lunedì 7 ottobre 2013

Assoluzione nei reati di fuga dopo l’incidente, omissione di assistenza e guida in stato di ebbrezza

I reati relativi alla circolazione stradale suscitano da sempre un vivace dibattito a causa di continue modifiche normative, inasprimento di sanzioni, discrasie tra dottrina e giurisprudenza. Oggetto del presente articolo è un breve esame dei reati previsti dall’art. 189 c. 6, c.7, c.d.s. nonché dall’art. 186 c.d.s., che riguardano rispettivamente la fuga dopo l’incidente, l’omissione di assistenza a persone ferite e la guida in stato di ebbrezza.

L’indagine sulle citate fattispecie viene condotta alla luce di un’interessante pronuncia del Tribunale di Rimini in composizione monocratica che con sentenza depositata il 23 aprile 2013 ha deciso il caso di un’automobilista il quale era imputato della violazione di cui all’art. 186 comma 2, lett. c), c.d.s. per aver guidato con tasso alcolico “accertato tramite apposito strumento risultato alla prima prova 2,84 g/l e alla seconda prova 2,98 g/l”. Egli era altresì accusato del reato p. e p. dall’art. 189, comma 6, c.d.s. perché “nell’incidente stradale comunque ricollegabile al suo comportamento che coinvolgeva le persone a bordo dell’autovettura” che aveva urtato e nella quale vi erano persone che avevano riportato lesioni, non ottemperava all’obbligo di fermarsi. Infine, l’imputato era ritenuto responsabile del reato p. e p. dall’art. 189 comma 7, c.d.s. perché “non ottemperava all’obbligo di prestagli assistenza”.

Sui reati di cui all’art. 189 commi 6, 7 c.d.s. - L’art. 189, comma 6, c.d.s. prevede che: “Chiunque, nelle condizioni di cui al comma 1, in caso di incidente con danno alle persone, non ottempera all’obbligo di fermarsi, è punito ….”.

Il comma 1 stabilisce che: “L’utente della strada, in caso di incidente comunque ricollegabile al suo comportamento, ha l’obbligo di fermarsi e di prestare l’assistenza occorrente a coloro che, eventualmente, abbiano subito danno alla persona”.

La Corte di Cassazione, sez. IV con sentenza n. 15867 del 17 dicembre 2008 ha affermato: “Il reato di fuga di cui all’art. 189, commi sesto e settimo, cod. strada è punibile esclusivamente a titolo di dolo, nel cui oggetto deve rientrare dunque anche il danno alle persone conseguito all’incidente stradale e la cui sussistenza va accertata in riferimento alle circostanze concretamente rappresentate e percepite dall’agente al momento della consumazione della condotta”.

Và osservato che la Corte di Cassazione, sez. IV, con sentenza n. 34335 del 3 giugno 2009 ha assunto un orientamento maggiormente repressivo: “Il reato di fuga previsto dall’art. 189, comma sesto, del nuovo codice della strada, è un reato omissivo di pericolo, per la cui configurabilità è richiesto il dolo, che deve investire essenzialmente l’inosservanza dell’obbligo di fermarsi in relazione all’evento dell’incidente concretamente idoneo a produrre eventi lesivi alle persone, e non anche l’esistenza di un effettivo danno per le stesse”.

Da ultimo, la Corte di Cassazione sez. IV, sentenza 9 maggio 2012, n. 17220 ha chiarito in senso ulteriormente sfavorevole al conducente, che nel reato di "fuga" previsto dall'art. 189 cod. strad., l'elemento soggettivo può essere integrato anche dal dolo eventuale, ossia dalla consapevolezza del verificarsi di un incidente riconducibile al proprio comportamento che sia concretamente idoneo a produrre eventi lesivi, senza che debba riscontrarsi l'esistenza di un effettivo danno alle persone.

Il Giudice riminese nella sentenza in commento pone l’accento sulle condotte punite dall’art. 189 comma 6 e 7 del c.d.s. rilevando che esse: “hanno carattere doloso ed occorre che l’imputato sia consapevole -“in caso di incidente comunque ricollegabile al suo comportamento” (questa l’espressione piuttosto infelice del comma 1 dell’art. 189) - di non aver ottemperato all’obbligo di fermarsi in presenza di un danno alle persone e di non aver ottemperato “all’obbligo di prestare l’assistenza occorrente alle persone ferite”.

Nel caso di specie, le fotografie prodotte dalla difesa non rivelavano un urto particolarmente violento; al contrario, era evidente che l’urto era avvenuto con l’auto dell’imputato scorsa lateralmente rispetto a quella degli occupanti dell’altra automobile.

L’imputato non aveva riportato alcun pregiudizio all’integrità fisica e l’altra autovettura era stata condotta altrove senza utilizzo del carroattrezzi.

Agli occupanti dell’altra autovettura era stato consigliato di andare in ospedale per effettuare controlli e i referti non evidenziavano segni esteriori di lesioni e le stesse prognosi di guarigione risultavano molto contenute.

L’istruttoria dibattimentale aveva pertanto chiarito che l’incidente riconducibile alla condotta di guida dell’imputato non avesse provocato il ferimento di persone che avessero bisogno di assistenza.

Gli elementi succintamente descritti in questa sede inducevano a ritenere che l’imputato avesse potuto verosimilmente e in buona fede credere che dall’incidente stradale, da lui provocato, non fossero scaturite conseguenze lesive per gli occupanti dell’altra automobile.

Và osservato che - pur non essendo stato esplicitamente indicato nelle motivazioni della sentenza- il giudicante ha ritenuto, in modo condivisibile, di aderire all’orientamento della Corte di Cassazione che con la sopraccitata sentenza n. 34335 del 3 giugno 2009 aveva peraltro affermato: “l’accertamento dell’elemento psicologico del reato va compiuto al momento in cui l’azione viene posta in essere, e quindi alle circostanze concretamente rappresentate a quel momento”.

Non essendo emersi elementi di prova che avessero confermato l’ipotesi accusatoria al di là di ogni ragionevole dubbio, ovvero che l’imputato si fosse rappresentato di esser stato coinvolto in un incidente concretamente idoneo a produrre effetti lesivi, il giudice ha pronunciato sentenza di assoluzione ai sensi dell’art. 530 comma 2 c.p.p., perché il fatto non costituisce reato.

Vale la pena osservare che si prescindesse dall’accertamento della prova del dolo circa l’inosservanza dell’obbligo di fermarsi a seguito di incidente con danno alle persone si finirebbe per porre l’evento danno alle persone a carico dell’autore in base al solo rapporto di causalità materiale e si consentirebbe l’ingresso ad un’inammissibile ipotesi di responsabilità oggettiva.

Ad avviso di chi scrive, consentire l’ingresso al dolo eventuale nella fattispecie in questione come indicato nella sentenza della Suprema Corte da ultimo citata suscita perplessità ed appare estremamente rischioso stante la problematicità di questa figura di dolo.

La sentenza del Giudice riminese si caratterizza per un’ attenta e serena osservazione delle concrete modalità del fatto finalizzata ad un rigoroso accertamento dell’elemento soggettivo del reato, consistente nel dolo e, dunque, per il mancato ricorso a facili presunzioni e semplificazioni probatorie.

Sul reato di cui all’art. 186, comma 2, lett. c), c.d.s. – Lo stato di ebbrezza dell’imputato era stato rilevato dalla Polizia Municipale presso la sua abitazione a distanza di circa un’ora o più dall’incidente.

Dalle considerazioni svolte dal consulente della difesa era emerso che l’assunzione di sostanza alcolica da parte dell’imputato era avvenuta verosimilmente successivamente all’incidente. A conferma di tale circostanza il fatto che i due test alcolemici presentavano valori crescenti (e non decrescenti) e l’assorbimento dell’alcol nel sangue, ha riferito il medico, avviene entro un’ora dall’assunzione.

La difesa dell’imputato sosteneva che egli fosse in stato confusionale per effetto della sua condizione ansioso-depressiva (ampiamente documentata) e che poi avesse assunto alcol in casa per vincere l’attacco di panico dal quale era stato assalito, dopo l’incidente.

Sul punto il Tribunale di Brescia, Sezione distaccata di Salò, sentenza 10 dicembre 2010, n. 173 ha confermato che ove l’accertamento del tasso alcolemico sia effettuato a distanza dal momento del fermo, non si è in grado di comprendere se al momento del controllo l’organismo si trovasse nella fase ascendente della curva alcolemica, ovvero in quella discendente, con conseguente incertezza della prova dell’entità concreta al momento della conduzione del mezzo.

In un caso analogo di accertamento presso l’abitazione: “…Nella specie, v’era stata l’assoluzione del contravventore denunciato per guida in stato di ebbrezza in virtù di un accertamento avvenuto solo in un secondo momento presso la propria abitazione e non mentre era alla guida dell’automobile, circostanza fedelmente riportata sul verbale” (Corte d’Appello Genova, sez. I, 12 agosto 2006).

Posto che l’accertamento etilometrico veniva effettuato presso l’abitazione dell’imputato a distanza di tempo dall’incidente nonché il tasso rilevato era in crescendo non poteva considerarsi raggiunta la prova circa la sussistenza del reato di guida in stato di ebbrezza.

Fonte: Altalex.com//Nota di Paolo Ghiselli//Assoluzione nei reati di fuga dopo l’incidente, omissione di assistenza e guida in stato di ebbrezza

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