martedì 17 settembre 2013

Accordo patrimoniale tra coniugi: l’addebito della separazione lo rende nullo

Separazione con addebito per entrambi i coniugi: invalido il patto economico fatto dopo aver superato un periodo di crisi. A stabilirlo è stata la Cassazione con la sentenza n. 10718/13.

Il caso
La Corte di appello confermava la pronuncia di separazione personale tra due coniugi con addebito ad entrambi, ritenendo irrilevanti gli accordi preventivi di natura economica assunti in costanza di matrimonio, all’esito di una fase di conflittualità particolarmente accesa. L’addebito ad entrambi, precisano i giudici di merito, è basato sui tradimenti del marito e sulle reazioni troppo violente, nonché le diverse e prolungate assenze dal domicilio coniugale, di lei. Proprio quest’ultima si rivolge ai giudici di legittimità, che però non riconoscono il carattere vincolante dell’accordo scritto tra i due, che prevedeva un importo mensile in suo favore. La dichiarazione di addebito ad entrambi esclude la vincolatività dell’accordo. Si legge in sentenza, infatti, in merito all’accordo, che «la dichiarazione di addebito e le conseguenze patrimoniali ad esse ex lege riconducibili (art. 156, primo e terzo comma, c.c.) inducono ad escluderne radicalmente la vincolatività». Tuttavia, la donna riesce ad ottenere qualcosa. Si tratta dell’assegno di natura alimentare: anche se la richiesta viene presentata per la prima volta in appello, non può essere qualificata come domanda nuova, «considerata anche la natura degli interessi ad essa sottostanti» (Cass. n. 5977/1996 e 5831/1997).

Fonte: www.dirittoegiustizia.it/La Stampa - Accordo patrimoniale tra coniugi: l’addebito della separazione lo rende nullo

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