mercoledì 18 settembre 2013

‘Fissa’ o ‘a tempo determinato’: trattamento economico pieno per la maestra in maternità

Rigettate completamente le opposizioni del Ministero dell’Istruzione. Obbligatorio versare alla lavoratrice madre in astensione per maternità la retribuzione piena, anche se ella è stata assunta con contratto a tempo determinato. Principio di enorme valore, quello messo ‘nero su bianco’ col ‘contratto collettivo’ del 2001 (Cassazione, sentenza 20555/13).

Il caso
Tutela adeguata per la lavoratrice madre: in questa ottica si colloca, senza dubbio, la ‘copertura’ garantita per il periodo di astensione obbligatoria per maternità. Punto fermo, questo, nonostante l’evoluzione dei tempi, con un mercato del lavoro che tende a ‘rifuggire’ la donna proprio perché potenzialmente propensa a diventare madre e a conciliare carriera e famiglia. Ebbene, questa ‘vittoria sociale’ non può certo essere limitata: ciò significa che – parlando, in questo caso, del ‘comparto scuola’ – la ‘copertura’ va assicurata a tutte le lavoratrici, senza alcun distinguo tra ‘tempo indeterminato’ e ‘tempo determinato’. Netta la linea di pensiero seguita dai giudici, sia in Tribunale che in Corte d’Appello: alla insegnante, «assunta con contratto a tempo determinato», va assicurata l’intera retribuzione – poco più di 1.200 euro – «dovuta per il suo periodo di astensione obbligatoria dal lavoro». Ciò, con buona pace del Ministero dell’Istruzione, alla luce del ‘contratto collettivo nazionale di lavoro’ del ‘comparto scuola’, datato febbraio 2001. Nessun dubbio per i giudici: «il testo di tale norma collettiva è riferito, senza alcuna distinzione, al periodo di astensione obbligatoria dal lavoro per maternità, cioè ad un evento protetto che è comune ad entrambe le categorie di lavoratici, vale a dire sia quelle assunte a tempo indeterminato che con contratto a termine». E questa prospettiva viene ora ‘sigillata’ dal giudizio del ‘Palazzaccio’, giudizio confermativo della linea seguita in primo e in secondo grado, e assolutamente negativo per il Ministero dell’Istruzione, che vede ‘cestinate’ le proprie rimostranze. Secondo il Ministero, è erronea l’interpretazione ‘ampia’ data dalla Corte territoriale. Perché, molto semplicemente, la norma del ‘contratto collettivo’ del 2001, in merito alla «astensione obbligatoria per la maternità», è parte di «una serie di norme innovative, che è, però, integrativa della normativa vigente». Ciò comporta, secondo il Ministero, quella norma «non ha abrogato» quella che è «la disciplina» ad hoc «riguardante il rapporto a tempo determinato». Obiezione respinta, però, quella mossa dal Ministero. Per i giudici della Cassazione, difatti, la situazione è cristallina: «in tema di congedi parentali» le disposizioni normative del ‘contratto collettivo’ del 2001 «hanno portata generale e si applicano anche ai dipendenti a tempo indeterminato», a differenza «delle pregresse norme del ‘contratto collettivo’ del 1995, che limitavano la fruizione di tali congedi alle lavoratrici a tempo indeterminato». Riferimento imprescindibile, per i giudici, è la stesura del ‘contratto collettivo’ del 2001: lì, ‘nero su bianco’, è evidente l’intenzione di cancellare la «differenziazione» tra ‘tempo determinato’ e ‘tempo indeterminato’, disciplinando i cosiddetti ‘congedi parentali’ «con riferimento comune a tutto il personale dipendente, attribuendo espressamente alle lavoratrici (ed ai lavoratori) il miglior trattamento previsto, senza specificazione né distinzione alcuna all’interno del personale stesso». Punto cardinale, quindi, è la «regolamentazione innovativa e complessiva», ufficializzata nel 2001, «del trattamento economico della maternità e dei congedi parentali». Ciò comporta l’obbligo, giustamente sancito già nei precedenti gradi di giudizio, per la scuola di garantire alla insegnante, seppur assunta a tempo determinato, il trattamento economico pieno per il periodo della astensione dal lavoro per maternità.

Fonte: www.dirittoegiustizia.it/La Stampa - ‘Fissa’ o ‘a tempo determinato’: trattamento economico pieno per la maestra in maternità

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