giovedì 5 settembre 2013

La mancata nomina del direttore dei lavori non fa scattare la responsabilità del committente

Corte di cassazione - Sezione IV penale - Sentenza 5 settembre 2013 n. 36398
   
La mancata nomina del direttore dei lavori non determina la responsabilità automatica del committente in caso di infortunio di un operaio nel cantiere. Occorre, infatti, verificare in concreto quale sia stata l’incidenza della sua condotta nel verificarsi dell’evento, avuto riguardo alla specificità dei lavori da eseguire, ai criteri seguiti dallo stesso committente per la scelta dell’appaltatore e alla sua ingerenza nell’esecuzione delle opere.
Sono queste le conclusioni raggiunte dalla quarta sezione penale della Cassazione nella sentenza 36398/2013 che ha accolto il ricorso di una coppia che aveva appaltato a una ditta lavori edili da eseguirsi in un immobile di loro proprietà. Nel corso dell’esecuzione dell’attività un operaio, dipendente della ditta appaltatrice, era morto cadendo da un’impalcatura. Per questo motivo la coppia e il titolare dell’impresa erano stati sottoposti a giudizio penale per omicidio colposo commesso con violazione delle norme di prevenzione sugli infortuni.
Ai committenti, in particolare, la Corte d’appello aveva contestato di non aver nominato un coordinatore dei lavori e un direttore dei lavori.
La Cassazione, nel rinviare alla Corte d’appello per un nuovo esame della vicenda, ha affermato che la responsabilità del committente deriva dalla violazione di alcuni obblighi specifici, quali l’informazione sui rischi dell’ambiente di lavoro e la cooperazione nell’apprestare le misure di protezione e prevenzione, non potendo esigersi però un controllo pressante, continuo e capillare del committente sull’organizzazione e sull’andamento dei lavori.
Non esiste tuttavia alcun obbligo per il committente di nominare un coordinatore, un direttore dei lavori o di approntare un piano di sicurezza .
Ne consegue che, ai fini della configurazione della responsabilità del committente, è necessario verificare quale sia stata l’incidenza della sua condotta “nell’eziologia dell’evento”senza dare rilievo preminente a obblighi che non gli competono.

Fonte: ilsole24ore
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