mercoledì 4 settembre 2013

Servitù di passaggio, al proprietario la manutenzione del muro di cinta

Servitù di passaggio, al proprietario la manutenzione del muro di cinta

Corte di cassazione - Sezione II civile - Sentenza 4 settembre 2013 n. 20343
04 settembre 2013

Documenti e Approfondimenti
Approfondimento del 04-09-2013 - Corte di cassazione - Sezione II civile - Sentenza 4 settembre 2013 n. 20343
   
Esclusa la partecipazione dei condomini alle spese di manutenzione del muro che cinge la strada su cui grava una servitù se non lo prevedono gli accordi e fra di esso e la strada si interpone un terreno privato su cui non grava alcuna servitù. Lo ha stabilito la Corte di cassazione, con la sentenza 20343/2013, confermando il giudizio di merito.

La Corte d’appello di Varese, infatti, aveva respinto l’impugnazione, osservando che la pretesa relativa al rimborso delle spese non poteva essere accolta in relazione ai patti costitutivi della servitù, “facendosi in essi esclusivo riferimento alla sola contribuzione per la manutenzione della strada e non già anche al preteso muro di contenimento”. No solo, non si poteva, comunque, neppure ritenere provata la dedotta funzione di sostegno della strada, esclusa dal Ctu, “per essere il muro in questione collocato in posizione tale (distante dalla strada) da costituire contenimento del più ampio terreno di proprietà del ricorrente”.

Una motivazione corretta e dunque non censurabile secondo la Suprema corte. Infatti, sulla base delle espressioni verbali contenute nelle clausole contrattuali, spiegano gli ermellini, “le parti non hanno specificamente previsto le spese per la manutenzione del muro di sostegno”. A questo va aggiunta l’esistenza di un diverso terreno, “distinto da quello sul quale poggia la strada ma a questa adiacente e posto in prossimità del muro di sostegno, di proprietà esclusiva dell’odierno ricorrente”.

Sicché la Corte ha concluso “sulla base dell’argomento letterale e sulla base di tale ultima valutazione in fatto che il muro in questione aveva la funzione di sostenere prima di tutto il terreno di proprietà privata sul quale non gravava alcuna servitù”.

“Si tratta di una delle possibili interpretazioni dei patti contrattuali, che rientra nei poteri del giudice di merito operare, e che, come detto, appare esente dai vizi denunciati”.
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Fonte: ilsole24ore

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