mercoledì 4 settembre 2013

Autovelox: necessaria la preventiva segnalazione documentata nel verbale di accertamento

Autovelox: necessaria la preventiva segnalazione documentata nel verbale di accertamento

Tribunale Piacenza, sentenza 08.06.2013 (Giuseppina Mattiello)
Il Tribunale di Piacenza, nella sentenza in commento in materia di circolazione stradale, ha affrontato il tema relativo alla possibilità di attribuire fede privilegiata alle dichiarazioni rese in giudizio dall’agente di p.g. verbalizzante circa preventiva segnalazione dell’apparecchio di rilevamento della velocità (preventiva segnalazione resa obbligatoria, con l’entrata in vigore dell’art. 3 del d.l. n. 117 del 2007, conv. nella l. n. 160 del 2007, per tutti i tipi e modalità di controllo effettuati con apparecchi fissi o mobili installati sulla sede stradale).

Ad avviso del giudice, evidenti ragioni di tutela del buon andamento, efficienza, efficacia ed imparzialità dell’azione amministrativa implicano in capo alla amministrazione procedente un correlativo onere di documentazione dell’adempimento di tale obbligo.

Ciò può avvenire mediante la predisposizione, da parte dell’Amministrazione, di appositi moduli prestampati (che rechino l’espressa menzione della presenza o dell’assenza di segnaletica mobile) da compilarsi in occasione della contestazione delle infrazioni.

Nel caso di specie, il modulo notificato, e prodotto in atti, non recava alcuna indicazione circa la presenza o meno di autovelox, e ciò in aperta violazione dell’art. 142 C.d.S., che assume rilevanza anche sotto il diverso e connesso profilo del vizio di motivazione dell’atto.

Ora, osserva il giudice, se l’atto pubblico, non impugnato con querela di falso, non essendo contestabile dalle parti, implica l’inammissibilità delle prove orali contrarie, a fortiori non può essere oggetto di prova orale “integrativa” a mezzo del funzionario autore dell’atto.

Essa, infatti, renderebbe incerto e modificabile in ogni tempo ed al di fuori dei modi e termini di legge il contenuto dell’atto amministrativo, rimuovendo pertanto ogni garanzia del corretto operato della P.A., che si verrebbe a trovare in una posizione di favor priva di addentellati normativi.

Ciò implica, conclude il Tribunale di Piacenza, “che il giudice di prime cure avrebbe dovuto attenersi alle risultanze dell’atto fidefaciente, così concludendo per l’assenza sui luoghi dell’apparecchio di rilevamento della velocità” e conseguente illegittimità del verbale di contestazione impugnato.

(Altalex, 4 settembre 2013. Nota di Giuseppina Mattiello)

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