giovedì 31 ottobre 2013

Lavorare nella propria residenza con uso di adsl: è dipendenza aziendale

Con l’ordinanza  15 luglio 2013, n. 17347 della Sez. VI-Lavoro la Suprema Corte risolve la questione interpretativa circa il concetto giuridico di “dipendenza aziendale alla quale è addetto il lavoratore”, sposando una interpretazione estensiva della summenzionata espressione.

Il casus iuris sottoposto all’attenzione della Corte di Cassazione attraverso proposizione di regolamento di competenza è relativa all’impugnativa di una ordinanza con la quale il Tribunale di Locri ha declinato la propria competenza territoriale nella controversia proposta dal ricorrente nei confronti della azienda per conto della quale egli svolgeva la propria attività lavorativa  ed ha indicato come giudice competente il Tribunale di Firenze (nel cui circondario ha sede l’azienda farmaceutica convenuta).

Il ricorrente era stato assunto "con la qualifica di impiegato e con mansione di informatore scientifico del farmaco", con "zona di lavoro in Catanzaro, Reggio Calabria e relative province". A tal fine egli aveva, nella sua abitazione un computer, una stampante, un telefono, alcuni campioni e materiali di propaganda aziendali.

Nello specifico l’art. 413 c.p.c. individua il giudice territorialmente competente per le controversie di lavoro indicando tre fori speciali alternativi: il luogo in cui è sorto il rapporto, quello in cui si trova l'azienda, quello in cui si trova la dipendenza aziendale alla quale è addetto il lavoratore.

La Corte di Cassazione al fine della risoluzione della questione interpretativa sottopostale perviene ad una interpretazione estensiva della espressione “ dipendenza aziendale alla quale è addetto il lavoratore” in ragione di una duplice motivazione:

1.” In primo luogo, perchè ormai da tempo l'evoluzione dell'organizzazione del lavoro tende a rendere elastico il rapporto tra lavoro e luoghi e strutture materiali. Molti lavori, specie nei servizi, vengono svolti fuori dai luoghi tradizionali (l'azienda agricola, la fabbrica, l'ufficio, ecc.) e vengono svolti con l'ausilio di pochi mezzi e strumenti materiali. Molte persone lavorano a casa propria e solo con un "personal computer" e tuttavia lavorano alle dipendenze di una organizzazione aziendale, flessibile ma non per questo evanescente: si pensi alle penetranti possibilità di controllo dei tempi e dei contenuti della prestazione che un collegamento informatico consente. L'interprete nel valutare il concetto di dipendenza non può non tener conto di tale evoluzione.”

2. In secundis  in virtù della "ratio" dell'art. 413 c.p.c.. “Il legislatore del 1973 ha concepito le regole sulla competenza territoriale del giudice del lavoro guidato dalla finalità di coniugare il rispetto del principio del giudice naturale con la possibilità di rendere il meno difficoltoso possibile l'accesso alla giustizia del lavoro. Ha sicuramente usato come bussola il principio costituzionale sul diritto di difesa (art. 24 Cost.) e il particolare rispetto dovuto al lavoro, quale si evince da numerose norme della Costituzione, a cominciare dall'art. 1 e dall'art. 4 che riconosce il diritto al lavoro e impegna la Repubblica a "promuovere le condizioni che rendano effettivo questo diritto".

Ciò in ragione della scelta del Legislatore che è stato ispirato dal perseguimento di  un duplice obiettivo: in primis quello di offrire una molteplicità di soluzioni, individuando più fori alternativi, tra i quali il ricorrente può scegliere. Il secondo è relativo alla ratio dell'art. 413 c.p.c. Difatti il legislatore del 1973 ha concepito e disciplinato le regole sulla competenza territoriale del giudice del lavoro avendo come obbiettivo l’intento  di coniugare il rispetto del principio del giudice naturale con la possibilità di rendere il meno difficoltoso possibile l'accesso alla giustizia del lavoro. Ciò alla stregua e nel rispetto del diritto di difesa costituzionalmente garantito (ex art. 24 Cost.) nonchè il particolare rispetto conferito all’attività lavorativa , come si evince da numerose norme della Costituzione, in primis  dall'art. 1 Cost. e dall'art. 4  Cost. che riconosce il diritto al lavoro e impegna la Repubblica a "promuovere le condizioni che rendano effettivo questo diritto". Tali intenti ben possono essere perseguiti attraverso una disciplina legislativa che miri a “favorire il radicamento del foro speciale nel luogo della prestazione lavorativa".

Alla luce di quanto esposto la Corte di Cassazione risolve la quaestio iuris propostale con regolamento di competenza affermando che “sussiste la c.d. "dipendenza aziendale alla quale è addetto il lavoratore" anche nella residenza di quest'ultimo, quando questi svolga l'attività lavorativa in tale luogo, avvalendosi di strumenti destinati all'attività aziendale, individuati in genere in un "computer" collegato con l'azienda e nei relativi strumenti di supporto (stampante, adsl, ecc.). “

Più precisamente “tali elementi sono idonei a distinguere queste situazioni da quelle, concernenti i lavoratori parasubordinati di cui all'art. 414 c.p.c., n. 3, in cui il foro competente è individuato con il mero riferimento al domicilio del lavoratore, senza alcun bisogno che in tale luogo venga svolta l'attività lavorativa e sia individuabile una articolazione aziendale da intendersi comunque in senso lato, in armonia con la mens legis mirante a favorire il radicamento del foro speciale nel luogo della prestazione lavorativa. ”

fonte: Altalex.com//Lavorare nella propria residenza con uso di adsl: è dipendenza aziendale

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