giovedì 21 novembre 2013

Bar rumoroso: l’illecito amministrativo è servito

Con l’emanazione della legge quadro, la condotta di superamento dei limiti di accettabilità delle emissioni sonore, proveniente dall’esercizio di mestieri rumorosi, è stata depenalizzata. A ribadirlo sono stati i giudici della Cassazione con la sentenza 25601/13.

Il caso
Bar sotto casa rumoroso, troppo rumoroso, almeno secondo gli abitanti della zona. I due proprietari dell’esercizio, pertanto, venivano condannati alla pena di 100 euro di ammenda ciascuno, per aver disturbato la quiete pubblica, il sonno e il riposo delle persone in conseguenza dell’inquinamento acustico derivante dal superamento dei limiti stabiliti.
La questione, esaminata anche dai giudici di Cassazione, verte sul mancato raggiungimento della prova della colpevolezza oltre ogni ragionevole dubbio. La Cassazione, ribadendo un consolidato principio di legittimità, ha affermato che «l’inquinamento acustico conseguente l’esercizio di mestieri rumorosi», che si concretizza nel mero superamento dei limiti massimi o differenziali di rumore fissati, integra l’illecito previsto dalla legge quadro sull’inquinamento acustico «e non la contravvenzione di disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone». Infatti, precisano gli Ermellini, con l’emanazione della legge quadro, la condotta di superamento dei limiti di accettabilità delle emissioni sonore stabiliti a norma della stessa legge «integra gli estremi di un illecito amministrativo». Di conseguenza, visto che la condotta relativa, proveniente dall’esercizio di mestieri rumorosi, è stata depenalizzata, la sentenza impugnata viene annullata senza rinvio.

Fonte: www.dirittoegiustizia.it /La Stampa - Bar rumoroso: l’illecito amministrativo è servito

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