lunedì 9 settembre 2013

Danni da contagio per via ematica: l’indennizzo è soggetto a rivalutazione per l’intero

Il 3 settembre 2013 un’ulteriore tappa si è raggiunta nella complessa vicenda che riguarda circa 60 mila cittadini infettati negli anni da trasfusioni di sangue o da somministrazione di emoderivati.

La Corte Europea dei diritti dell’Uomo ha stabilito che lo Stato Italiano deve riconoscere ai danneggiati la rivalutazione annuale dell’indennità riconosciuta dalla stessa legge e che, entro 6 mesi, deve prevedere una data inderogabile entro la quale consegnare gli arretrati e la somma mensile ( di circa € 100-150) che si aggiunge ai 540 euro che già percepiscono ex L. 210/1992.

Il danno da emotrasfusione e da emoderivati è quel pregiudizio subito da un soggetto a causa di una o più trasfusioni infette o a causa della somministrazione di emoderivati erroneamente sintetizzati.
Sono circa 60 mila coloro che sono stati infettati da HIV e da Epatite B o C a seguito di trasfusioni o emoderivati e 162 di loro hanno presentato ricorso alla Corte di Strasburgo perché la L. 210/1992 gli riconosce un’indennità da rivalutare ogni anno in base al tasso di inflazione. Suddetta rivalutazione non è stata mai pagata per intero ai cittadini italiani, anzi, nel 2010 con un decreto d’urgenza, il n. 78, è stata abolita per l’indennità integrativa speciale.
Già la Corte Costituzionale aveva dichiarato illegittimo il suddetto decreto ma comunque la situazione per i danneggiati non era cambiata, così, si è arrivati al ricorso alla Corte Europea che, proprio due giorni fa, ha nuovamente dichiarato illegittimo il decreto legge 78/2010 “per violazione del principio dello Stato di diritto e del giusto processo” ed ha imposto allo Stato Italiano di stabilire una data inderogabile entro cui pagare rapidamente le somme dovute.
I tempi sono comunque lunghi perché i sei mesi decorrono da momento in cui la sentenza diventerà definitiva e, a tal proposito, lo Stato italiano potrebbe impedirlo presentando entro tre mesi la richiesta di revisione del caso alla Grande Camera della stessa Corte.

Premesse generali.
Le problematiche correlate alla materia sono diverse, la dottrina e la giurisprudenza, nonostante la grande rilevanza nella vita sociale del tipo di danno, non hanno assunto posizioni univoche e hanno lasciato l’operatore del diritto privo di punti di riferimento per diverso tempo.
Di recente la situazione è profondamente cambiata: sono state emanate una serie numerosa di sentenze a sezioni unite che si sono occupate di questioni fondamentali della materia.



I principi statuiti sono diversi: la prescrizione dell’azione di danno nei confronti del Ministero della Salute, per omessa vigilanza sulla “tracciabilità” del sangue, decorre non dal giorno dell’eseguita trasfusione, né da quello in cui si sono rilevati i primi sintomi della malattia, bensì dal giorno in cui il danneggiato ha avuto consapevolezza della riconducibilità del suo stato morboso alla trasfusione subita; l’onere della prova della provenienza del sangue utilizzato e dei controlli eseguiti grava non solo sul danneggiato, ma anche sulla struttura sanitaria che dispone per legge o per regola tecnica della documentazione sulla “tracciabilità” (c.d. principio della vicinanza alla prova); il nesso di causalità è regolato, anche in materia civile, dall’applicazione dei principi generali che regolano la causalità di fatto, delineati dagli artt. 40 e 41 c.p. e temperati dalla “regolarità causale”, in assenza di altre norme nell’ordinamento in tema di nesso eziologico configurabile, tale applicazione va adeguata alle peculiarità delle singole fattispecie normative della responsabilità civile; in particolare, in tema di nesso causale, muta la regola probatoria : mentre nel processo penale vige la regola della prova “oltre il ragionevole dubbio”, nel processo civile vige la regola della preponderanza dell’evidenza, o del “più probabile che non”; infine, nella sentenza del Luglio 2008 si afferma che il danno da emotrasfusione autologa non può essere risarcito in base alla L.210/1992.
Ma novità molto importanti per i cittadini ci sono state con riguardo all’indennità ex L. 210/1992.


I rimedi previsti dalla legge: l’indennizzo e il risarcimento dei danni
Come statuito dalla Corte Costituzionale con le sentenze n.226/2000 e n.118/96, il danno alla salute provocato per via ematica comporta: 1) il diritto al risarcimento dei danni ex art.2043 c.c., in caso di comportamento colpevole; 2) il diritto all’equo indennizzo ex artt.32 e 2 Cost., in caso di danno derivante da inadempimento di un obbligo legale; 3) il diritto ex artt.38 e 2 Cost. a misure di sostegno assistenziale disposte per legge, come quella introdotta con la L.210/92.
Negli anni ’90 il fenomeno del contagio da emotrasfusioni assunse una vastità tale da imporsi all’attenzione del legislatore. Un’ulteriore spinta in tal senso arrivò anche dalla Corte Costituzionale, con la sentenza n.307 del 1990.
Due anni dopo, la legge n.210, introdusse una misura, quale forma di manifestazione della solidarietà sociale in un contesto così delicato e dilagante disponendo, così, l’introduzione di un indennizzo di natura assistenziale rivalutato annualmente e variabile a seconda della gravità del danno.
La previsione è stata nel tempo estesa a varie categorie di soggetti ma, quello che qui interessa, è che tra esse vi siano anche coloro che riescono a dimostrare l’esistenza del nesso causale tra la trasfusione o la somministrazione di emoderivati ed il danno subito da sottoporre al giudizio di una commissione ospedaliera.
Le sezioni unite, intervenute il 10.01.2008, nelle sentenze n.576 e n.581, hanno chiarito che aderiscono all’orientamento consolidato che configura un concorso tra il risarcimento del danno e l’indennizzo e, infatti, si legge: “ nel caso in cui ricorrano gli estremi di una responsabilità civile per colpa, la presenza della L.210 del 1992, come modificata dalla L.238 del 1997, non ha escluso in alcun modo che il privato possa chiedere e che il giudice possa procedere alla ricerca della responsabilità aquiliana, senza che esista un automatismo tra le due figure.”
La richiesta della misura di solidarietà sociale prevista con la legge n. 210 del 1992 non è, quindi, alternativa rispetto alla richiesta giudiziale del risarcimento del danno subito. La legge introduttiva della misura assistenziale, all’art.1, comma 1, prevede la sua cumulabilità con ogni altro emolumento percepito a qualsiasi titolo( per tutte Cass. Civ. 17047/03). La stessa Suprema Corte si è già più volte espressa dichiarando l’alternatività delle azioni (così Cass. n. 13923 del 2000; Cass. n. 11609/2000).
Altra questione importante è la valenza del responso delle Commissioni mediche, istituite presso ospedali militari, di cui alla L.n.210 del 1992, art.4, ai fini della decorrenza della prescrizione. La sentenza n.585/2008 delle sezioni unite ha statuito che “Tenuto conto che l'indennizzo è dovuto solo in presenza di danni irreversibili da vaccinazioni, emotrasfusioni o somministrazioni di emoderivati, appare ragionevole ipotizzare che dal momento della proposizione della domanda amministrativa la vittima del contagio deve comunque aver avuto una sufficiente percezione sia della malattia, sia del tipo di malattia che delle possibili conseguenze dannose, percezione la cui esattezza viene solo confermata con la certificazione emessa dalle commissioni mediche.” Alla luce di ciò viene chiesta al giudice un’accurata disamina della diligenza che ha contrassegnato l’atteggiamento della vittima a fronte della sua sofferenza, ovvero alla verifica, avuto riguardo alle particolarità della fattispecie, della diligenza impiegata dalla vittima nell’accedere alle informazioni necessarie per risalire dalla malattia esteriorizzatasi, alle sue cause, e, infine, al responsabile del danno.
Tutto questo, dunque, non comporta automatismi ma, neanche, offre il destro al creditore per dilatare a suo piacere il corso della prescrizione e portare ad affermare che il dies a quo inizi a decorrere a causa già iniziata, negando l’effetto interruttivo connaturato alla proposizione dell’azione. Inoltre è illogico ritenere che il decorso del termine di prescrizione possa iniziare dopo che la parte si è comunque attivata per chiedere un indennizzo per lo stesso fatto lesivo, pur nella diversità tra diritto all’indennizzzo e diritto al pieno risarcimento di tutte le conseguenze del fatto dannoso.
Nella sentenza n. 577/2008, invece, la suprema Corte affronta il problema del valore probatorio in sé del verbale della Commissione composta da ufficiali medici ed istituita presso ospedali militari.
L’art.4, della L.210/1990 statuisce che: “1.Il giudizio sanitario sul nesso causale tra la vaccinazione, la trasfusione, la somministrazione di emoderivati, il contatto con il sangue e derivati in occasione di attività di servizio e la menomazione dell’integrità psico-fisica o la morte è espresso dalla commissione medico-ospedaliera di cui al testo unico approvato con D.P.R. 29 dicembre 1973, n.1092, art.165. 2.La commissione medico-ospedaliera redige un verbale degli accertamenti eseguiti e formula il giudizio diagnostico sulle infermità e sulle lesioni riscontrate”. Al di fuori del procedimento amministrativo per la concessione dell’indennizzo di cui alla legge – hanno sottolineato le sezioni unite- tali verbali hanno lo stesso valore di qualunque altro verbale redatto da un pubblico ufficiale fuori dal giudizio civile ed in questo prodotto. Pertanto essi fanno prova ,ex art.2700 c.c., dei fatti che la commissione attesta essere avvenuti in sua presenza, o essere stati dalla stessa compiuti, mentre le valutazioni, le diagnosi o comunque le manifestazioni di scienza o di opinione in essi contenute costituiscono materiale indiziario soggetto al libero apprezzamento del giudice, il quale può valutarne l’importanza ai fini della prova, ma non può mai attribuire a loro il valore di vero e proprio accertamento (Cass. SS.UU.n.577/2008; Cass.20.07.2004, n.13449; Cass. 25.06.2003, n.10128; Cass.12.05.2003, n.7201).


La responsabilità extracontrattuale nei confronti del Ministero della salute
Una questione importante e per la quale non esiste un’espressa previsione legislativa di tipo processuale, è la legittimazione passiva del Ministero della Salute. Nei giudizi il Ministero solleva costantemente l’eccezione di carenza di legittimazione ma la capacità del Ministero della Salute di stare in giudizio, rectius di essere convenuto in giudizio ed essere chiamato a rispondere dei danni da contagio lamentati dall’attore, è riconosciuta sia dalla giurisprudenza di merito e di legittimità che dalla dottrina. Le sezioni unite di recente, hanno dato il responso definitivo: sin dalle prime leggi in materia, come la L.592/65, il d.p.r.1256/71, la L.519/73, il Ministero ha avuto un ruolo primario e il fondamentale compito della farmacovigilanza (d.l.n. 443/87). Si legge nella sentenza “ne consegue che si debba ritenere sussistente un obbligo di controllo, direttiva e vigilanza”( Cass. Civ., SSUU 577/2008).
I giudici di merito desumevano dalla normativa vigente un preciso obbligo di vigilanza, di direttiva e di controllo, sin dalla sua istituzione con la L.296/1958, e parlavano di una competenza generale della tutela della salute pubblica e del controllo sui medicinali (ai quali la legge, anche comunitaria, assimila il sangue e i suoi derivati) e, in via più specifica, il compito di regolamentare, vigilare, sulle attività trasfusionali relative al sangue umano e ai suoi componenti e per la produzione di plasmaderivati. Si legge, infatti, “Nell’ipotesi di danni cagionati da trasfusione di sangue infetto la legittimazione passiva spetta al Ministero della salute, il quale risponde in base alla responsabilità aquiliana di cui all’art.2043 c.c. e non in base all’art. 2050 c.c..E’ comportamento colposo anche quello antecedente alla scientifica prevedibilità dell’evento, laddove si dimostri che il rispetto delle normali regole cautelari, comunque, avrebbe impedito il verificarsi di un evento negativo” (Tribunale Roma, sez. II civile, sentenza 03.01.2007; Tribunale di Catania sezione V Civile Sentenza 23 gennaio 2007, n. 266 ). Le sezioni Unite, con le sentenze n.581/2008 e n.584/2008, hanno aderito a tale orientamento.
L’ulteriore difesa spiegata dal Ministero per cercare di far ricadere la responsabilità del contagio su altri soggetti pubblici, dunque, non ha trovato accoglimento, in quanto l’art.1 della L.296/1958 prevede in capo al Ministero il compito di sovrintendere ai servizi sanitari svolti dalle aministrazioni autonome dello Stato e dagli enti pubblici, prevedendo anche il coordinamento.
Il Ministero ha, dunque, un ruolo apicale che non gli permette di sfuggire alle responsabilità e, sul piano operativo, questo comporta una responsabilità extracontrattuale per danni da emotrasfusioni ed emoderivati (Cass.Civ.,Sez Unite.,584/2008).
Il quadro legislativo di riferimento risulta alquanto composito e corposo ma, l’obiettivo da raggiungere attraverso di esso in sede processuale è determinante. Una disamina completa, infatti, deve contenere i seguenti dettati legislativi: L.592/67; L. 992/67, D.P.R.  1256/71; d.m. Salute 17.02.72 e 15.09.72; L. 519/73, L. 833/78; L. 531/87; L. 107/90; L.135/90; d.lgs. 178/91; d.m. Salute 12.06.91; d.lgs. 502/92; d.lgs. 267/93; d.lgs. 268/93; d.lgs. 449/97; d.lgs. 112/98; L.219/2005.
Altra questione chiarita nelle dieci sentenze del gennaio 2008 delle sezioni unite della Cassazione è il criterio per la delimitazione temporale della responsabilità del Ministero.
Dai principi esposti in tema di nesso causale da comportamento omissivo, le sentenze n.576 e n.581, hanno fatto emergere il criterio generale da seguire.
Nella sentenza n.11609/2005, la Corte osservava che “finchè non erano conosciuti dalla scienza medica mondiale, i virus dell’HIV, HBC ed HCV, proprio perché l’evento infettivo da detti virus era già astrattamente inverosimile, in quanto addirittura anche astrattamente sconosciuto, mancava il nesso causale tra la condotta omissiva del Ministero e l’evento lesivo, in quanto all’interno delle serie causali non poteva darsi rilievo che a quelle soltanto che, nel momento in cui si produsse l’omissione causante e non successivamente, non apparivano del tutto inverosimili, tenuto conto della norma comportamentale o giuridica, che imponeva l’attività omessa. La Corte di legittimità, quindi, riteneva esente da vizi logici la sentenza della Corte d’appello, che aveva ritenuto di delimitare la responsabilità del Ministero a decorrere dal 1978 per l’HBC(epatite B), dal 1985 per l’HIV(epatite C), poiché solo in tali rispettive date erano stati conosciuti dalla scienza mondiale rispettivamente i virus ed i tests di identificazione”
Le sezioni unite, in conformità a quanto ritenuto da una parte della giurisprudenza di merito e della dottrina, hanno ritenuto che non sussistano tre eventi lesivi, come se si trattasse di tre serie causali autonome ed indipendenti, ma di un unico evento lesivo, cioè la lesione dell’integrità fisica (essenzialmente del fegato), per cui unico è il nesso causale: trasfusione con sangue infetto- contagio infettivo – lesione dell’integrità.
“Pertanto già a partire dalla data di conoscenza dell’epatite B( la cui individuazione, costituendo un accertamento fattuale, rientra nell’esclusiva competenza del giudice di merito) sussiste la responsabilità del Ministero anche per il contagio degli altri due virus, che non costituiscono eventi autonomi e diversi, ma solo forme di manifestazioni patogene dello stesso evento lesivo dell’integrità fisica da virus veicolati dal sangue infetto, che il ministero aveva controllato, come pure era obbligato per legge” (Cass. Civ., Sez.Un.,n.581/2008).
Peraltro, la suprema corte, anche in occasione di questo dirompente intervento, ha ribadito che, di fronte, ad obblighi di prevenzione, programmazione, vigilanza e controllo imposti dalla legge, si arresta la discrezionalità amministrativa, ora invocata per giustificare le scelte operate nel peculiare settore della plasmaferesi. Il dovere del Ministero di vigilare attentamente sulla preparazione ed utilizzazione del sangue e degli emoderivati postula un dovere particolarmente pregnante di diligenza nell’impiego delle misure necessarie a verificarne la sicurezza, che comprende il dovere di adoperarsi per evitare o ridurre un rischio che è antico quanto la necessità della trasfusione.


La responsabilità del medico e della struttura sanitaria
Qualora il danneggiato conosca il fatto che è causa dell’evento e, quindi, riesca ad individuare il medico o struttura presso cui ha effettuato la trasfusione o ha assunto gli emoderivati, si delinea la loro conseguente responsabilità contrattuale. Su questo punto, però, occorrono delle importanti precisazioni.
Nel caso in cui il medico è un libero professionista, la Suprema Corte ha sempre configurato il rapporto medico-paziente come un rapporto di natura contrattuale sin dal 1925, riportando la relazione instauratasi nell’alveo del contratto di locazione d’opera.
Ma, nel caso del medico dipendente di una struttura pubblica o privata, per diverso tempo si sono avvicendati orientamenti diversi.
Fino al 1988 si è parlato di natura extracontrattuale, poi si sono contrapposte la teoria della responsabilità aquiliana ( sostenendo che il contratto di cura è stipulato tra la struttura ed il paziente, Cass.Civ. 2428/1990; Cass.Civ. 2750/1998)  e quella della responsabilità contrattuale (ponendo la radice del tutto nell’esecuzione non diligente di una prestazione sanitaria, Cass.Civ. 5939/1993; Cass.Civ. 977/1991).
La sentenza n. 589/1999 ha posto fine al contrasto e ha delineato la responsabilità c.d. “da contatto sociale”. Il rapporto medico-paziente, si legge nella sentenza, si atteggia come giuridico ma scaturente non da un atto, un contratto di cura, ma da un fatto, il contatto tra il medico, che lavora nella struttura, e il paziente, che si rivolge alla struttura per essere  curato ( Cass.29.09.2004, n°19564; Cass.21.06.2004, n°11488; Cass.n°9085 del 2006). Tutto questo ha rilevanti ripercussioni per quel che concerne la prescrizione, che così è decennale e l’onere della prova è a carico del medico.
Si è affermata così una costruzione che è stata dottrinaria, prima ancora che giurisprudenziale, della responsabilità da contatto, peraltro, ormai più che consolidata e applicata anche ad altri settori quali la responsabilità procedimentale della P.A. e la responsabilità degli insegnanti.
Da ciò consegue, altresì, l’apertura a forme di responsabilità autonome dell’ente, che prescindono dall’accertamento di una condotta negligente dei singoli operatori, e trovano invece la propria fonte nell’inadempimento delle obbligazioni direttamente riferibili all’ente. In virtù del contratto, c.d. di spedalità, la struttura deve quindi fornire al paziente una prestazione assai articolata, definita genericamente di “assistenza sanitaria”, che ingloba al suo interno,oltre alla prestazione principale medica, anche una serie di obblighi c.d. di protezione ed accessori,quali la messa a disposizione di personale medico ausiliario, paramedico, l’apprestamento di medicinali e di tutte le attrezzature necessarie anche per eventuali complicazioni (Cass. SS.UU.01.07.2002, n.9556, seguita poi da altre decisioni delle sezioni semplici, Cass. n.571/2005; Cass. n. 1698/2006)
Per quel che concerne l’onere probatorio occorre ricordare che, tradizionalmente, le dissertazioni sulla responsabilità medica si fermano, preliminarmente, sulla questione della natura della prestazione e danno conto della distinzione tra obbligazioni di mezzi e obbligazioni di risultato, ormai, però, divenuta inutile.
Scopo di questa distinzione, infatti, era quello di disciplinare e distinguere tra le diverse ipotesi il giusto riparto dell’onere della prova: nel caso di obbligazioni di mezzi a carico del debitore, nel caso di obbligazioni di risultato a carico del creditore. Con le sentenze n.589/99 e n.13533/01 della Cassazione ogni distinzione è stata resa vana in quanto, comunque, in tema di responsabilità medica, è stato previsto che deve essere il medico a dimostrare che si è comportato secondo le leges artis o che il danno non è dipeso da sua colpa.
Cosa siano queste leges artis è un altro aspetto importante che introduce il tema della condotta commissiva o omissiva del medico.
Il contenuto della condotta è delineato dall’art.1375 c.c. con la previsione della buona fede e valutato con l’1176 c.c., 1°comma e 2°comma. Quest’ultimo contiene un parametro di valutazione della colpa nella condotta del medico da realizzare attraverso un ragionamento controfattuale: confrontare la condotta concretamente tenuta dal medico e la condotta che un medico diligente ex art.1176 c.c. deve tenere. Sull’individuazione della condotta diligente la giurisprudenza ha mutato orientamento nel corso degli anni a causa anche della diversa impostazione del rapporto medico-paziente evolutasi negli anni. Nelle sentenze datate 1925 si incontra la figura di un medico depositario di un arcano sapere, il cui esercizio era insindacabile salvo errori grossolani, evidenti, madornali. Intorno agli anni ’80 la situazione inizia a cambiare, l’attegggiamento sociologico del paziente nei confronti del medico si trasforma fino ad arrivare ad assumere i toni della pretesa. Così, se prima il medico diligente da confrontare col medico reale era un professionista mediocre, oggi deve essere un professionista bravo, aggiornato, che conosce le tecniche più avanzate.
Ecco perché nelle sentenze si sente parlare di leges artis e la valutazione della colpa viene fatta vedendo come e di quanto la condotta concreta si è discostata dalle regole dettate dalle leggi, dai provvedimenti amministrativi, dalle norme contrattuali e, per il medico, dalle regole tecniche obbiettivamente connesse all'esercizio della professione (Cass.Civ. 4852/99), le c.d. leges artis.
Nelle aule giudiziarie tutto questo non risulta così semplice; individuare queste leges artis non è possibile, la scienza medica non è matematica, l’evoluzione delle tecniche, delle conoscenze, cambia sempre i contorni delle patologie e delle relative cure, in molti casi le c.d. linee guida per l’individuazione e la cura di una malattia sono discordanti.

La prescrizione nei danni lungo latenti
 Le patologie oggetto di risarcimento, danno luogo ad illeciti la cui manifestazione esterna del danno è cronologicamente sfalsata nel tempo rispetto alla condotta antigiuridica, vale a dire che la malattia si manifesta solo a distanza di tempo: sono i c.d. illeciti lungolatenti.
Proprio per questo la prescrizione presenta problematiche di non facile soluzione. Innanzitutto, le difficoltà riscontrate nella ricostruzione dei fatti, si ripercuotono anche sull’individuazione del dies a quo della prescrizione in quanto actio nondum nata non praescribitur e poi, è bene tener presente che nel campo degli illeciti lungolatenti la dottrina, la giurisprudenza di merito e addirittura quella di legittimità, presentano orientamenti discordanti.
In Cassazione, le Sezioni Unite sono state investite della risoluzione di ricorsi che contengono una tale questione, e si è pronunciata con le sentenze n. 579 e n.581 del 10.01.2008
La Suprema Corte dà contezza dei due diversi orientamenti che si fronteggiano: quello che, mediante uno studio sistematico degli art.2947 c.c. 2043 c.c. e 2935 c.c., vuole fissare il dies a quo quando il danneggiato subisce il danno perché solo in quel momento può decidere se agire o meno, e l’orientamento più restrittivo che prende in considerazione quando la condotta illecita è stata posta in essere.
Altresì, la giurisprudenza di merito presentava orientamenti contrapposti, addirittura con spaccature interne negli stessi uffici giudiziari, come quelli di Roma e Napoli.
Nel 2003, dopo degli anni 70 di tribolazione, che videro contrapposti i due orientamenti che fissarono come punti fermi rispettivamente, la modificazione in peius della sfera giuridica del terzo e il verificarsi di effetti esteriorizzati e conoscibili, la sentenza 2645/2003 ha costituito il punto di approdo della lettura sistematica degli artt.2935 c.c. e 2947 c.c. che ha portato ad una tutela piuttosto avanzata. Infatti, il dies a quo è stato fissato quando la modificazione che produce danno all’altrui diritto viene percepita nella sua completezza, ovvero al momento dell’individuazione della causa di esso e del possibile responsabile. Dunque, non solo conoscenza o conoscibilità ma, addirittura, riferibilità da un soggetto determinato. Occorre rilevare che con tale pronuncia sembrava raggiunto un approdo sicuro e abbastanza coerente, nonostante le critiche di incertezza per l’importanza data alla condizione soggettiva  del danneggiato, ma con la sentenza della Cassazione n.1547/04 ha rimesso tutto in discussione perché si presenta così in contrasto con l’orientamento consolidatosi e affermato con la sentenza n.2945 che è stato giustamente osservato o si prende come una pronuncia esistente ma isolata o la si vede come un radicale cambio di rotta, anzi, un ritorno indietro alla fissazione del dies a quo al momento in cui il fatto dannoso si è verificato, considerato unico momento certo.
Le sezioni unite, dopo aver dato atto di tale lunga evoluzione giurisprudenziale, hanno affermato che la prescrizione deve decorrere “dal momento in cui viene percepita o  può essere percepita, quale danno ingiusto conseguente al comportamento doloso o colposo di un terzo usando l’ordinaria oggettiva diligenza e tenuto conto della diffusione delle conoscenze scientifiche”. Quest’ultime due precisazioni sono state poste come parametri oggettivi cui la suprema Corte ha tenuto ad ancorare la rigorosa analisi della fattispecie per evitare- si legge nella sentenza- “che si apre la strada alla rilevanza della mera conoscibilità soggettiva del danneggiato”.
In tema di prescrizione è bene, altresì, sottolineare che può risultare determinante  dimostrare il sopraggiungere di una nuova lesione che, secondo un orientamento uniforme e risalente della Cassazione permette di far decorrere la prescrizione dalla nuova ed autonoma lesione ( per tutte Cass. Civ. n.6259/83).

L’indennita ex L. 210/1992
La legge n. 210 del 1992, modificata dalla legge n. 238 del 1997, stabilisce che chiunque abbia riportato, a causa di vaccinazioni obbligatorie per legge o per ordinanza di un’autorità sanitaria italiana, lesioni o infermità, dalle quali sia derivata una menomazione permanente della integrità psicofisica, ha diritto ad un indennizzo da parte dello Stato.
L'indennizzo si sostanzia in un assegno, reversibile per quindici anni, determinato nella misura di cui alla tabella B allegata alla legge 29 aprile 1976, n. 177, come modificata dall'articolo 8 della legge 2 maggio 1984, n. 111, ed è cumulabile con ogni altro emolumento a qualsiasi titolo percepito ed è rivalutato annualmente sulla base del tasso d'inflazione programmato.
L'art. 2, comma 2, della medesima legge, infine, prevede che l'indennizzo in questione sia integrato da una somma corrispondente all'importo dell'indennità integrativa speciale, di cui alla legge 27 maggio 1959, n. 324 (Miglioramenti economici al personale statale in attività ed in quiescenza), e successive modificazioni, contemplata per la prima qualifica funzionale degli impiegati civili dello Stato.
La Corte Costituzionale, con sentenza del 9 novembre 2011, n. 293, ha dichiarato l’illegittima costituzione dell’art. 11, commi 13 e 14, del D.L. 78/2010, convertito, con modifiche, dalla L. 122/2010 che escludeva dalla rivalutazione l’indennità integrativa speciale, componente principale dell’assegno.
Secondo il giudice delle leggi, la menomazione della salute, conseguente a trattamenti sanitari, può determinare, oltre al risarcimento del danno, in base alla previsione dell'art. 2043 c.c., il diritto ad un equo indennizzo, in forza dell'art. 32 in collegamento con l'art. 2 Cost., qualora il danno, non derivante da fatto illecito, sia conseguenza dell'adempimento di un obbligo legale, come la sottoposizione a vaccinazioni obbligatorie, nonché il diritto, qualora ne sussistano i presupposti, a norma degli artt. 2 e 38, comma 2, Cost., a misure di sostegno assistenziale disposte dal legislatore nell'ambito della propria discrezionalità.
La situazione giuridica di coloro che, a seguito di trasfusione, siano affetti da epatite, "è da ricondurre proprio all'ultima delle ipotesi ora indicate. E il legislatore, nell'esercizio dei suoi poteri discrezionali, è intervenuto con la legge n. 210 del 1992, prevedendo (tra l'altro) un indennizzo consistente in una misura di sostegno economico, fondato sulla solidarietà collettiva garantita ai cittadini, alla stregua dei citati artt. 2 e 38 Cost., a fronte di eventi generanti una situazione di bisogno, misura che trova fondamento nell’insufficienza dei controlli sanitari predisposti nel settore".
Sebbene le scelte del legislatore, nell'esercizio dei suoi poteri di apprezzamento della qualità, della misura, della gradualità e dei modi di erogazione delle provvidenze da adottare, rientrino nella sfera della sua discrezionalità, compete alla Corte Costituzionale verificare che esse non siano affette da palese arbitrarietà o irrazionalità, ovvero non comportino una lesione della parità di trattamento o del nucleo minimo della garanzia.
Per tali motivi viene dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’articolo 11, commi 13 e 14, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito, con modificazioni, dall’articolo 1, comma 1, legge 30 luglio 2010, n. 122.
Nonostante tale pronuncia ed il suo tenore, i cittadini italiani non si sono visti riconoscere i suddetti diritti nei mesi successivi e cosi 162 di loro hanno presentato ricorso alla Corte dei diritti dell’uomo di Strasburgo che, semmai ce ne fosse bisogno, ha rincarato la dose, ponendo precisi vincoli: illegittimità del decreto legge d’urgenza e conseguentemente 6 mesi di tempo per stabilire una data inderogabile per i pagamenti.
La vicenda non è definitivamente chiusa; bisogna attendere per vedere se nei prossimi tre mesi lo Stato Italiano decide di far rivedere il caso dalla Suprema Camera e quale data stabilisce per il pagamento degli arretrati e della somma mensile: sono piccole cifre che sommate per circa 60 mila cittadini incidono non poco su un bilancio già abbastanza deficitario della sanità italiana!
Fonte: ilsole24ore - Marianna Pulice, Avvocato

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