martedì 3 settembre 2013

Per il Fisco la traccia telematica prevale sulla copia cartacea

 Per il Fisco la traccia telematica prevale sulla copia cartacea

La Cassazione, con l'ordinanza 20047 del 30 agosto 2013, conferma un orientamento già consolidato, ovvero che la copia cartacea della dichiarazione dei redditi, sottoscritta dal contribuente, è da ritenersi documentazione valida per controlli da parte del Fisco, successivi e subordinati, a quelli effettuati dall’Amministrazione finanziaria, direttamente sulla traccia telematica, della medesima dichiarazione. I dati inclusi nella traccia telematica sono quelli presentati al Fisco, “indipendentemente dal fatto che il contribuente sia tenuto a conservare anche la copia cartacea e che il versamento delle imposte avvenga tramite il modello F24 da cui si può desumere l’ammontare delle somme versate”. Nel caso, la Commissione Regionale del Piemonte aveva accolto il ricorso di un contribuente contro la precedente sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Torino (n. 45/16/2010) che aveva respinto la richiesta di annullamento di una cartella che rettificava l’imposta versata dal contribuente, in quanto non era stato riportato in dichiarazione un credito d’imposta relativo a determinati incentivi per la ricerca scientifica. Secondo la Ctr Piemonte, il fatto che detto credito fosse riportato sulla copia cartacea della dichiarazione, dimostrava come tale mancata indicazione fosse da ritenersi un “… mero errore formale che non ha arrecato alcun danno all’Erario”, in quanto l’Amministrazione Finanziaria era comunque a conoscenza delle informazioni richieste. La sentenza della Ctr Piemonte sembrava quindi andare nella direzione di prevalenza della sostanza sulla forma, ma non per l’Amministrazione Finanziaria che ha proceduto con il ricorso in Cassazione. La Suprema Corte accogliendo il ricorso dell’Agenzia delle Entrate specifica come i dati dichiarativi presentati dal contribuente sono quelli contenuti nella traccia telematica, “mentre la copia cartacea sottoscritta dal contribuente è strumento utile ai soli controlli, eventuali e successivi. Non vi è perciò ragione per ritenere che in ipotesi di contraddizione tra i dati risultanti nella dichiarazione presentata in via telematica e la copia conservata con modalità cartacea il giudicante possa attribuire preferenza a questi ultimi e perciò ritenere che la predetta copia cartacea sia opponibile al’Amministrazione a preferenza di quella trasmessale per via telematica”. Il ricorso viene quindi accolto e la sentenza della Ctr cancellata.

Fonte:
http://fiscopiu.it/news/il-fisco-la-traccia-telematica-prevale-sulla-copia-cartacea

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