L’articolo 322-ter cod. pen. prevede, al primo comma, la confisca per equivalente, cui è prodromico il sequestro di beni di cui il reo ha la disponibilità, e non la proprietà, civilisticamente intesa: non rileva la loro intestazione formale, bensì la situazione di potere di fatto su di essi. La nozione penalistica della proprietà si identifica nella disponibilita' del bene e la cautela del sequestro per equivalente finalizzato alla confisca non presuppone alcuna forma di responsabilità civile (Cass. n. 24530/2013).
Documenti e Approfondimenti
Corte di Cassazione, Penale, Sezione 3, Ordinanza del 05-06-2013, n. 24530
Corte di Cassazione, Penale, Sezione 5, Sentenza del 22-02-2012, n. 6962
Corte di Cassazione, Civile, Sezione 6, Sentenza del 18-04-2012, n. 40597
Corte di Cassazione, Penale, Sezione 3, Sentenza del 10-01-2013, n. 1256
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Fonte: ilsole24ore
Claudio Coratella, avvocato penalista, Name Partner di Coratella Studio legale
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