mercoledì 4 settembre 2013

Permesso di soggiorno Ue, ma solo in fotocopia: non basta per confermare l’espulsione

 Permesso di soggiorno Ue, ma solo in fotocopia: non basta per confermare l’espulsione

E' plausibile esprimere dubbi sul documento portato dal cittadino destinato ad essere allontanato dall’Italia, ma questi dubbi vanno resi certezza. Per questo, è doveroso chiedere l’esibizione dell’originale, con tanto di traduzione autenticata.

Il caso
Permesso di soggiorno dubbio: difficile dare grosso valore alla presentazione della fotocopia del documento, emesso, almeno in teoria, da un Paese dell’Unione Europea. Ma questa perplessità non può essere ritenuta bastevole per confermare il decreto di espulsione emesso dal Prefetto (Cassazione, ordinanza 10383/13). Linea di pensiero tranchant, però, quella manifestata, agli albori della vicenda giudiziaria, dal Giudice di pace, che conferma la legittimità del «decreto di espulsione» emesso dal Prefetto di Roma nei confronti di un cittadino serbo. Assolutamente inutili, difatti, vengono ritenuti i richiami, da parte dell’uomo, alla «disponibilità di permesso di soggiorno rilasciato dallo Stato della Romania» e al rapporto coniugale, in Italia, con «cittadina romena», caratterizzato anche dalla presenza non secondaria di due figli. Difatti, secondo il Giudice di pace, che manifesta perplessità anche sulla «identità» effettiva dell’uomo, non è provata la «circostanza del matrimonio, in quanto non tradotto l’atto che lo comprovava», e soprattutto, non può avere «capacità probatoria» il «permesso», rilasciato dalla Romania, perché «prodotto in copia». Ma è proprio quest’ultimo passaggio, evidenziano i giudici della Cassazione, a rendere illegittima la decisione del Giudice di pace. Perché è immotivato «il rifiuto di esaminare il permesso di soggiorno prodotto in fotocopia», piuttosto sarebbe stato necessario, sottolineano i giudici, «richiedere la esibizione dell’originale e di una sua traduzione autenticata, in ipotesi di dubbio sulla sua portata». Senza questo approfondimento, concludono i giudici – fornendo una precisa indicazione al Giudice di pace, a cui la questione viene nuovamente affidata –, non è possibile «disattendere la allegazione della disponibilità di un titolo di soggiorno rilasciato da altro Paese dell’Unione Europea».

Fonte: www.dirittoegiustizia.it

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