lunedì 14 ottobre 2013

L'ordinanza non può essere del sindaco se il treno fa troppo rumore

Tar Liguria - Sezione I - Sentenza 18 aprile-27 maggio 2013 n. 827

E' illegittima l'ordinanza del Sindaco che ha imposto alle Ferrovie dello Stato di abbattere o contenere le emissioni sonore provocate dai treni. Così ha deciso il Tar Liguria con la sentenza 827/2013.

Il fatto
In un Comune rivierasco, i binari delle ferrovie dello Stato sono stati collocati lungo un percorso vicino al mare, ed i rumori del passaggio dei treni hanno provocato gravi fastidi agli alberghi ed alle pensioni, con conseguenti danni al turismo. I titolari di una pensione hanno segnalato questo problema al Sindaco del Comune, che ha emanato un'ordinanza, nella quale ha imposto alle Ferrovie dello Stato l'adozione di misure adatte ad eliminare questo inquinamento acustico, che costituiva un pericolo per l'incolumità pubblica. La Società Ferrovie dello Stato ha impugnato quest'ordinanza, sostenendo che era stato violato l'articolo 54 del Tuel, nonché l'articolo 9 della legge 447/1995. Il Tar ha accolto questo ricorso.

La sentenza
I giudici del Tar sono pervenuti a queste conclusioni sulla base dei seguenti argomenti:

a) L'articolo 9 della legge 447/1995 (Legge quadro sull'inquinamento acustico) prevede una speciale ipotesi di ordinanze contingibili ed urgenti, e stabilisce che: «il Sindaco, il Presidente della Provincia … ed il Presidente del Consiglio dei Ministri, nell'ambito delle rispettive competenze, possono ordinare il ricorso temporaneo a speciali forme di contenimento o di abbattimento delle emissioni sonore»;

b) Questa norma prevede però che: "Nel caso di servizi pubblici essenziali, tale facoltà è riservata esclusivamente al Presidente del Consiglio dei Ministri";

c) E' perciò prevista una competenza speciale derogatoria per il Presidente del Consiglio dei Ministri;

d) In conseguenza, il provvedimento del Sindaco è illegittimo, e deve essere annullato.

Valutazione della sentenza
La sentenza è corretta, ed i giudici hanno esattamente motivato che non si può dubitare della competenza derogatoria, che comporta di conseguenza l'illegittimità del provvedimento impugnato.
In contrario a quanto esposto si potrebbe sostenere che non è congrua la norma che attribuisce questa competenza al Presidente del Consiglio dei Ministri, che - con tutti i problemi che deve affrontare in questo periodo di crisi - avrà scarso tempo per occuparsi dell'inquinamento acustico prodotto dai treni e delle conseguenze sul turismo.
Ma l'obiezione non sarebbe persuasiva. Infatti, proprio perché si tratta di servizi pubblici essenziali (trasporti ferroviari) è necessario che vi sia la competenza del Presidente del Consiglio dei Ministri, che potrà assumere le sue determinazioni dopo avere sentito i Ministri con le deleghe per i trasporti e per il turismo.


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