sabato 21 settembre 2013

Punibile la semplice installazione dell’apparecchio se non autorizzata

Corte di cassazione - Sezione V penale - Sentenza 20 settembre 2013 n. 38963

Anche la sola installazione, da parte di chi non è autorizzato, degli apparecchi per le intercettazioni fa scattare il reato, previsto dall’articolo 617-bis del Cp, a prescindere dalla successiva messa in opera. Lo ha stabilito la Corte di cassazione con la sentenza 38963/2013.

Secondo i giudici infatti: “L’art. 9, comma terzo, della legge n. 98 del 1974 sanziona il comportamento di chi, senza licenza del Ministro per le Poste e le Telecomunicazioni, fabbrica, importa, acquista, vende, trasporta, noleggia od in qualsiasi altro modo mette in circolazione gli apparecchi o strumenti indicati nei precedenti commi del medesimo art. 9,o parti di essi”.

“Invece - chiarisce la sentenza -, il reato previsto dall’art. 617-bis cod. pen. anticipa la tutela della riservatezza e della libertà delle comunicazioni mediante l’incriminazione di fatti prodromici all’effettiva lesione del bene, punendo l’installazione di apparati o di strumenti, ovvero di semplici parti di essi, per intercettare o impedire comunicazioni o conversazioni telefoniche; pertanto, ai fini della configurabilità del reato deve aversi riguardo alla sola attività di installazione e non a quella successiva dell’intercettazione o impedimento delle altrui comunicazioni, che rileva solo come fine della condotta, con la conseguenza che il reato si consuma anche se gli apparecchi installati, fuori dall’ipotesi di una loro inidoneità assoluta, non abbiano funzionato o non siano stati attivati”.

fonte: ilsole24ore/Punibile la semplice installazione dell’apparecchio se non autorizzata

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