domenica 13 ottobre 2013

Se il legale accede atti per conto del cliente è necessario il potere di rappresentanza

Consiglio di Stato - Sezione V - Decisione 30 settembre 2013 n. 4839

Non vi è dubbio che anche le richieste di accesso ai documenti presentate, per conto di un interessato, dal suo avvocato, debbano in via di principio soddisfare la regola della necessità di una dimostrazione dei poteri di rappresentanza vantati dal richiedente. E' questo il principio affermato dalla sezione V del Consiglio di Stato con la decisione 30 settembre 2013 n. 4839.

Ebbene, il regolamento in materia di accesso ai documenti, dopo avere confermato il principio di origine legislativa per cui l’accesso compete a chiunque abbia un interesse diretto, concreto e attuale corrispondente a una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento richiesto, stabilisce che il richiedente l’ostensione debba dimostrare la propria identità e, «ove occorra, i propri poteri di rappresentanza del soggetto interessato». Di conseguenza, se già in caso di semplici dubbi sull’effettività dei poteri rappresentativi del richiedente non potrà avere luogo l’accoglimento della richiesta di ostensione presentata in via informale, ove il richiedente risulti, invece, del tutto carente di legittimazione anche la sua richiesta di accesso formale dovrà essere disattesa e quindi non vi è dubbio che anche le richieste di accesso presentate, per conto di un interessato, dal suo legale, debbano in via di principio soddisfare la regola - appena vista - della necessità di una dimostrazione dei poteri di rappresentanza vantati dal richiedente. (A.Cor.)

fonte: ilsole24ore/Se il legale accede atti per conto del cliente è necessario il potere di rappresentanza

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