venerdì 22 novembre 2013

Compensazione spese: il tribunale deve specificare i giusti motivi

 
Illegittima la statuizione relativa alla compensazione delle spese fatta dal Tribunale senza che ne fossero specificati i giusti motivi. Lo affermato la sezione VI civile della Corte di cassazione con la sentenza 4 ottobre-21 novembre 2013 n. 26147.

La vicenda
Il ricorrente proponeva opposizione davanti al giudice di pace contro l’ordinanza-ingiunzione emessa nei suoi confronti dal prefetto, con il quale gli era stato ingiunto il pagamento di una sanzione amministrativa pari a 91, 75 euro. Nella sostanza, il cittadino faceva presente che l’ordinanza era stata emessa fuori termine e prima della scadenza del termine fissato dalla prefettura per l’audizione del ricorrente. In prima istanza, il giudice di pace accoglieva il ricorso, compensando le spese di giudizio. Su quest’ultimo punto il ricorrente aveva proposto al tribunale che aveva confermato la sentenza di primo grado e, per effetto, condannando l’appellante alla refusione delle spese del giudizio di secondo grado.

Nel ricorso in Cassazione il ricorrente lamentava la violazione degli articoli 91 e 92 del Cpc, “per avere il Tribunale di Torino confermato la statuizione relativa alla compensazione delle spese, senza che ne fossero specificati i  “giusti motivi””.  Per  i Supremi giudici il motivo è fondato.

“La sentenza d’appello – scrive il Collegio - ritiene non censurabile la sentenza di primo grado in punto di spese, accogliendo espressamente un orientamento giurisprudenziale secondo cui i “giusti motivi” di compensazione non devono essere necessariamente specificati all’interno della sentenza, ma è sufficiente che essi siano desumibili dalla loro relazione con la motivazione della sentenza e con le vicende processuali (Cass. n. 17457 del 2006; Cass. 15882 del 2007)”. Di conseguenza, affermano i magistrati  “nella sentenza impugnata non vi è alcuna motivazione in ordine alle ragioni che hanno indotto il Giudice di Pace alla compensazione delle spese del giudizio di primo grado.

Il Tribunale, tra l’altro, invece di ritenere incensurabile in sede d’appello la statuizione sulle spese operata dal giudice di primo grado e di limitarsi a riportare l’orientamento della Corte di Cassazione per giustificare la sua decisione, poteva colmare la pronuncia di primo grado integrando la omessa motivazione sui “giusti motivi”:  essendo stato chiamato a valutare la correttezza della statuizione sulle spese, può essere riconosciuto in capo ad esso, in quanto giudice del gravame, l’esercizio di un potere di correzione, ossia di un potere di dare, entro i limiti del devolutum, un diverso fondamento al dispositivo contenuto nella sentenza impugnata (Cass. 26083 del 2010). L’accoglimento del primo motivo di ricorso comporta l’assorbimento dei restanti motivi”.

Per queste ragioni concludono i Supremi giudici “si ritengono sussistenti le condizioni per la trattazione del ricorso in camera di consiglio, per essere ivi dichiarato manifestamente fondato ai sensi dell’art. 375, n. 5) c.p.c.».

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fonte: ilsole24ore//Compensazione spese: il tribunale deve specificare i giusti motivi

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