giovedì 5 settembre 2013

Sospensione della patente: obbligo di motivazione per il giudice quando è fissata nel massimo previsto dalla legge

Cassazione Penale, Sez. IV, 2 settembre 2013 (ud. 12 marzo 2013), n. 35839

Depositata il 2 settembre la pronuncia numero 35839 della quarta sezione penale della Suprema Corte in tema di circolazione stradale.
La vicenda riguarda , in particolare, il ricorso per Cassazione presentato da R.F., imputato ex art. 186 C.d.S., comma 2 (tasso alcolemico rilevato pari a 1,12 g/l) avverso la sentenza del Tribunale di Roma del 20 settembre 2010, che, nell’emettere sentenza ex art. 444 c.p.p., (patteggiamento) aveva applicato nei suoi confronti la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per la durata di un anno.
Deduce il ricorrente l’assenza di motivazione della sentenza impugnata in punto di determinazione della durata della sanzione amministrativa accessoria, applicata nella misura massima prevista dalla legge.

La suprema Corte ha ritenuto fondato il ricorso.
Se è vero, infatti, che nel determinare la durata della sospensione della patente di guida – sanzione che, data la natura amministrativa attribuitale, rimane estranea al “patteggiamento” – il giudice dispone di un potere discrezionale, è altresì vero che, comunque, allorchè intenda fissarla in misura notevolmente distante dai minimi previsti dalla legge, o addirittura nei massimi, come nel caso di specie, ha il dovere di indicare le ragioni della sua decisione.
Nel caso di specie, a suddetto obbligo non ha adempiuto il tribunale, il quale si è limitato ad indicare la durata della sanzione accessoria applicata senza nulla chiarire circa le ragioni per le quali ha ritenuto di applicarla nella misura massima prevista dalla legge.
Pertanto, la sentenza impugnata è stata annullata, limitatamente alla determinazione della durata della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, con rinvio, per nuovo giudizio, al Tribunale di Roma.

Fonte: giurisprudenzapenale.com
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