giovedì 14 novembre 2013

Il commerciante chiama le guardie giurate a sedare una rissa: non sono pubblici ufficiali

Le guardie giurate svolgono esclusivamente compiti di tutela del patrimonio e, qualora intervengano al di fuori delle loro attribuzioni istituzionali, non possono assumere la qualità di incaricati di pubblico servizio ovvero di pubblici ufficiali. Lo ha ribadito la Cassazione nella sentenza 25152/13. annullando così una sentenza di Appello nella parte in cui condannava l’imputato per minaccia a un pubblico ufficiale ex art. 336 c.p.

Rissa fuori da un locale sottoposto a vigilanza. Il ricorrente, infatti, aveva rivolto minacce e ingiurie nei confronti di due guardie giurate. Esse, su segnalazione del titolare di un esercizio commerciale (ricompreso nell’ambito di un complesso residenziale in cui svolgevano attività di vigilanza), erano intervenute per sedare un litigio, trasformatosi in rissa, che, all’arrivo delle guardie, era già terminata con la fuga dei litiganti, ad eccezione dell’imputato che aveva proferito minacce nei loro confronti e tentato di colpirle con un coltello. I Supremi giudici hanno ritenuto che, le circostanze di fatto, avrebbero dovuto portare a escludere la qualificazione dell’intervento delle due guardie giurate come condotta rientrante nei compiti d’istituto loro affidati. Infatti, le guardie, nel caso concreto, non hanno posto in essere alcun atto che possa essere ricompreso nell’attività di vigilanza e di custodia di entità patrimoniali, dal momento che l’esercizio commerciale davanti al quale vi era stata una rissa non era affatto minacciato dall’azione dell’imputato, azione che si è rivolta esclusivamente nei loro confronti. Ne consegue che non potendo derivare la qualità di incaricato di pubblico servizio dall’esplicazione dell’intervento posto in essere dalle guardie giurate, perché estraneo ai compiti di istituto, non è configurabile il reato di minaccia a pubblico ufficiale (art. 336 c.p.). Infine, gli Ermellini hanno precisato che le guardie giurate possono essere destinate, previa autorizzazione prefettizia, soltanto alla vigilanza e alla custodia di entità patrimoniali, rivestendo la qualifica di incaricato di pubblico servizio allorché svolgano attività complementare a quella istituzionalmente loro affidata.

Fonte: www.dirittoegiustizia.it /La Stampa - Il commerciante chiama le guardie giurate a sedare una rissa: non sono pubblici ufficiali

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