giovedì 10 ottobre 2013

I “motivi di salute” non giustificano l’omesso versamento dei contributi

Secondo la Suprema Corte (sentenza 41680/13) esiste la componente dolosa nell’omissione del versamento dei contributi previdenziali, a nulla rilevando la circostanza che l’imputato versi in uno stato di malattia, soprattutto laddove questi non rinunci al proprio incarico. Il fatto di causa riguardava un amministratore di società che aveva omesso di versare all’INPS le ritenute previdenziali dovute, dichiarando di aver proceduto ai pagamenti solo quando disponeva della necessaria liquidità. La Corte ha preso innanzitutto atto del fatto che lo stato di salute non poteva essere fonte di impedimento al versamento. L’imputato aveva infatti mantenuto il proprio status di legale rappresentante, continuando ad operare. Secondo i Giudici di legittimità avrebbe comunque potuto versare i contributi “mettendo a disposizione la provvista al commercialista”. In realtà la difficile situazione societaria, che si sarebbe conclusa con il fallimento della stessa, era la vera causa della condotta omissiva, frutto peraltro di una scelta del contribuente, da cui è derivata la fattispecie dolosa. Proprio per i motivi testé rappresentati non è stato possibile neppure invocare l’art. 54 del c.p., secondo cui “non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di salvare sé od altri dal pericolo attuale di un danno grave alla persona, pericolo da lui non volontariamente causato, né altrimenti evitabile”. Difficile, secondo gli Ermellini, pensare che adempiere all’obbligo di versamento avrebbe posto l’imputato in uno stato di pericolo alla sua persona, quando, come detto poc’anzi, sarebbe bastato che mettesse a disposizione del proprio commercialista le somme necessarie ad adempiere al proprio obbligo.

Fonte: http://fiscopiu.it/La Stampa - I “motivi di salute” non giustificano l’omesso versamento dei contributi

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