venerdì 22 novembre 2013

Accordi tra coniugi in sede di separazione o divorzio: inammissibili i trasferimenti immobiliari

I coniugi, per effetto della loro autonomia contrattuale, possono integrare le clausole consuete di separazione e divorzio, ma devono ricorrere alla tecnica obbligatoria e non a quella reale, pena la possibile vanificazione dello strumento di tutela prescelto (Tribunale di Milano, sez. IX Civile).

Il caso
Nel 1999, un uomo e una donna contraevano matrimonio, con rito civile, da cui nascevano dei figli. Nel 2013, però, la convivenza diventa intollerabile, quindi decidono di separarsi. Comparendo dinanzi al Presidente del Tribunale, i due confermano le condizioni di separazione: l’affidamento condiviso dei figli con collocamento presso la madre, alla quale è assegnata la casa coniugale; il libero diritto di visita del padre, secondo accordi con la madre;la corresponsione, da parte del padre, di un assegno di mantenimento per la prole, pari a 125 euro per ciascuno dei figli, da versare alla madre mensilmente.Condizioni di separazione modificate. I due coniugi, comparendo dinanzi al Presidente, modificavano una clausola delle condizioni di separazione, prevedendo, «a titolo solutorio per l’assolvimento dell’obbligo di mantenimento del marito nei confronti della moglie», che l’uomo trasferisse a titolo gratuito alla moglie la proprietà superficiaria per 90 anni della quota del 50% dell’appartamento coniugale sito in Milano. Il giudice, da parte sua, precisa che le parti, «per effetto della loro autonomia contrattuale e della conseguente interpretazione dell’art. 711 c.p.c. e 4, comma 16, legge div.», possono integrare le clausole consuete di separazione e divorzio (figli, assegni, casa coniugale) «con clausole che si prefiggono di trasferire tra i coniugi o in favore di figli diritti reali immobiliari o di costituire iura in re aliena su immobili». Tuttavia, i coniugi devono ricorrere alla tecnica obbligatoria e non a quella reale, pena la possibile vanificazione dello strumento di tutela prescelto. La tecnica obbligatoria, peraltro, consente pacificamente l’applicazione dell’art. 2932 c.c. (esecuzione specifica dell’obbligo di concludere un contratto) e, quindi, di porre rimedio ad eventuali inadempimenti successivi alla pattuizione. È lo stesso Legislatore (art. 19, comma IV, legge n. 122/2010, di conversione del d.l. n. 78/2010) che demanda in modo espresso al «notaio» e non ad altri operatori, il compito della individuazione e della verifica catastale, nella fase di stesura degli atti traslativi così concentrando, nell’alveo naturale del rogito notarile, il controllo indiretto statale a presidio degli interessi pubblici coinvolti. In conclusione - si legge nel decreto - «il controllo del notaio non può certo essere sostituito da quello del giudice, ostandovi l’evidente quanto pacifica diversità di ruolo e funzioni. Soprattutto, comunque, si versa in un ambito governato dal principio di tassatività e legalità in cui la figura professionale scelta dal legislatore (notaio) è insuscettibile di interpretazione analogica».

Fonte: www.dirittoegiustizia.it /La Stampa - Accordi tra coniugi in sede di separazione o divorzio: inammissibili i trasferimenti immobiliari

Nessun commento:

Posta un commento

Responsabilità professionale medica, stop alle "liti temerarie" contro i medici

 Stop alle "liti temerarie" contro i medici: su 100 cause per responsabilità professionale, nel penale, solo il 5% porta a una con...