Procura Generale dello Sport
Si instaura la nuova struttura della Procura Generale dello Sport che sarà presieduta dal Generale di Brigata dei Carabinieri Enrico Cataldi e avrà il compito di vigilare su tutte le Procure federali, potrà segnalare casi sfuggiti ai singoli Procuratori oppure in caso di superamento dei termini di indagine o di omissione di atti di indagine. Le nomine dei due nuovi Organi saranno fatte da una Commissione di Tutela, formata dal Presidente Annibale Marini, Luigi Fumagalli e Carlo Deodato.

Testo Unico di Giustizia Sportiva
Nella prossima Giunta verrà nominata anche una commissione speciale che dovrà redigere un Testo Unico di Giustizia Sportiva ed avrà tempo fino al prossimo 30 maggio per completare il lavoro. Le modifiche apportate oggi, ivi comprese quelle agli articoli 6, 7, 8, 12, 12 bis, 12 ter, 13 ter e 22 dello Statuto del CONI verranno portate ad approvazione domani al Consiglio Nazionale del CONI.

In relazione poi ai premi per i Giochi Paralimpici, è stato deciso che sarà il Comitato Italiano Paralimpico a determinare i premi mentre il CONI darà un contributo direttamente al CIP. La Federazione Pugilistica ha chiesto di uscire dal professionismo delegando tale materia alla Lega Pugilato.

Abete contrario al codice unico
La riforma, salutata con grande soddisfazione dal presidente del Coni ha fatto però storcere il naso al calcio: Giancarlo Abete ha infatti espresso voto contrario (sui 17 aventi diritto due i no, con quello del presidente della federnuoto Paolo Barelli) e non ha nascosto le perplessità. Già critico sul nuovo filone del calcioscommesse, Abete mostra dei dubbi anche sul codice unico. "Sono d'accordo sulla nascita del Collegio di Garanzia e della Super Procura, ma non su un codice di giustizia unico. Non tutte le federazioni sono uguali - ha detto contrariato, preoccupato soprattutto dei rapporti internazionali con altri organismi - noi dobbiamo essere in sintonia sia con il Coni che con Fifa e Uefa. Mi preoccupa la cogestione e il coinvolgimento dell'ente di vigilanza sulla fase istruttoria". Per Abete così il Coni perde il suo ruolo di "terzietà rispetto a una dimensione che dovrebbe nascere all'interno di autonomie delle singole federazioni".

Nuovo regime dal 30 maggio 2014
La road map della riforma prevede l'insediamento a gennaio (il via libera dalla prima giunta dell'anno in programma a Milano) di una commissione che dovrà mettere a punto il codice unico che verrà approvato entro il 30 maggio per entrare in vigore dal primo luglio, in tempo utile per le iscrizioni ai campionati 2014-2015.

Malagò, grande rivoluzione
"È una grande rivoluzione - dice soddisfatto Malagò, che da mesi lavora sul progetto insieme al segretario generale Roberto Fabbricini, a Carlo Mornati e Francesco Soro - il terzo grado sarà un vero e proprio terzo grado di giudizio equiparabile alla Cassazione. E valuterà solo la legittimità del percorso giustizia federale ed endofederale. Chiediamo che il percorso dei processi sia giusto ed equo nei termini e nei tempi. È una riforma fortemente voluta dal nostro mondo".

Il nuovo filone sul calcio scommesse
E la riforma vede luce proprio quando sul calcio piomba l'ennesimo polverone sul calcioscommesse: la Procura di Cremona ha iscritto nel registro degli indagati anche un ex celebre come Rino Gattuso. La difesa del centrocampista campione del mondo mette d'accordo Malagò e Abete: "Credo ciecamente a quello che ha detto - le parole del presidente del Coni - e voglio capire cosa c'è dietro queste indagini. Ma su Gattuso scommetto che è una persona per bene". "Ho grandissima fiducia in lui, sicuro che uscirà da questa vicenda senza ombre" ha aggiunto il numero uno della Figc, mostrando perplessità sulla bontà dell'inchiesta e stigmatizzando "il costume italico di operare perquisizioni alle 6 di mattina che creano più traumi che opportunità". Critico anche l'ex presidente Figc, Franco Carraro, che ha paragonato l'inchiesta "alla storia di a lupo a lupo".  Ma la riforma con la tempistica del nuovo filone dello scandalo non ha legami: era già in cantiere e il Coni voleva chiuderla per la fine dell'anno. A sovrintendere alle procure arriva così un generale. "Affronterò questo nuovo compito da carabiniere - le parole del nuovo superprocuratore - quello che ho fatto per tutta la vita, userò la mia esperienza. Perché il Coni ha deciso di introdurre la figura del superprocuratore? Se mi si rompe un tubo dell'acqua chiamo l'idraulico: ecco, forse anche al mondo dello sport serviva l'idraulico". Per riparare i suoi guasti.

  © RIPRODUZIONE RISERVATA

fonte: ilsole24ore.com/Giustizia sportiva, si cambia: a maggio parte il Codice unico

martedì 17 dicembre 2013

Tradito dalla moglie, cerca la riconciliazione: respinto. Ma non si azzera l’ipotesi dell’addebito

E' apprezzabile la volontà dell’uomo di provare a rimettere insieme i cocci di una vita coniugale andata in frantumi a causa del tradimento subito. Ma questa volontà, soprattutto se respinta dalla coniuge, non può condurre a ritenere meno grave il tradimento perpetrato dalla moglie. Lo stabilisce la Cassazione con l'ordinanza 16270/13.

Il caso
«Buono sì, fesso no». Detto in maniera più chiara, è impensabile negare la richiesta di addebito alla donna, colpevole di infedeltà coniugale, avanzata dall’uomo, semplicemente perché quest’ultimo ha ribadito fino all’ultimo la disponibilità a percorrere la strada della riconciliazione. Non si può considerare irrilevante il niet menefreghistico della donna. Nessun dubbio sulla «separazione personale», oramai ufficiale, fra i due coniugi. Resta, però, un nodo ancora da sciogliere... l’addebito per la rottura del matrimonio. Rottura che, secondo l’uomo, è da addebitare alla «infedeltà della moglie». Ma questa visione viene ritenuta non fondata, dai giudici di primo e di secondo grado, perché comunque l’uomo ha «dichiarato di essere disposto a conciliarsi con la moglie». E questo elemento, secondo i giudici, porta ad affermare che «la mera inosservanza», da parte della donna, «dell’obbligo di fedeltà coniugale non avesse determinato crisi irreversibile del rapporto coniugale». A stravolgere completamente le prospettive delineate in Appello provvedono, ora, i giudici della Cassazione, con una semplice considerazione: «una generica affermazione di volontà riconciliativa non elide, di per sé, la gravità del vulnus subito», a maggior ragione quando essa non «determini un effettivo ristabilimento dell’armonia coniugale». Così viene rappresentata, in sintesi, la vicenda all’esame dei giudici, vicenda che merita di essere approfondita ragionando sulla gravità dell’«infedeltà della moglie» e sugli effetti avuti nello scoppio della «crisi coniugale», per poter così dare una risposta all’ipotesi di «addebito» a carico della donna. Tale approfondimento, ovviamente, viene affidato ai giudici della Corte d’appello, che, però, dovranno tenere conto delle indicazioni tracciate dai giudici della Corte di Cassazione, secondo cui, se «in presenza di una condotta univocamente trasgressiva e gravemente lesiva dei doveri coniugali, alla volontà di riconciliazione non corrisponde un positivo riscontro», si palesa come evidente «la persistenza della situazione di crisi» e la conseguente «intollerabilità della convivenza».

Fonte: www.dirittoegiustizia.it /La Stampa - Tradito dalla moglie, cerca la riconciliazione: respinto. Ma non si azzera l’ipotesi dell’addebito

Appartamento utilizzato da una prostituta: locazione legittima, nessun addebito al proprietario

Pecunia non olet, sostenevano i latini, e l’antico adagio vale ancor più oggi, in momenti di crisi... Così, ad esempio, avendo a disposizione un appartamento, si può decidere di affittarlo a una donna che pratica ‘il mestiere più antico del mondo’. E se quegli spazi dovessero diventare una sorta di personale ‘casa chiusa’ in sedicesimi? No problem, tutto regolare (Cassazione, sentenza 28133/13). Pomo della discordia è, per la verità, il «sequestro preventivo» dell’immobile dato in affitto dal proprietario a una donna, sequestro motivato colla considerazione che l’uomo era consapevole della ‘attività professionale’ della potenziale affittuaria. Quest’ultima, viene sostenuto in Tribunale, è una prostituta, e quindi il proprietario dell’immobile, attraverso la locazione, ha favorito la «prostituzione», traendone il «vantaggio patrimoniale derivante dalla percezione dei canoni» di affitto. Assolutamente legittima, quindi, la «ordinanza» firmata dal Giudice per le indagini preliminari con cui è stato reso operativo il «sequestro preventivo» dell’immobile. Di parere completamente opposto, invece, i giudici della Cassazione, i quali, difatti, accogliendo il ricorso proposto dall’uomo, ribadiscono che è impensabile parlare di reato quando «il locatore concede in locazione l’immobile a una sola donna, pur consapevole» che ella «sia una prostituta e che eserciterà nella casa, autonomamente e per proprio conto». Questo semplice elemento mette in crisi il castello accusatorio, e conduce, ovviamente, alla messa in discussione dell’ordinanza di sequestro dell’immobile. Su questo punto, in particolare, toccherà nuovamente ai giudici del Tribunale prendere posizione, tenendo però ben presenti le indicazioni arrivate dal Palazzaccio.

Fonte: www.dirittoegiustizia.it /La Stampa - Appartamento utilizzato da una prostituta: locazione legittima, nessun addebito al proprietario

lunedì 16 dicembre 2013

Interessi legali: dal 1° gennaio si cambia

Sulla Gazzetta Ufficiale del 13 dicembre (Serie Generale n. 292) è stato pubblicato il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze datato 12/12/2013, che dal 1° gennaio 2014 riduce dal 2,50% all’1% il tasso degli interessi legali. Si tratta di un abbattimento particolarmente significativo (pari al 60% del tasso preesistente), evidentemente indotto dalla necessità di contribuire a scuotere un’economia stremata, che nonostante  le dichiarazioni ottimistiche di alcuni esponenti della classe politica ai massimi livelli fa registrare uno stato di salute, in termini d’investimenti e, soprattutto, di occupazione, sempre più prossimo al collasso. Gli interessi legali, dal lontano 1942 (anno in cui entrò in vigore l’art. 1284 c.c. che li contempla) al 15/12/1990, sono stati pari al 5% annuo; il 16/12/1990, e fino al 31/12/1996, furono portati al 10%, mentre dall’1/1/1997 furono nuovamente ridotti al 5%, ma con questa innovazione: il loro ammontare non viene più fissato per legge ma viene aggiornato annualmente con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze entro il 15 dicembre dell’anno precedente a quello in cui il nuovo tasso sarà applicabile, tenuto conto del rendimento medio annuo lordo dei titoli di Stato di durata non superiore a 12 mesi e del tasso d’inflazione registrato nell’anno (se entro il 15 dicembre non viene fissata una nuova misura del saggio, questo rimane invariato per l’anno successivo).

Riassumendo:
dal 21/4/1942 al 15/12/1990 - 5%
dal 16/12/1990 al 31/12/1996 - 10%
dall’1/1/1997 al 31/12/1998 - 5%
dall’1/1/1999 al 31/12/2000 - 2,50%
dall’1/1/2001 al 31/12/2001 - 3,50%
dall’1/1/2002 al 31/12/2003 - 3%
dall’1/1/2004 al 31/12/2007 - 2,50%
dall’1/1/2008 al 31/12/2009 - 3%
dall’1/1/2010 al 31/12/2010 - 1%
dall’1/1/2011 al 31/12/2011 - 1,50%
dall’1/1/2012  al 31/12/2013 - 2,50%
dall’1/1/2014  -  1%

Fonte: http://dirittoditutti.giuffre.it/La Stampa - Interessi legali: dal 1° gennaio si cambia

Perdurante e grave stato d’ansia della vittima? Misure cautelari per lo stalker

Non occorre una lunga sequela di azioni delittuose per ritenere integrato il reato di stalking, è sufficiente che esse siano di numero e consistenza tali da ingenerare nella vittima il fondato timore di subire offesa alla propria integrità fisica o morale. Lo ha sottolineato la Cassazione con la sentenza 27798/13.

Il caso
Il Tribunale del Riesame, in parziale riforma della decisione del Gip, aveva prescritto ad un uomo, indagato per il delitto di atti persecutori (art. 612 bis c.p.) nei confronti della moglie e le due sorelle della stessa, di non avvicinarsi ai luoghi di dimora e di lavoro delle 3 donne. La Quinta Sezione Penale della Cassazione, a cui si è rivolto l’imputato, non ha dubbi nel ritenere che gli elementi posti a base dell’ordinanza impugnata «sono stati oggetto di adeguata valutazione nel rispetto dei canoni di ordine logico che debbono orientare il giudice di merito nelle scelte da compiere nel proprio lavoro di ricostruzione della fattispecie cautelare». La Cassazione ha anche specificato che se da una parte è vero che il reato di atti persecutori (art. 612 bis c.p.) «richiede la reiterazione delle condotte di violenza o minaccia», dall’altra «è altresì evidente che non occorre una lunga sequela di azioni delittuose per ritenere integrato il reato, essendo sufficiente che esse siano di numero e consistenza tali da ingenerare nella vittima il fondato timore di subire offesa alla propria integrità fisica o morale» e da provocare nella stessa «un perdurante e grave stato d’ansia», ovvero «un fondato timore per l’incolumità propria o di un prossimo congiunto». E, nel caso in esame, il Tribunale del riesame ne ha dato adeguatamente conto, almeno nei limiti richiesti dalla natura cautelare del provvedimento. Pertanto, il ricorso dell’imputato è stato rigettato.

Fonte: www.dirittoegiustizia.it /La Stampa - Perdurante e grave stato d’ansia della vittima? Misure cautelari per lo stalker

venerdì 13 dicembre 2013

Finché non si restituisce l’immobile c’è il canone da pagare

Nelle locazioni di immobili urbani adibiti ad attività commerciali, il conduttore che, alla scadenza del contratto, rifiuti la restituzione dell’immobile, in attesa che il locatore gli corrisponda la dovuta indennità di avviamento, è pur sempre obbligato al pagamento del corrispettivo convenuto per la locazione. Lo ha affermato la Cassazione nella sentenza 15876/13.

Il caso
Un locatore ha chiesto la risoluzione, per fatto e colpa della società convenuta, del contratto di locazione di un immobile ad uso officina e autorimessa, di proprietà dell’attore stesso. La parte convenuta, ha chiesto la condanna del locatore alla corresponsione dell’indennità di avviamento e alla restituzione del deposito cauzionale, oltre che al risarcimento dei danni per la ridotta utilizzazione dell’immobile e il trasferimento in diverso locale dell’attività relativa all’officina. In appello è stato affermato che «va riconosciuto il diritto di ritenzione del conduttore fin tanto che non gli viene corrisposta l’indennità di avviamento, senza che a siffatta situazione corrisponda l’obbligo di pagamento del corrispettivo della locazione, fatto salvo l’esercizio del conduttore di proseguire l’attività previa corresponsione del canone, in quest’ultima ipotesi riconosciuto come dovuto». Il locatore ha proposto ricorso in Cassazione contro la sentenza, in quanto, secondo il ricorrente, la Corte d’appello avrebbe trascurato che, a fronte della mancata offerta di riconsegna dell’immobile da parte del conduttore, e in presenza di richiesta, anche se non formale, di riconsegna di esso da parte del locatore, non è in alcun modo configurabile un diritto di ritenzione a favore del conduttore che possa consentirgli, senza il pagamento di alcun corrispettivo, di trattenere il bene in attesa della corresponsione per intero dell’indennità richiesta. La Suprema Corte ha ritenuto fondato il motivo, ricordando che, secondo consolidata giurisprudenza, se la richiesta del locatore di riavere indietro l’immobile, non accompagnata dall’offerta dell’indennità, non vale a porre in mora la controparte, specularmente, l’offerta di restituzione del bene locato, a condizione che venga corrisposta l’indennità di avviamento, non esonera il conduttore dal pagamento del canone. Infatti, i giudici di legittimità hanno ribadito che ricorre una precisa interdipendenza tra le obbligazioni del locatore e del conduttore, di conseguenza, il locatore che, alla cessazione del rapporto, intenda adempiere la propria obbligazione e ottenere dal conduttore l’adempimento della sua, deve offrire al conduttore il pagamento dell’indennità che ritiene gli sia dovuta; correlativamente, il conduttore, nel domandare il pagamento dell’indennità, deve offrire al locatore la riconsegna del bene. Alla luce di ciò, gli Ermellini hanno ritenuto la decisione impugnata non in linea con l’orientamento della Cassazione. Deve ritenersi, quindi, esclusa la facoltà, per il conduttore, di rendere gratuita la detenzione in virtù del mancato utilizzo del bene, in base a una sua unilaterale decisione.

Fonte: www.dirittoegiustizia.it /La Stampa - Finché c’è non si restituisce l’immobile c’è il canone da pagare

Dare del ‘cretino’ è un'offesa vera, non un'espressione semplicemente censurabile

“Sei un cretino”: può sembrare, oggi più che in passato, espressione di poco peso, rispetto a epiteti ben più grevi, ma ciò non ne riduce affatto la potenzialità lesiva nei confronti della dignità di una persona. A maggior ragione quanto quella frase viene inserita all’interno di una diatriba in materia di soldi (Cassazione, sentenza 27980/13). Scenario è un confronto «non amichevole» – come definito da un testimone – tra due uomini, che discutono, con toni accesi, per alcune «questioni debitorie». Ma la scintilla è rappresentata dal ricorso ai termini ‘cretino’ e ‘stupido’, utilizzati per apostrofare la persona offesa. Questione da chiudere subito? Assolutamente no. Non a caso, la vicenda approda dinanzi al Giudice di pace, il quale, però, decide di azzerare ogni contestazione: in fondo, viene spiegato, le espressioni utilizzate sono «censurabili, dal punto di vista comportamentale» ma «non idonee», in questo caso, a «offendere onore e decoro». Ma l’ottica ‘modernizzatrice’ adottata dal Giudice di pace viene fatta a pezzi dai giudici del Palazzaccio, i quali, accogliendo il ricorso della persona offesa, mostrano di non condividere assolutamente l’idea che «dare del ‘cretino’» a una persona «sia solo manifestazione di inurbanità». Essendo acclarata la ricostruzione dell’episodio – ossia una discussione poco amichevole tra i due uomini –, è illogico pensare, secondo i giudici, che «nei rapporti fra due soggetti in contenzioso per questioni debitorie» sia «sedimentata una sorta di sensibilizzazione ai termini offensivi, che perderebbero, per consuetudine, rilevanza penale». Basti pensare, concludono i giudici, che neanche «in sede di dialettica politica, dove il ricorso a espressioni ‘forti’ è certamente da intendere più tollerato» è in discussione la «rilevanza penale» del ricorso a espressioni offensive.

Fonte: www.dirittoegiustizia.it /La Stampa - Dare del ‘cretino’ è un'offesa vera, non un'espressione semplicemente censurabile

Ricettazione, no al cumulo delle attenuanti

L’attenuante per la particolare tenuità della ricettazione non è cumulabile con l’attenuante comune ex articolo 62 del Cp. Lo ha stabilito la Corte di cassazione, con la sentenza 50066/2013, respingendo il ricorso di un uomo di 35 anni condannato per aver ricettato una patente di guida e una carta di circolazione.

  © RIPRODUZIONE RISERVATA

fonte: ilsole24ore.com/Ricettazione, no al cumulo delle attenuanti

giovedì 12 dicembre 2013

Il lavoratore deve essere sempre dettagliatamente informato sui rischi connessi alla prestazione

Appaltatore e committente sono responsabili dell’infortunio subito dal lavoratore, che deve essere dettagliatamente informato sui rischi specifici connessi alla esecuzione della prestazione. Questo – precisa la Cassazione con la sentenza 27586/13 - prima dell'entrata in vigore della legge 626/1996.

Il caso

Dopo la riduzione della pena inflitta da parte della Corte di appello, un assistente di cantiere - ritenuto responsabile di aver cagionato lesioni per colpa ad un lavoratore infortunatosi nel corso di operazioni di posizionamento di lastre durante la spinta dell'impalcato, nel corso della realizzazione di un viadotto di un’autostrada, allorché l'infortunato si posizionava frontalmente anziché in zona defilata, quando una di dette lastre veniva proiettata in avanti, andando colpendolo al volto – ricorre per cassazione. La Cassazione rileva l’estinzione del reato per intervenuta prescrizione, essendo decorsi al 14 aprile 2012, non constando periodi di sospensione, il termine di 7 anni e mezzo dal commesso reato ex art. 157 c.p., pertanto annulla la sentenza impugnata senza rinvio ai fini penali. Inoltre, la Corte di Cassazione sottolinea che, «con riferimento a lavori svolti in esecuzione di un contratto di appalto, già prima dell'entrata in vigore della L. n. 626/1996, era stata più volte affermata, nella giurisprudenza di legittimità, la riferibilità del dovere di sicurezza, oltre che al datore di lavoro - di regola l'appaltatore, destinatario delle disposizioni antinfortunistiche - anche al committente, con conseguente possibilità, in caso di infortunio, di intrecci di responsabilità coinvolgenti anche il committente stesso». Il legislatore ha poi specificamente introdotto l'obbligo di cooperazione tra committente ed appaltatore con la legge 626 del 1994. In pratica, «l'essersi avvalso per l'esecuzione delle opere oggetto di appalto di un lavoratore, senza fornire al medesimo dettagliate informazioni sui rischi specifici e senza collaborare all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione del lavoratore dal rischio di incidenti connessi alla esecuzione della prestazione, consente di ritenere legittimo il giudizio di sussistenza dell'addebito».

Fonte: www.dirittoegiustizia.it /La Stampa - Il lavoratore deve essere sempre dettagliatamente informato sui rischi connessi alla prestazione

Interpreta male i fatti e querela la moglie: non c’è reato

Un uomo incolpa la moglie, sapendola innocente, di avergli negato gli incontri con la figlia minore, in violazione dell’ordinanza del Tribunale civile. Condannato in primo grado per il reato di calunnia (art. 368 c.p.), è assolto, perché il fatto non costituisce reato, dalla Corte di appello. I giudici territoriali hanno rilevato, infatti, che l’accusa rivolta dall’imputato alla moglie è falsa, essendo emerso che era la figlia ad avere autonomamente scelto di non incontrare il padre, ma, «nella situazione tesa e difficile che si era creata fra i coniugi» - sottolineano i giudici – l’imputato ben poteva aver maturato «la convinzione che alla base del rifiuto della figlia vi fosse na condotta induttiva o impositiva della madre». A pronunciarsi nell’ultimo grado di giudizio, su impulso della donna, è la Cassazione (sentenza 27729/13). La Corte, ritenendo infondato il ricorso, osserva che, perché si realizzi il dolo di tale reato, «è necessario che chi formula la falsa accusa abbia certezza dell’innocenza dell’incolpato». Pertanto «l’erronea convinzione della colpevolezza della persona accusata esclude, quindi, l’elemento soggettivo». L’erroneo convincimento sulla colpevolezza dell’accusato può riguardare fatti storici completi o, come nella fattispecie, profili valutativi della situazione oggetto di causa. In pratica, in quest’ultimo caso, «l’attribuzione dell’illiceità è dominata da una pregnante inferenza soggettiva, che, nella misura in cui non risulti fraudolenta, è inidonea a integrare il dolo tipico della calunnia». Ed è - come detto - ciò che è successo nel caso in esame, dove l’uomo, viste le particolari tensioni familiari, e in buona fede, ha falsamente interpretato i fatti. Ricorso rigettato dunque, e spese a carico della ricorrente.

Fonte: www.dirittoegiustizia.it /La Stampa - Interpreta male i fatti e querela la moglie: non c’è reato

mercoledì 11 dicembre 2013

Semaforo rosso o verde? L’automobilista è responsabile delle imprudenze altrui

L’utente della strada è responsabile anche del comportamento imprudente degli altri utenti purché rientri nel limite della prevedibilità. Lo ha affermato la Cassazione con la sentenza 27350/13.

Il caso

Alla guida dell’auto in stato di ebbrezza alcolica, tenendo una velocità eccessiva e, per giunta, attraversando un incrocio con semaforo a luce rossa, questa la condotta di uomo che – secondo i giudici di merito - ha causato un incidente stradale, uccidendo la conducente dell’altro veicolo coinvolto. Per i giudici, anche a voler dare per scontata la tesi più favorevole all’imputato, cioè che egli fosse passato con luce verde, la sua condotta di guida risulta comunque colpevole e causativa dell’evento, sia per le sue condizioni personali di grave stato di ebbrezza sia per aver proceduto ad una velocità superiore al limite consentito e, inoltre, pericolosa in relazione all’ora notturna e alla presenza dell’incrocio.La manovra posta in essere non è stata comunque sufficientemente tempestiva ed efficace. L’imputato, quindi, ritenuto responsabile di omicidio colposo, ricorre per cassazione. Niente da fare, però. Anche secondo gli Ermellini, infatti, il comportamento del ricorrente è da considerarsi colpevole per l’eccessiva velocità, «violativa dei limiti previsti in centro abitato e delle regole prudenziali che regolano la circolazione in ora notturna e nell’approssimarsi ad incroci con strade di grande scorrimento». E poi – sottolineano ancora i giudici di legittimità – egli era in stato di ebbrezza alcolica, «comportamento che costituisce una specifica violazione delle regole di circolazione stradale». Insomma, la Cassazione conclude rigettando il ricorso e precisando che la misura della diligenza che si pretende in campo di circolazione dei veicoli è massima, richiedendosi a ciascun utente «una condotta di guida di assoluta prudenza della quale fa parte anche l’obbligo di preoccuparsi delle possibili irregolarità di comportamento di terze persone».

Fonte: www.dirittoegiustizia.it /La Stampa - Semaforo rosso o verde? L’automobilista è responsabile delle imprudenze altrui

Censura per il magistrato che apre una scuola per la preparazione al concorso

L’apertura da parte di un magistrato di una scuola per la preparazione al concorso in magistratura, e all’esame per le altre professioni legali, costituisce un illecito disciplinare punito con la sanzione della censura. Lo hanno chiarito le Sezioni unite della Corte di cassazione, con la sentenza 27493/2013, rigettando il ricorso di un consigliere della Corte di appello di Roma che tra il 2007 ed il 2011 aveva organizzato individualmente, “in forma continuativa”, a Ercolano in provincia di Napoli, “un’attività di gestione di corsi di preparazione al concorso per l’accesso in magistratura, in favore di numerosi partecipanti (tra venti e sessanta), in corrispettivo di una remunerazione”.

La Sezione disciplinare del Csm nel comminare la censura ha chiarito che il capo 15 della circolare del Consiglio superiore sugli incarichi extragiudiziari n. 15207 del 16 dicembre 1987, nel testo risultante a partire dalla delibera del 24 luglio 2007, pone il divieto di organizzare scuole private di preparazione a concorsi o esami per l’accesso alle magistrature e alle altre professioni legali. Una posizione confermata dalle Sezioni unite che così giustificano il superamento di una propria precedente sentenza (n. 86/2008) dove si ritenne, in un caso analogo, non integrato l’illecito in quanto il magistrato non aveva dato vita ad una impresa.

“La soluzione più ‘benevola’ - spiega oggi la Corte - era stata assunta in quanto il fatto era cessato prima dell’entrata in vigore della nuova circolare del luglio 2007, la quale - si evidenzia – toglie ogni questione, giacché, al di là delle forme organizzative, vieta l’attività in sé”.
Dunque, per le condotte collocabili dopo il luglio 2007 vale la regola del divieto assoluto, a prescindere dalle dimensioni e dalla forma organizzativa.

“I magistrati non sono esseri inanimati o meri burocrati della legge - si legge fra l’altro nella sentenza - e non vivono separati dal resto della società civile. Come cittadini e come persone, essi hanno certamente il diritto e il dovere di contribuire alla vita intellettuale e culturale del Paese”. Per questo “sono liberamente espletabili e non richiedono alcuna autorizzazione - spiegano gli 'alti giudici - le attività che costituiscono espressione di diritti fondamentali”, ma, nel caso in esame, “si é certamente al di fuori del nucleo dei diritti di libertà pura”. Il giudice sanzionato “ha fatto dell'insegnamento privato - rileva la Suprema Corte - un'attività, non episodica e disinteressata, ma professionale e sorretta dal conseguimento di un vantaggio economico, costituente per il magistrato istruttore una seconda professione”: un'attività, dunque, “che non può essere ricondotta alla mera utilizzazione economica, da parte dell'autore o dell'inventore - conclude la sentenza - di opere dell'ingegno”.

In definitiva, per gli ermellini “l’attività didattica del magistrato, con la gestione sistematica e continuativa, da parte dello stesso, in forma di lavoro autonomo, attraverso la tenuta di lezioni a pagamento, di un servizio di formazione di più discenti finalizzato all’accesso a professioni del settore giuridico, costituisce esercizio di attività libero professionale, come tale rientrante nel divieto di cui all’art. 16, primo comma, dell’Ordinamento giudiziario per l’incompatibilità con l’esercizio delle funzioni dl magistrato”.

E “ai fini della configurabilità del divieto … basta che la preparazione ai concorsi o agli esami … avvenga con un’attività continuativa e professionale, anche quando l’aspetto organizzativo si risolva tutto nella autorganizzazione di chi ponga in vita la prestazione intellettuale”.

  © RIPRODUZIONE RISERVATA

fonte: ilsole24ore.com/Censura per il magistrato che apre una scuola per la preparazione al concorso

Cartella esattoriale: per contestare la notifica occorre la querela di falso

Nel caso in cui la ricevuta di ritorno postale non identifichi puntualmente il soggetto che ha ricevuto la cartella e il contribuente intenda contestarne la notifica (poiché ad esempio ritiene che l’atto non gli sia mai stato consegnato), questi deve proporre necessariamente querela di falso.

Ciò è quanto emerge da una recente pronuncia della Suprema Corte (ordinanza 8 novembre 2013, n. 25128), secondo la quale “è sufficiente, per il relativo perfezionamento, che la spedizione postale sia avvenuta con consegna del plico al domicilio del destinatario, senza altri adempimenti a opera dell'ufficiale postale se non quello di curare che la persona da lui individuata come legittimata alla ricezione apponga la sua firma sul registro di consegna della corrispondenza, oltre che sull'avviso di ricevimento da restituire al mittente”.

Per i giudici della Cassazione, dunque, le operazioni compiute dall’agente postale sono assistite da valenza probatoria privilegiata ai sensi dell’art. 2700 c.c.

Ne deriva che nel caso in cui il contribuente intenda eccepire la mancata notifica della cartella – ad esempio contestando l’illeggibilità della firma apposta sulla ricevuta di ritorno oppure la mancata identificazione del destinatario – questi è tenuto necessariamente ad avviare un procedimento incidentale (chiamato per l’appunto “querela di falso”) volto a far venire meno la valenza probatoria della dichiarazione del postino.

Diversamente la notifica dell’atto è da ritenersi corretta.

fonte: Altalex.com/Cartella esattoriale: per contestare la notifica occorre la querela di falso

martedì 10 dicembre 2013

Separati in casa, può essere insultato chi invita l’amante

Va assolta dal reato di ingiuria l’ex moglie che inveisce contro il marito, dandogli del “porco”, perché l’uomo aveva portato nella vecchia casa coniugale, poi divisa a metà e con ingressi separati, la nuova fidanzata. Per la Corte di cassazione, sentenza 49512/2013, siccome i due coniugi, separandosi, si erano accordati per non invitare eventuali nuovi partner nelle rispettive abitazioni, il comportamento della donna è scriminato dal “fatto ingiusto” commesso dall’ex.

Gli ermellini hanno così respinto il ricorso della procura del tribunale di Nicosia contro l'assoluzione della donna pronunciata dal giudice di pace di Troina. Secondo il Pm, alla ex moglie non poteva essere concessa alcuna giustificazione in quanto essendo i coniugi legalmente separati dal 2006 e vivendo "in due unità abitative che, sebbene contigue tra di loro, erano materialmente divise", bisognava considerare il "conseguente naturale affievolimento dell'obbligo della fedeltà", pertanto l'ex marito aveva il pieno diritto di portare la nuova compagna nella sua abitazione senza incorrere negli epiteti della ex moglie.

La donna, infatti, sporgendosi dalla finestra e vedendolo in compagnia gli aveva urlato che era un "porco" che portava "tutte le prostitute a casa". Secondo il giudice di pace, in questo modo, l'ex marito aveva infranto "le regole della lealtà familiare".

Convalidando il verdetto del giudice di pace, la Cassazione ha sottolineato che "l'ingiustizia" percepita dalla signora" non deve essere valutata con criteri restrittivi, cioè limitatamente a un fatto che abbia un'intrinseca illegittimità ma con criteri più ampi, anche quando cioè esso sia lesivo di regole comunemente accettate nella civile convivenza". Nel caso in questione, osserva l'Alta Corte, "il comportamento tenuto dal marito, essendo consistito nella violazione della regola stabilita di comune accordo dagli ex coniugi di non ospitare persone, nelle rispettive abitazioni, con cui si intrattenevano relazioni sentimentali, ha concretato gli estremi della 'ingiustizia’ che ha reso applicabile al fatto ingiurioso posto in essere dalla donna l'"esimente" della non punibilità.

  © RIPRODUZIONE RISERVATA

fonte: ilsole24ore.com/Separati in casa, può essere insultato chi invita l’amante

venerdì 6 dicembre 2013

Nuova convivenza per la donna, casa coniugale a rischio: ma la presenza del figlio minore ‘salva’ l’assegnazione

Prioritario è tutelare il benessere del figlio minore, che è stato affidato esclusivamente alla madre. Per salvaguardarne lo sviluppo psico-fisico, anche alla luce del tempo trascorso nella casa coniugale, è legittimo confermare l’assegnazione dell’immobile alla donna. Ubi maior, minor cessat. E l’antico adagio latino può essere applicato anche in un complesso procedimento di divorzio. Ove in ballo vi è soprattutto l’assegnazione della casa coniugale e ove il maior è rappresentato dal benessere dei figli minori (Cassazione, ordinanza 15753/13). Nodo gordiano, nel procedimento di divorzio, è, come detto, l’«assegnazione della casa coniugale». L’immobile, «di proprietà comune dei coniugi», viene prima assegnato alla donna, poi revocato dal Tribunale – che «affida il figlio minore esclusivamente alla madre; pone a carico del padre assegno di mantenimento per il figlio stesso e per l’altra figlia, maggiorenne ma non autosufficiente economicamente» –, infine ‘riconsegnato’ nuovamente alla donna, su decisione dei giudici della Corte d’Appello. Ma quest’ultimo cambio di rotta viene duramente contestato dall’uomo, il quale, con ricorso ad hoc in Cassazione, pone in evidenza la circostanza «della nuova convivenza» della donna. Ciò, a suo avviso, dovrebbe portare, in automatico, a non assegnare alla moglie la casa coniugale, di proprietà comune. Per rispondere alle osservazioni critiche, mosse dall’uomo, i giudici della Cassazione richiamano, innanzitutto, una pronuncia della Corte Costituzionale – la numero 308 del 2008, per la precisione – con cui, rispetto alla ipotesi della «cessazione dell’assegnazione, ove l’assegnatario conviva more uxorio o contragga nuovo matrimonio», è stato stabilito che «debba essere sempre prioritariamente salvaguardato l’interesse dei figli minori». Tornando alla vicenda in esame, nessun dubbio vi è sulla «circostanza della nuova convivenza» della donna, ma, aggiungono i giudici, va preso come riferimento il «preminente interesse del figlio convivente, non autosufficiente economicamente». Ebbene, tale interesse è lapalissiano, essendo collegato «allo sviluppo psico-fisico del giovane e al tempo trascorso nella casa coniugale»: per questo motivo, viene sancita, in via definitiva, «l’assegnazione» della casa coniugale alla donna, «nonostante la nuova convivenza».

Fonte: www.dirittoegiustizia.it /La Stampa - Nuova convivenza per la donna, casa coniugale a rischio: ma la presenza del figlio minore ‘salva’ l’assegnazione

Falso ideologico se il medico libero professionista usa ricettari di un collega convenzionato Asl

Il medico libero professionista che emette ricette falsamente riconducibili ad un medico convenzionato Asl commette il delitto di falso ideologico in atto pubblico, essendo irrilevante ai fini della configurazione del reato l’eventuale assenza di un movente e l’innocuità del falso, in quanto tale comportamento può portare a contestazioni di ipotesi di danno erariale o colpa professionale. Lo ha affermato la Cassazione con la sentenza 48803/2013

La vicenda
Il caso riguardava la contestazione del delitto di cui all’art. 479 c.p. nei confronti di due medici, uno libero professionista, l’altro convenzionato con la Asl. Ebbene secondo l’accusa, il primo si sostituiva al secondo in visite non comunicate all’Asl, apponendo una sigla non facilmente riconoscibile su ricette e prescrizioni redatte con l’uso di timbri e ricettari fornitegli dal secondo.
Il Gip dichiarava il non doversi procedere perché il fatto non costituisce reato, riconducendo i fatti ad una mera leggerezza o negligenza degli imputati per via dell’assenza di un movente e per l’innocuità del falso riscontrato. Nel ricorrere in Cassazione, il Procuratore della Repubblica, invece, presumeva come non rilevante l’assenza di un movente, stante il dolo generico che contraddistingue il reato di falso.

Le motivazioni
I giudici di legittimità accolgono il ricorso e ritengono che le considerazioni circa l’irrilevanza dell’assenza del movente e l’innocuità del falso dimostrano la presenza di oggettivi connotati della falsità degli atti, delle loro conseguenze lesive, nonché della consapevolezza di tali caratteri da parte degli imputati. Premesso infatti che l’elemento psicologico dei reati di falso si sostanzia nel dolo generico, la Corte ritiene che “il giudice di merito trascurava infatti di valutare, per un verso, la consapevolezza degli imputati di dar luogo ad una situazione documentale che rappresentava le visite e le conseguenti prescrizioni come effettuate dal medico convenzionato, per quanto attestato dai timbri e dalle intestazioni, e non dal libero professionista; e per altro, la significatività di tale circostanza nella funzione attestativa degli atti, che in linea generale comprende anche i necessari presupposti di fatto nella realtà documentata, e per la quale nel caso specifico non poteva che essere rilevante, nel giudizio sulla concreta offensività della condotta nei confronti del bene della pubblica fede, l’indicazione dell’identità fisica del medico responsabile delle prescrizioni, tenuto conto delle implicazioni anche in tal caso correttamente segnalate dal ricorrente rispetto ad eventuali contestazioni sull’operato del sanitario”.

  © RIPRODUZIONE RISERVATA

fonte: ilsole24ore.com//Falso ideologico se il medico libero professionista usa ricettari di un collega convenzionato Asl

Mediazioane obbligatoria: necessaria la presenza dell'avvocato

Rapporto tra avvocati e mediazione. La circolare del ministero della Giustizia del 2 dicembre 2013 n. prot. 168322 viene a fornire alcune linee interpretative e direttive scaturenti dall'entrata in vigore lo scorso 21 settembre dell’articolo 84 del cosiddetto "Decreto del fare" che ha apportato alcune profonde modifiche al testo normativo della mediazione e civile e commerciale di cui al Dlgs n. 28 del 2010.

Rapporti tra avvocati e mediazione civile
Tra i vari punti trattati particolarmente interessante risulta essere quello riguardante il rapporto tra avvocati e mediazione sotto il duplice profilo, da un lato, della presenza dell'avvocato in mediazione e, dall'altro, dell'avvocato come mediatore di diritto.

1. La mediazione "obbligatoria" - Le norme a cui si fa riferimento sono, con riguardo al primo aspetto, l’articolo 5, comma 1 bis, il quale, nel reintrodurre la cosiddetta "mediazione obbligatoria", stabilisce altresì che nelle controversie riguardanti le materie ivi elencate, chi intende agire in giudizio deve preliminarmente esperire il procedimento di mediazione “assistito da un avvocato” e l’articolo 16, comma 4 bis, il quale prevede che “gli avvocati iscritti all’albo sono di diritto mediatori”.

La circolare prevede che è escluso, circostanza questa che, del resto, non aveva creato alcun dubbio, che gli avvocati possano esercitare la funzione di mediatore al di fuori di un organismo di mediazione, sia perché, ai sensi dell’articolo 14, comma 1, ai mediatori è fatto divieto di percepire compensi direttamente dalle parti; sia perché l’intero sistema legislativo è congegnato sul presupposto che la mediazione debba comunque essere svolta in seno ad un organismo, assoggettato ad un sistema di  controlli e responsabilità.
Altresì la circolare prevede, e qui l'intervento chiarificatore della Circolare risulta assai rilevante, che l’assistenza dell’avvocato è obbligatoria esclusivamente nelle ipotesi di cosiddetta "mediazione obbligatoria", ivi compresa quella disposta dal giudice ai sensi dell’articolo 5 comma 2, ma non anche nelle ipotesi di mediazione facoltativa.

A tale soluzione il Ministero perviene correttamente alla luce del nuovo testo dell’articolo 12, comma 1, il quale espressamente configura l’assistenza legale delle parti in mediazione come meramente eventuale, affermando che “ove tutte le parti aderenti alla mediazione siano assistite da un avvocato…”).

Naturalmente, nell’ambito della mediazione facoltativa, le parti potranno in ogni momento esercitare la facoltà di ricorrere all’assistenza di un avvocato, anche in corso di procedura di mediazione come, ad esempio, nel caso in cui intendano intervenire per assistere le parti nel momento conclusivo dell’accordo di mediazione, anche al fine di sottoscriverne il contenuto e certificarne la conformità alle norme imperative e all’ordine pubblico, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 12 del decreto.

2. L'avvocato "mediatore di diritto" - La seconda precisazione fornita dalla circolare riguarda la previsione contenuta all’articolo 16 Dlgs 28 del 2010, la quale, in tema di obblighi formativi, stabilisce che “gli avvocati iscritti ad organismi di mediazione devono essere adeguatamente formati in materia di mediazione e mantenere la propria preparazione con percorsi di aggiornamento teorico-pratici a ciò finalizzati, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 55 bis del codice deontologico forense”.

Il Ministero arriva ad affermare che proprio il riferimento alla suddetta previsione regolamentare forense deve condurre a ritenere che gli obblighi di formazione e aggiornamento per il mediatore avvocato debbano avvenire nell’ambito dei percorsi formativi professionali forensi, la cui organizzazione è demandata al consiglio nazionale forense e agli ordini circondariali dall’articolo  11 legge 31 dicembre 2012 n. 247.

Secondo il Ministero, la contemporanea qualifica di mediatore e di avvocato, l’obbligatorietà dell’assistenza legale nella cosiddetta "mediazione obbligatoria", la necessità comunque dell’assistenza legale nella mediazione facoltativa per addivenire alla formazione immediata del titolo esecutivo (articolo 12), il regime di autonomia in materia di formazione e aggiornamento riconosciuto agli avvocati, costituiscono tutti indici normativi che pongono l’esigenza di alcune precisazioni allo scopo di evitare sovrapposizioni tra l’esercizio della professione forense e lo svolgimento dell’attività di mediatore.

In questo senso milita la norma contenuta all’articolo 55-bis, comma 4, del codice deontologico forense in base alla quale: “E’ fatto divieto all’avvocato consentire che l’organismo di mediazione abbia sede, a qualsiasi titolo, presso il suo studio o che quest’ultimo abbia sede presso l’organismo di mediazione”.

Tale norma, alla luce del novellato ruolo dell’avvocato in mediazione, impone una più pregnante attività di vigilanza da parte del Ministero, la cui osservanza assume carattere vincolante per l’organismo di mediazione; ciò nella prospettiva di escludere la detta sovrapposizione di ruoli e tutelare l’immagine di imparzialità del mediatore-avvocato, in questo senso dovrà essere evitato che l’organismo di mediazione abbia sede presso lo studio di un avvocato, ovvero presso uno studio associato di avvocati; e che lo studio di un avvocato abbia sede presso l’organismo di mediazione.

La violazione di tale norma non darà luogo soltanto alla segnalazione, da parte del Ministero della giustizia, al competente consiglio dell’ordine forense, ma anche ad atto di rilievo e contestazione dell’inosservanza, con possibile adozione dei provvedimenti da parte dell’autorità vigilante in capo allo stesso organismo di mediazione.

  © RIPRODUZIONE RISERVATA
fonte: ilsole24ore.com//Mediazioane obbligatoria: necessaria la presenza dell'avvocato

giovedì 5 dicembre 2013

La rinuncia all’eredità salva dalla cartella esattoriale

La Cassazione (ordinanza 27093 del 3 dicembre 2013) conferma un principio analogo già espresso in altre sentenze, ovvero che l’erede, ancorché avesse ricevuto la cartella esattoriale relativa ad un accertamento sul de cuius, non è tenuto al versamento né della maggiore imposta né delle sanzioni se ha fatto espressa rinuncia all’eredità. Nel caso, alla mamma dell’erede era stata notificata una cartella di pagamento relativa a maggior IVA e relative sanzioni, relative all’anno d’imposta 1998, in seguito ad un atto di accertamento, divenuto definitivo per mancanza di impugnazione. L’atto era stato notificato alla mamma in quanto esercente la potestà di genitore sul figlio ritenuto solidalmente responsabile in quanto erede. La Commissione Tributaria Provinciale di Bergamo aveva accolto il ricorso del genitore e successivamente la Commissione Tributaria Regionale di Milano, con sentenza 74/64/2010 aveva respinto l’appello da parte dell’Amministrazione Finanziaria. La CTR Lombardia aveva motivato la propria decisione sul rilievo che la cartella, diretta al genitore, non ne specificava la qualità di coobbligata, cosicché né il genitore nè l’erede, che aveva rinunciato all’eredità, potevano essere individuati tra gli obbligati. L’Agenzia delle Entrate è quindi ricorsa in Cassazione. La Suprema Corte nella propria sentenza evidenzia come in capo all’erede, ovvero al figlio della contribuente destinataria della cartella esattoriale, non era “mai sorta l’obbligazione tributaria, poiché questi non è mai divenuto erede dell’originario debitore, sicché la cartella doveva ritenersi viziata per essere rivolta ad un soggetto che nella cartella era erroneamente indicata come soggetto d’imposta che non poteva ritenersi obbligato”. Pertanto viene confermato l’annullamento della cartella in base al vizio di “erronea individuazione del soggetto titolare di imposta”. La Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente a rifondere le spese di lite.

Fonte: http://fiscopiu.it/news/la-rinuncia-all-eredit-salva-dalla-cartella-esattoriale /La Stampa - La rinuncia all’eredità salva dalla cartella esattoriale

Ricco sì, ma non stupido: razionale la scelta di risparmiare e fare scorta di eroina. Riconosciuto l’uso personale

Condizioni finanziarie buone, ma ciò non toglie che il consumatore possa decidere, comunque, di mettere da parte una scorta, con un corposo acquisto ad hoc: per questo, è possibile riconoscere l’«uso personale» di eroina (Cassazione, sentenza 27346/13).

Il caso
Fatale, per un uomo di mezza età, è un viaggio ferroviario: lì, difatti, viene beccato in possesso di 7 grammi e mezzo di eroina – suddivisi in ben 48 dosi –, e accusato di aver detenuto la sostanza stupefacente «per la destinazione a terzi». Ebbene, per i giudici di secondo grado, è verificabile, e verificata, l’ipotesi dello spaccio, soprattutto tenendo presenti le «condizioni personali» dell’uomo: egli «per sua stessa ammissione, aveva condizioni economiche che gli consentivano di procurarsi agevolmente qanto necessario alle sue esigenze di tossicodipendente, senza necessità di fare scorte consistenti, che potevano trovare giustificazione» solo alla luce di eventuali «difficoltà economiche» per il «recarsi più volte nei luoghi di approvvigionamento». Conseguenziale è la sanzione nei confronti dell’uomo, condannato a «tre anni di reclusione e 10.000 euro di multa». Libera scelta. Ma tale prospettiva viene completamente azzerata dai giudici della Cassazione, i quali, accogliendo il ricorso proposto dall’uomo, sottolineano che «la disponibilità economica» dell’uomo non può portare ad escludere che egli «utilizzi le proprie sostanze in modo oculato, rientrando una tale valutazione tra le scelte che ogni individuo liberamente compie secondo una serie di parametri che non si prestano a generalizzazioni». Ancor più chiaramente, è illogica l’idea secondo cui il «disporre di una buona condizione finanziaria sia incompatibile con la scelta di voler effettuare un acquisto, una scorta, a prezzo vantaggioso». Per questo, non è «sostenibile» l’idea di una «massima di esperienza» che «esclude che il soggetto benestante vagli attentamente la convenienza della sua scelta economica». E, all’interno di questo quadro, aggiungono i giudici, «illogico» è anche «aver escluso», come fatto in Appello, «la convenienza dell’acquisto sulla base della scarsa qualità della sostanza acquistata, atteso che si tratta di informazione evidentemente acquisita solo ex post». Detto in maniera più semplice, l’intero castello accusatorio crolla completamente: di conseguenza, ogni contestazione nei confronti dell’uomo viene azzerata in maniera definitiva.

Fonte: www.dirittoegiustizia.it /La Stampa - Ricco sì, ma non stupido: razionale la scelta di risparmiare e fare scorta di eroina. Riconosciuto l’uso personale

Divorzio, il modesto stipendio non salva dal versamento dell’assegno

Solo lo stato di ''vera e propria indigenza economica'' può salvare un genitore dal mantenimento dei figli. Lo ha ricordato la Cassazione, con la sentenza 48459/2013, accogliendo il ricorso della Procura di Catania contro l'assoluzione ''perche' il fatto non costituisce reato'' accordata ad un padre separato catanese, cuoco di professione, accusato di aver fatto mancare gli alimenti alla figlia minorenne.

La Corte d'Appello di Catania nel giugno 2012, aveva assolto G. R. perché l'uomo, percependo un reddito modesto pari a 800 euro al mese, non si era ''sottratto volontariamente'' all'obbligo di mantenimento. Fra l'altro, annota ancora la sentenza della VI sezione penale, nei due anni successivi alla separazione l'uomo aveva versato 10mila euro per la figlia. Contro l'assoluzione dell'uomo, il Pm catanese ha fatto ricorso con successo in Cassazione sostenendo che ''solamente l'assoluta incapacità economica consente di ritenere incolpevole l'omessa prestazione dei mezzi di sussistenza ai figli minorenni''.

Piazza Cavour ha accolto il ricorso della Procura e, disponendo un nuovo giudizio davanti alla Corte d'Appello di Catania ha ricordato ai genitori in difficoltà che ''per escludere la responsabilità del soggetto obbligato, in tema di mancata prestazione dei mezzi di sussistenza in favore del coniuge e dei figli minorenni, non basta l'allegazione di difficoltà economiche ma occorre dimostrare che tale difficoltà si sono tradotte in uno stato di vera e propria indigenza economica''.

  © RIPRODUZIONE RISERVATA

fonte: ilsole24ore.com//Divorzio, il modesto stipendio non salva dal versamento dell’assegno

Sì al carcere per la tentata truffa da 30 euro

A causa del fallimento della Commissione bicamerale per le riforme della Costituzione, non è possibile chiudere un occhio su chi commette reati che non producono alcun danno. Lo sottolinea la Corte di cassazione, con la sentenza 48433/2013, confermando la condanna a due mesi e 20 giorni di reclusione, più 130 euro di multa, nei confronti di Giorgio F., dipendente di una azienda municipalizzata dai bilanci milionari che aveva tentato una piccola truffa nei confronti del datore di lavoro che se fosse andata in porto avrebbe procurato "un danno patrimoniale complessivamente inferiore ai 30 euro".

Senza successo, Giorgio F. (34 anni), ha cercato di contestare la condanna inflittagli dalla Corte di Appello di Milano - nel dicembre 2012 - facendo presente "l'insussistenza" del reato che non era nemmeno andato a buon fine. Tanto più in considerazione del fatto che "la mancata truffa, se consumata, avrebbe comportato un danno patrimoniale complessivamente inferiore ai 30 euro", una inezia per la municipalizzata in questione - l'Azienda milanese di servizi ambientali - che ha "un patrimonio netto ammontante a quasi 80 milioni di euro".

Ad avviso dei supremi giudici l'entità "modesta o modestissima" del danno patrimoniale, in questo caso "quantificato al centesimo di euro" dai giudici di Milano, non mette in salvo l'imputato. "Né potrebbe essere diversamente - spiega la Cassazione - poiché il principio stabilito dall'art. 129 del progetto di Costituzione approvato dalla Commissione bicamerale nell'ottobre del 1997, che recitava 'non è punibile chi ha commesso un fatto previsto come reato nel caso in cui esso non abbia determinato una concreta offensività', è stato travolto dal fallimento della bicamerale e non è penetrato nell'ordinamento costituzionale neanche con la riforma dell'art. 111 della Costituzione". Così Giorgio F. è stato condannato anche a pagare duemila euro per le spese processuali.

  © RIPRODUZIONE RISERVATA

fonte: ilsole24ore.com//Sì al carcere per la tentata truffa da 30 euro

mercoledì 4 dicembre 2013

La richiesta di rimborso del Fondo Garanzia Vittime della Strada si prescrive in 10 anni

Il Fondo Garanzia Vittime della Strada, condannata a pagare oltre 14mila euro in risarcimento dei danni per un sinistro stradale, conveniva in giudizio l’automobilista privo di assicurazione a cui era stata attribuita la responsabilità dell’incidente, chiedendo il rimborso della somma pagata. Il Giudice di Pace aveva riconosciuto il diritto al rimborso, ma, al contrario, il Tribunale negava tale diritto perché, come sottolineato dal convenuto, prescritto, in quanto al caso di specie si doveva applicare il termine biennale di prescrizione previsto dall’art. 2947 c.c. (prescrizione del diritto al risarcimento del danno). Il F.G.V.S., dunque, si rivolge ai giudici di Cassazione. La Suprema Corte (sentenza 15303/13) premette che il Fondo Garanzia Vittime della Strada è tenuto al risarcimento dei danni provocati da soggetto non assicurato, al posto del responsabile e della compagnia assicuratrice che a ciò avrebbe dovuto prevedere se il responsabile si fosse assicurato. In pratica, l’impresa di volta in volta designata dal Fondo di garanzia assume la veste di una sorta di garante ex lege del danneggiante «che si sia reso inadempiente all’obbligo di assicurarsi». Entrando nel merito della questione, la Cassazione precisa che il F.G.V.S. che agisce nei confronti del non assicurato, ai sensi dell’art. 29 legge n. 990/1969, «non è soggetta al termine di prescrizione biennale, applicabile all’azione risarcitoria spettante al danneggiato dalla circolazione stradale, poiché il suo diritto non è condizionato e non deriva dal diritto del danneggiato al risarcimento dei danni, ma trova il suo fondamento nella suddetta azione specifica, che gli è concessa dalla legge a tale scopo e che è soggetta all’ordinario termine di prescrizione decennale» (Cass., nn. 10176/1997, 10827/2007).

Fonte: www.dirittoegiustizia.it /La Stampa - La richiesta di rimborso del Fondo Garanzia Vittime della Strada si prescrive in 10 anni

No al licenziamento nel primo anno di nozze

Il divieto di licenziare le lavoratrici che si sposano vale per l'intero anno dalla data delle nozze anche nel caso in cui l'azienda dalla quale dipendono entri in fase di riorganizzazione, esternalizzando alcuni servizi, compresi quelli di chi si è appena sposata. Lo sottolinea la Corte di cassazione, con la sentenza 27055/2013, spiegando che la norma che impone questo divieto ha lo stesso obiettivo di tutela che scatta per le lavoratrici madri.  

L’articolo 1 della legge n. 7 del 1963 dispone, infatti, “del pari nulli sono i licenziamenti attuati a causa del matrimonio”, specificando al comma 3: “si presume che il licenziamento della dipendente nel periodo intercorrente dal giorno della richiesta delle pubblicazioni di matrimonio..., a un anno dopo la celebrazione., sia stato disposto per causa di matrimonio”.

Il termine “disposto”, osserva la sentenza, non lascia adito a dubbi: la presunzione di nullità riguarda ogni recesso che sia stato “ deciso” nell’arco temporale indicato per legge, indipendentemente dal momento in cui la decisione di recesso sia stata attuata.

Secondo i giudici di Piazza Cavour: “Una diversa interpretazione porterebbe del resto a soluzioni in contrasto non solo con la formulazione letterale della norma ma anche con la ratio della disciplina finendo con il consentire abusi e l’aggiramento della normativa in parola”.

Del resto, spiega la Corte “Non sussiste alcune diversità di ratio rispetto alla disciplina di cui alla legge n. 1204/1971 in materia di tutela della lavoratrice madre nel senso dell’irrilevanza del momento di operatività del recesso (e quindi del periodo di preavviso), essendo prevalente la data in cui questo è stato deciso”.

"Si tratta di provvedimenti legislativi - spiega la Sezione Lavoro della Cassazione con la sentenza 27055 - che nel loro insieme tendono a rafforzare la tutela della lavoratrice in momenti di passaggio 'esistenziale’ particolarmente importanti e da salvaguardare attraverso una più rigorosa disciplina limitativa dei licenziamenti".

Tale insieme di leggi, inoltre, sgrava "la lavoratrice dall'onere della prova di una discriminazione addossando al datore di lavoro l'onere di allegare e documentare l'esistenza di una legittima causa di scioglimento del rapporto".

Con questo verdetto la Cassazione ha respinto il ricorso di un'azienda della capitale che voleva licenziare una dipendente, addetta al centralino, nel primo anno del matrimonio sostenendo di poterlo fare in quanto era in corso una ristrutturazione organizzativa con relativo ridimensionamento dell'organico. Il servizio di centralino, faceva presente l'azienda, era stato appaltato a una ditta esterna e dunque il posto di Luisa M. non c'era più. Ma la Suprema Corte ha risposto che la deroga al divieto di licenziare è ammessa solo in caso di cessazione dell'attività dell'azienda.

  © RIPRODUZIONE RISERVATA

fonte: ilsole24ore.com/No al licenziamento nel primo anno di nozze

Coltivazione di canapa, no alla responsabilità oggettiva del proprietario dell’azienda agricola

Illegittimi gli arresti domiciliari per il proprietario di una azienda agricola dove sono state rinvenute 1.070 piante di canapa indiana, se il reale gestore del fondo è il padre, e la coltivazione è iniziata contro la sua volontà. Lo ha stabilito la Corte di cassazione, con la sentenza 48120/2013, riconoscendo le ragioni del figlio ed annullando l’ordinanza cautelare nei suoi confronti.

Nella difesa il figlio aveva sostenuto di essere soltanto nominalmente il proprietario dell’azienda per via del fatto che il padre già dichiarato fallito non poteva esserne l’intestatario pur essendo l’unico a lavoravi. Inoltre, egli era venuto a conoscenza per caso, e soltanto pochi mesi prima, che in una delle cinque serre si coltivavano piante di canapa indiana, e a quel punto sarebbe entrato in contrasto col padre.

Tutte ragioni in qualche modo date acquisite dall’ordinanza impugnata che tuttavia ha ritenuto comunque sussistenti i gravi indizi di colpevolezza perché «non è sufficiente, per escludere il concorso nel reato, affermare solo a parole che non si condividono le scelte illecite del genitore e litigare con lui”. Dal momento che in qualità di titolare dell’azienda agricola egli rivestiva “un ruolo di indubbia, oggettiva responsabilità, che implica … una evidente forma di agevolazione della stessa sotto il profilo dell’apporto non solo morale, ma anche logistico-fattuale».

Secondo la Suprema corte però siamo di fronte ad “una motivazione erronea”  che “sembra avere inammissibilmente attribuito all’attuale ricorrente una sorta di responsabilità oggettiva”, oltre che un obbligo giuridico di denuncia del padre, “inesistenti nel nostro ordinamento”.

Non è poi spiegato in alcun modo, osservano ancora i giudici, in cosa sarebbe consistita l’agevolazione «logistica-fattuale» o il concorso anche soltanto morale, non essendo state “indicate concrete condotte addebitabili al ricorrente”.

  © RIPRODUZIONE RISERVATA

fonte: ilsole24ore.com/Coltivazione di canapa, no alla responsabilità oggettiva del proprietario dell’azienda agricola

martedì 3 dicembre 2013

PA, esproprio necessario per costruire la fognatura sotto il palazzo

È illegittima la realizzazione di una fognatura sotto un condominio senza il preventivo provvedimento di esproprio. E neppure si può sostenere, come erroneamente fatto dalla Corte di appello di Trento, che le condutture attraversando il fondo, ne abbiano comportato la radicale ed irreversibile trasformazione con conseguente acquisizione del bene alla mano pubblica. Lo ha stabilito la Corte di cassazione, con la sentenza 26965/2013, chiarendo che c’è sempre bisogno di un titolo per consentire all’amministrazione espropriante di acquisire la disponibilità del fondo privato: sia esso il decreto di espropriazione, oppure la cessione volontaria o infine il decreto di occupazione d’urgenza.

La giurisprudenza delle Sezioni unite (8065/1990) ha infatti chiarito che “l’apprensione (o il mantenimento) sine titulo di un suolo di proprietà privata, occorrente per la realizzazione di un passaggio pedonale, per l’impianto di una condotta, o di altro manufatto comportante una servitù di fatto, sia che la realizzazione dell’opera non sia stata autorizzata alla competente autorità, sia che non sia assistita da declaratoria di pubblica utilità, sia che, pur in presenza di detta autorizzazione e di detta declaratoria, non vi sia stato un valido asservimento per via di provvedimento amministrativo, non determina la costituzione di una servitù, secondo lo schema della cosiddetta occupazione acquisitiva, i cui estremi non sono ravvisabili con riguardo ai diritti reali in re aliena”.

Al contrario, “configura un illecito a carattere permanente, il quale perdura fino a quando non venga (anche per disposizione del giudice ordinario) rimosso il manufatto, o cessi il suo esercizio, o sia costituita regolare servitù”.

“Ed il risultato non muta  - spiega la sentenza - per l’avvenuta realizzazione delle condutture per il transito delle acque nonché dei liquami … perché per il verificarsi dell’occupazione espropriativa non è sufficiente l’esecuzione di un qualsiasi lavoro edilizio, ma è necessaria - giova ripeterlo - la irreversibile trasformazione del fondo appreso nell’opera pubblica programmata dalla dichiarazione di p.u”.

Dunque, “il mero impiego sia pure per fini pubblici, del fondo condominiale materialmente appreso, non è sufficiente a trasformarlo in esercizio di poteri ablatori e la conseguente detenzione produce soltanto le conseguenze proprie dell’illecito comune di cui agli art. 2043 e 2058 cod. civ.”. Non solo, si deve anche ritenere che i proprietari abbiano conservato e mantenuto il diritto dominicale sull’immobile, nonché in via primaria, la possibilità di esercizio delle azioni reipersecutorie a tutela della non perduta proprietà, e perfino dell’azione esecutiva di cui agli artt. 474 e 605 cod. proc. civ. anche per conseguire il ripristino dello status quo ante previa demolizione del manufatto abusivo.

  © RIPRODUZIONE RISERVATA

fonte: ilsole24ore/PA, esproprio necessario per costruire la fognatura sotto il palazzo

PA, va sempre motivata la variazione della rendita catastale

L’attribuzione della nuova rendita catastale deve essere motivata se difforme rispetto alle indicazioni fornite dal contribuente. Lo ha stabilito la Corte di cassazione, con la sentenza 27008/2013, respingendo il ricorso dell’Agenzia del territorio che aveva provveduto a variare la rendita di un immobile di Mestre adibito da una banca a propria sede a seguito di lavori di ristrutturazione.

Secondo la Suprema corte, infatti, “sussiste un obbligo dell’Amministrazione di sorreggere con adeguata motivazione ogni atto con cui ‘accerti’ un quid di fiscalmente rilevante”.

Mentre, ovviamente - spiega la sentenza - non occorre alcuna motivazione ove l’Amministrazione operi su dati forniti dal contribuente o comunque già definiti fra le parti.

Dunque, nel caso di attribuzione di una rendita catastale per “stima diretta” l’ammontare della rendita stessa discende dal valore attribuito al bene. E “la mera indicazione di una diversa valutazione rispetto a quella proposta dal contribuente costituisce quindi il dispositivo dell’atto e non la motivazione”, che deve (a somiglianza di quanto accade in caso di applicazione dell’imposta di registro) invece enunciare i criteri e gli elementi che determinano la mancata accettazione delle indicazioni del contribuente.
Mentre nel caso specifico non erano indicati “i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche” dell’avviso emesso dalla Amministrazione.

  © RIPRODUZIONE RISERVATA

fonte: ilsole24ore/PA, va sempre motivata la variazione della rendita catastale

Cassazione: no alla responsabilità penale per rumori molesti a vicino

Non c’è alcuna responsabilità penale per chi produce rumori che disturbano il sonno del vicino di casa. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione con una sentenza della prima sezione penale con la quale ha annullato, senza rinvio perché il fatto non sussiste, la condanna a 200 euro di ammenda emessa dal Tribunale di Catania nei confronti di un uomo accusato di suonare la chitarra elettrica ad alto volume sia di giorno sia di notte.

Secondo i Supremi giudici, infatti, quando «l’attività disturbante si verifichi in un edificio condominiale per ravvisare la responsabilità penale del soggetto non è sufficiente che i rumori, tenuto anche conto dell’ora notturna o diurna di produzione e della natura delle immissioni, arrechino disturbo o siano idonei a turbare la quiete e le occupazioni dei soli abitanti gli appartamenti inferiori o superiori rispetto alla fonte di propagazione, ma deve ricorrere una situazione fattuale diversa di oggettiva e concreta idoneità dei rumori ad arrecare disturbo alla totalità degli occupanti del medesimo edificio, oppure a quelli degli stabili prossimi, insomma ad un numero considerevole di soggetti».

Quando i rumori disturbano una «pluralità indeterminata di persone» allora potrà configurarsi il reato previsto dall’articolo 659 del codice penale essendo stata «turbata o compromessa la quiete pubblica». Il vicino di casa, sottolineano i supremi giudici, se disturbato dai rumori del confinante «potrà far valere le proprie ragioni in sede civile».

(Fonte: Agi) :La Stampa - Cassazione: no alla responsabilità penale per rumori molesti a vicino

lunedì 2 dicembre 2013

Niente IMU 2013, ma rimane qualche eccezione

Il D.L. n. 133/2013, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 281, è intervenuto in prossimità della scadenza del versamento della seconda rata IMU (in calendario al 16/12) ribadendo l’esonero per le prima case, salve alcune eccezioni.

L’imposta municipale propria relativa alle abitazioni principali non dovrà essere versata. Rimangono esclusi dal beneficio, invece, gli immobili signorili o di lusso appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Sono altresì esenti: unità immobiliari delle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari; alloggi assegnati da Iacp o da enti di edilizia residenziale pubblica; casa coniugale assegnata a seguito di provvedimento di separazione legale o divorzio; l’immobile, se unico, posseduto e non locato dagli appartenenti alle Forze armate, alle Forze di polizia, al Corpo nazionale dei vigili del fuoco e alla carriera prefettizia; fabbricati rurali a uso strumentale e terreni agricoli, nonché quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola.

Il D.L. specifica però che l'eventuale differenza tra l'ammontare dell'imposta municipale propria risultante dall'applicazione dell'aliquota e della detrazione per ciascuna tipologia di immobile deliberate o confermate dal Comune per l'anno 2013 e, se inferiore, quello risultante dall'applicazione dell'aliquota e della detrazione di base previste dalle norme statali per ciascuna tipologia di immobile deve essere versata dal contribuente, in misura pari al 40 per cento, entro il 16 gennaio 2014. Il calcolo pare piuttosto complicato, tanto che i Centri di assistenza fiscale e i commercialisti hanno subito evidenziato la problematica all’indomani della pubblicazione del D.L.: l'approvazione del decreto che cancella solo parzialmente il versamento dell'imposta sulle abitazioni principale è arrivata troppo a ridosso delle scadenze, con l’implicazione di possibili errori nei calcoli degli importi da pagare entro il 16 gennaio dell’anno prossimo.

Gli operatori del settore finanziario e assicurativo vedono l’aliquota IRES per il 2013 aumentata dal 27,5 al 36%, mentre la misura della seconda (o unica) rata dell’acconto per lo stesso anno sale al 128,5 per cento. Al dato numerico va aggiunto anche l’ulteriore incremento dell’1,5%, annunciato con comunicato stampa del MEF e decretato, eccezionalmente per gli anni 2013 e 2014, nei confronti di tutti i soggetti IRES. Si ricorda che le medesime percentuali interessano le ipotesi di debenza degli acconti IRAP.
La necessità di rifare i conti porta alla dilazione naturale dei termini: per tutti i contribuenti IRES, fino al 10 dicembre ovvero, per i soggetti con esercizio “a cavallo”, fino al decimo giorno del dodicesimo mese del periodo d’imposta.

Fonte: http://fiscopiu.it/news/niente-imu-2013-ma-rimane-qualche-eccezione /La Stampa - Niente IMU 2013, ma rimane qualche eccezione

Anche la semplice dazione di denaro può costituire induzione alla prostituzione

Ai fini della configurabilità del reato di induzione alla prostituzione minorile, non è necessario che il soggetto passivo sia avviato ad avere rapporti a pagamento con una pluralità indiscriminata di persone, essendo sufficiente che l’agente induca il soggetto passivo a fare mercimonio del suo corpo. Ad affermarlo è la Cassazione nella sentenza 26618/13. Il ricorso è stato presentato da due donne, condannate perché in concorso tra loro favorivano e sfruttavano la prostituzione di una minorenne. Le ricorrenti hanno lamentato violazione di legge per insussistenza degli elementi costitutivi, oggettivi e soggettivi del reato, evidenziando che non può parlarsi di favoreggiamento della prostituzione quando ci si adopera a favore della prostituta come persona e non della prostituzione. La Suprema Corte ha ritenuto il ricorso infondato, affermando che nella condotta di induzione va ricondotto qualsiasi comportamento che valga a spingere o solo a incoraggiare il minore a compiere atti sessuali a fronte di una controprestazione. Per gli Ermellini, i giudici di merito, sulla base di una attenta valutazione delle risultanze processuali e in particolare delle intercettazioni telefoniche, hanno escluso che la condotta posta in essere dalle imputate fosse mossa da spirito di solidarietà verso la giovane collega. In sede di legittimità – ha ricordato Piazza Cavour - , non possono rivalutarsi gli argomenti di cui l’organo giudicante si è avvalso per sostanziare il proprio convincimento o verificare se i risultati dell’interpretazione delle prove siano effettivamente corrispondenti alle acquisizioni probatorie risultanti dagli atti del processo. Con il ricorso in Cassazione, invece, è necessario accertare se nell’interpretazione delle prove siano state applicate le regole della logica e i criteri legali dettati in tema di valutazione delle prove, in modo da fornire la giustificazione razionale della scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre.

Fonte: www.dirittoegiustizia.it /La Stampa - Anche la semplice dazione di denaro può costituire induzione alla prostituzione

Violenza sessuale: costituisce ''induzione'' qualsiasi forma di sopraffazione della vittima

 L’induzione necessaria ai fini della configurabilità del reato di violenza sessuale non si identifica solo con la persuasione subdola ma si...