mercoledì 11 settembre 2013

Ubriaco di notte in bicicletta: è reato, ma non gli si può togliere anche la patente

La sospensione della patente, prevista quale sanzione accessoria, può essere disposta solo quando l’imputato sia titolare di titolo abilitativo e si sia posto alla guida di veicolo che richieda uno dei titoli abilitativi per i quali la legge prevede la sospensione medesima. Con la sentenza 19413/13 la Cassazione ha eliminato la sanzione accessoria della sospensione della patente. L’art. 186, comma 2, lett. c), Codice della Strada, prevede l’ammenda da 1.500 a 6.000 euro e l’arresto da 6 mesi a 1 anno per chi viene trovato alla guida in stato di ebbrezza con un tasso alcolemico pari o superiore a 1,5 g/l. In tali casi «consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a due anni». Il comma 2-sexies della medesima norma prevede che l’ammenda è aumentate da un terzo alla metà quando il reato è commesso tra le 22 e le 7.

Il caso
Un 27enne viene condannato in base a queste norme perché, in tarda notte, è stato trovato ubriaco alla guida della propria bicicletta. Dopo il patteggiamento ricorre però per cassazione censurando la disposta sospensione della patente di guida. La Suprema Corte rileva che è vero che le sanzioni amministrative accessorie non possono essere oggetto di accordo tra le parti e che quindi possano essere menzionate per la prima volta nella sentenza di patteggiamento, in cui obbligatoriamente vanno applicate. L’art. 219-bis, Codice della Strada, introdotto dalla legge n. 94/2009, ha esteso l’applicazione della sanzione amministrativa accessoria, della sospensione della patente, ai conducenti di ciclomotore. Per sospendere una patente, è necessario essere alla guida di un veicolo che la richieda. La norma ha così formalmente enunciato che la sospensione si applica al certificato di idoneità alla guida posseduto ovvero alla patente posseduta. Quindi è confermata la consolidata giurisprudenza di legittimità, secondo cui la sospensione della patente «può essere disposta solo quando l’imputato sia titolare di titolo abilitativo e si sia posto alla guida di veicolo che richieda uno dei titoli abilitativi per i quali la legge prevede la sospensione medesima». Per tali ragione la Corte di Cassazione annulla la sentenza impugnata limitatamente alla disposta sanzione accessoria di sospensione della patente.

Fonte: www.dirittoegiustizia.it La Stampa - Ubriaco di notte in bicicletta: è reato, ma non gli si può togliere anche la patente

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