La Sezione Tributaria Civile della Corte di Cassazione, con la sentenza dell'11 settembre 2013, n. 20777 ha confermato un principio analogo già espresso in altre sentenze, ovvero che il Fisco non può contestare una fattura come soggettivamente falsa, solo sulla base del fatto che il fornitore è un soggetto che ha ripetutamente violato la legge, bensì deve essere in grado di provare che il contribuente, con l’uso dell’ordinaria diligenza, avrebbe potuto sapere preventivamente che l’emittente stava compiendo un illecito. Nel caso, l’Agenzia delle Entrate aveva notificato ad un contribuente un avviso di rettifica, per l’anno d’imposta 1997, in riferimento a detrazioni IVA su fatture considerate soggettivamente inesistenti. Il contribuente aveva vinto il ricorso in Commissione Tributaria Provinciale, successivamente la Commissione Tributaria Regionale, con sentenza del 22 aprile 2008, aveva rigettato il ricorso in appello dell’Agenzia delle Entrate. Nella sentenza della Ctr si rileva che “l’ufficio fonda il suo convincimento sul fatto che le fatture emesse nei confronti dell’impresa del contribuente da imprese edili che hanno mantenuto comportamenti contrari alla legge debbano essere considerate come emesse per operazioni inesistenti, e non considerando che nessun imprenditore può essere responsabile del comportamento illegittimo dei suoi fornitori”. Il giudice d’appello aggiunge inoltre che “era onere dell’ufficio, in quanto attore sostanziale, produrre concreti elementi di prova della legittimità della pretesa erariale”. L’Agenzia delle Entrate ricorre quindi in Cassazione evidenziando tra i motivi, che a suo parere si era invertito l’onere probatorio, a carico del contribuente e soprattutto che “la sentenza d’appello trascura che la detrazione d’imposta è consentita solo quando vi sia assoluta corrispondenza tra la realtà commerciale e la sua espressione documentale e non come, nella specie, quanto tale corrispondenza non sia sussistente per la presenza di evidenti discrasie”. La Suprema Corte, nella propria sentenza, richiama sia la giurisprudenza nazionale che comunitaria quando rileva come, spetti “all’amministrazione finanziaria, che contesta il diritto del contribuente a portare in detrazione l’IVA pagata su fatture emesse da soggetto diverso dall’effettivo cedente del bene o servizio, provare che il contribuente, al momento in cui acquistò il bene o il servizio, sapesse o potesse sapere, con l’uso dell’ordinaria diligenza, che il soggetto formalmente cedente abbia, con l’emissione della relativa fattura, evaso l’imposta o compiuto una frode” (Sezione Quinta della Corte di Cassazione, sentenza del 20 dicembre 2012, n. 23560). Mentre secondo l’Amministrazione Finanziaria è il contribuente a dover provare di non essere a conoscenza del fatto che il fornitore effettivo del bene o della prestazione era, non il fatturante, ma altri, altrimenti dovendosi negare il diritto alla detrazione dell’IVA versata; secondo la Cassazione, mancano da parte del Fisco “… l’enunciazione e il riscontro documentale di quegli indizi (gravi, precisi e concordanti) circa l’esistenza soggettiva, richiesti dalla giurisprudenza comunitaria” (Sezione Quinta della Corte di Cassazione, sentenza del 20 dicembre 2012, n. 23560). Pertanto, gli Ermellini concludono che, non rilevandosi, nel ricorso, “quegli elementi minimi per un’adeguata conoscenza delle operazioni contestate, della loro natura fittizia e del fatto che il contribuente sapesse o potesse sapere che il soggetto formalmente cedente avesse evaso l’imposta o compiuto una frode” , ne deriva la sua inammissibilità per difetto del requisito di autosufficienza e conseguentemente il suo rigetto.
Fonte: http://fiscopiu.it/news/La Stampa - False fatturazioni, l’Agenzia delle Entrate deve provare la malafede del contribuente
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giovedì 12 settembre 2013
False fatturazioni, l’Agenzia delle Entrate deve provare la malafede del contribuente
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