giovedì 7 novembre 2013

Furto d’auto nel parcheggio della metropolitana: il cartello «parcheggio incustodito» lascia a piedi l’automobilista

Area di sosta comunale munita di sbarre e dispositivi di sicurezza, ma basta apporre il cartello «parcheggio incustodito» e l’obbligo di custodia sparisce. Questa è l’estrema sintesi della decisione contenuta nella sentenza 14067/13 della Cassazione.

Il caso

Il proprietario di un’auto, oggetto di furto presso il parcheggio di una fermata della metropolitana milanese, chiedeva alla società di trasporti oltre 39mila euro di risarcimento danni. Il Tribunale respingeva la domanda, precisando che oggetto del contratto fosse soltanto il godimento dello spazio di sosta e non già la custodia dell’autovettura. Irrilevanti le condizioni del contratto che escludono la custodia? Di tutt’altro avviso, invece, i giudici di secondo grado che avevano rilevato, nella specie, un contratto atipico di parcheggio, per il quale era da farsi riferimento alla disciplina del deposito, con conseguente «individuazione dell’oggetto del contratto nella messa a disposizione di uno spazio per il parcheggio e la custodia del veicolo». Ma il cartello «parcheggio incustodito» c’è? E poi, precisano i giudici territoriali, il parcheggio risulta essere segnalato nelle vicinanze della fermata della metropolitana e sulla Tangenziale Est di Milano, ma in nessun cartello si fa cenno al fatto che si tratti di un parcheggio incustodito. A proporre ricorso per la cassazione della sentenza di secondo grado è la stessa azienda di trasporti. La presenza di sbarre e dispositivi di sicurezza non conta. La Cassazione ribadisce così un principio affermato dalle stesse Sezioni Unite (Cass., sent. 14319/11), secondo cui «l’istituzione da parte dei Comuni, previa deliberazione della Giunta, di aree di sosta a pagamento» (art. 7, comma 1, lett. f), c.d.s.), «non comporta l’assunzione dell’obbligo del gestore di custodire i veicoli su di esse parcheggiati se l’avviso “parcheggio incustodito” è esposto in modo adeguatamente percepibile prima della conclusione del contratto» (art. 1326, comma 1, e 1327 c.c.), «perché l’esclusione attiene all’oggetto dell’offerta al pubblico ex art. 1336 c.c. (senza che sia necessaria l’approvazione per iscritto della relativa clausola, ai sensi dell’art. 1341, comma 2, c.c., non potendo presumerne la vessatorietà) », e – aggiunge la S.C. - l’univoca qualificazione contrattuale del servizio, reso per finalità di pubblico interesse, non consente, al fine di costituire l’obbligo di custodia, il ricorso al sussidiario criterio della buona fede o al principio dell’affidamento incolpevole sulle modalità di offerta del servizio stesso – come le recinzioni e i dispositivi di sicurezza - potendo queste ascriversi all’organizzazione della sosta. Nessun risarcimento. In conclusione, gli Ermellini annullano senza rinvio la sentenza impugnata, affermando che nelle situazioni come quelle affrontate con la sentenza in commento, «il gestore concessionario del Comune di un parcheggio senza custodia non è responsabile del furto del veicolo in sosta nell’area all’uopo predisposta».

Fonte: www.dirittoegiustizia.it /La Stampa - Furto d’auto nel parcheggio della metropolitana: il cartello «parcheggio incustodito» lascia a piedi l’automobilista

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