giovedì 19 settembre 2013

La remissione di querela non impedisce l’azione d’ufficio per lesioni

Corte di cassazione - Sezione V penale - Sentenza 19 settembre 2013 n. 38690

La remissione di querela da parte della ex moglie rende impossibile perseguire d’ufficio il reato di atti persecutori ma non impedisce di procedere per il reato di lesioni. Lo ha stabilito la Corte di cassazione con la sentenza 38690/2013.

Secondo la Suprema corte, infatti, “l’articolo 582, co. 2, c.p., nel rendere perseguibile d’ufficio il reato di lesione personale quando concorrano alcune delle circostanze aggravanti di cui agli artt. 583 e 585, c.p., ad eccezione di quelle indicate nel n. 1 e nell’ultima parte dell’art. 577, c.p., non opera alcuna distinzione tra le circostanze aggravanti cui fa rinvio, perseguendo l’evidente finalità di sottrarre ai potere dispositivo della persona offesa la procedibilità penale in relazione a reati di particolare gravità, come appunto appare quello di lesione personale commessa in danno della stessa persona vittima del reato di cui all’art. art. 612 bis, c.p.”.

“Se, dunque, si assume la prospettiva dell’interesse avuto di mira dal legislatore - prosegue la sentenza -, che è, in definitiva, quello di assicurare una protezione più intensa del bene giuridico tutelato dall’art. 582, c.p., quando esso sia aggredito con modalità particolarmente gravi ed odiose, appare evidente che l’intervenuta remissione di querela renderà senza dubbio non perseguibile il delitto di atti persecutori […] ma non può incidere in nessun modo sulla perseguibilità di un reato, che, in quanto aggravato secondo una delle modalità richiamate dall’art. 585, co. 1, c.p., il legislatore ha voluto venisse sottratta ai potere dispositivo della persona offesa”.

Per cui, osservano gli ermellini, il giudice di primo grado, pur in presenza delle remissione della querela, avrebbe dovuto comunque procedere all’accertamento dell’eventuale responsabilità dell’imputato per il delitto di lesioni.

fonte: ilsole24ore/La remissione di querela non impedisce l’azione d’ufficio per lesioni

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