giovedì 5 settembre 2013

Procedibile d’ufficio se è aggravante del reato di stalking

I reati di stalking e di lesioni personali possono pacificamente concorrere, con conseguente possibilità che il reato di lesione personale possa essere posto in rapporto di connessione con l’altra fattispecie delittuosa, la quale comporta procedibilità d’ufficio dello stesso delitto di lesione personale. Lo ha affermato la Cassazione nella sentenza 32147/13.

Il caso

Pedina, invia sms, mail, rivolge ingiurie e minaccia di morte con un coltello da cucina la ex. Un imputato era stato chiamato a rispondere di due distinti reati. Quello di stalking, perché, con reiterate condotte di minacce e molestie aveva cagionato alla donna a cui era stato sentimentalmente legato un particolare grave stato di paura, ingenerando, così, in lei un fondato motivo per la propria incolumità al punto da costringerla a alterare le abitudini di vita. A ciò si aggiungeva l’aggravante, ex art. 61 n 2 c.p., delle lesioni personali, perché, al fine di commettere il delitto di stalking, aveva colpito con una valigia alla testa la donna, cagionandole lesioni. Relativamente a questi capi di imputazione, il Gip, esclusa l’aggravante, aveva dichiarato di non doversi procedere nei confronti dell’imputato, perché i reati a lui ascritti erano estinti per intervenuta remissione di querela. Per il giudicante, l’aggravante contestata – che rendeva il reato di lesione personale procedibile d’ufficio - doveva essere esclusa, in quanto l’aggressione da cui erano derivate le lesioni personali, risultava commessa durante il rapporto di convivenza, ovvero in circostanze di tempo indipendenti dai fatti inerenti agli episodi di stalking, in relazione ai quali non si configurava rapporto di connessione teleologica. Avverso tale pronuncia, il Procuratore Generale ha proposto ricorso per Cassazione, lamentando che il giudice del merito avrebbe escluso la sussistenza del nesso teleologico sull’infondato presupposto che il delitto di lesione personale non fosse avvenuto in costanza dell’attività persecutoria e fosse, quindi, indipendente dalla stessa. La Suprema Corte ha ritenuto il ricorso fondato, riscontrando un vizio di motivazione che ha comportato l’annullamento della sentenza. Per gli Ermellini, infatti, è del tutto immotivata l’esclusione del rapporto di connessione, secondo cui le lesioni sarebbero avvenute in un contesto temporale indipendente dagli atti persecutori, ancorché la data di commissione del fatto rientrasse pacificamente nell’arco temporale di contestazione del reato in questione. Piazza Cavour ha evidenziato che nessun dubbio può sussistere sull’autonomia delle due distinte fattispecie delittuose, concettualmente e ontologicamente non sovrapponibili, «posto che l’evento del reato di stalking non deve necessariamente sostanziarsi in uno stato patologico, potendo consistere in perdurante grave stato di ansia o di paura, ove invece l’evento del reato di lesione personale, consiste nella malattia, genericamente intesa, nel corpo o nella mente». Pertanto, la Cassazione ha dichiarato che i due reati possono pacificamente concorrere. Inoltre, secondo quanto sostengono i giudici di legittimità, è indubbio che la circostanza aggravante del nesso teleologico sia configurabile anche nell’ipotesi in cui il reato-fine sia perseguibile a querela di parte, persino nell’ipotesi in cui questa non sia presentata.

Fonte: www.dirittoegiustizia.it

La Stampa - Procedibile d’ufficio se è aggravante del reato di stalking


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