martedì 3 settembre 2013

Tra la provocazione e il reato è passato troppo tempo: escluso lo stato d’ira

Tra la provocazione e il reato è passato troppo tempo: escluso lo stato d’ira

Il dato temporale è da interpretare con una certa elasticità, ma il passaggio di un lasso di tempo considerevole può escludere il rapporto causale con lo stato d’ira. Lo ha ribadito la Cassazione con la sentenza 18974/13.

Il caso
Dopo l’annullamento da parte della Cassazione di una sentenza, i giudici di secondo grado si occupavano per la seconda volta dell’appello proposto da un uomo condannato per il delitto di tentato omicidio. In particolare, l’annullamento aveva riguardato l’applicazione dell’aggravante dei futili motivi e il diniego dell’attenuante della provocazione. Il giudice del rinvio, accolta la doglianza in merito all’applicazione dell’aggravante, che ha quindi escluso, confermava il diniego dell’attenuante. L’imputato si rivolge nuovamente ai giudici di legittimità, deducendo che lo stato d’ira «può non seguire immediatamente il fatto ingiusto, ma dipendere da un accumulo di rancore ed esplodere anche a distanza di tempo, in occasione di un episodio scatenante». Tuttavia, la Cassazione, come più volte affermato, ha precisato che, pur dovendosi interpretare il dato temporale con una certa elasticità, «nondimeno il passaggio di un lasso di tempo considerevole può assumere rilevanza al fine di escludere il rapporto causale con lo stato d’ira e di riferire la reazione ad un sentimento differente, quale l’odio o il rancore a lungo provato». Proprio come successo nel caso, almeno secondo gli Ermellini che hanno deciso di rigettare il ricorso.

Fonte: www.dirittoegiustizia.it

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