lunedì 30 settembre 2013

Via alla pensione anticipata: i chiarimenti del Ministero e le istruzioni dell’INPS

   
Con l’emanazione della recente circolare INPS n. 119 del 1^ agosto 2013 e del messaggio INPS n. 12997 del 12 agosto 2013, si è quasi completata la struttura e definizione del quadro normativo e amministrativo, riguardante i cosiddetti pensionamenti “anticipati”, istituiti nell’ordinamento previdenziale italiano dall’art. 4 (co. da 1 a 7) della legge 28 giugno 2012, n. 92 (c. d. “Decreto sviluppo”) e dal successivo “Decreto sviluppo bis”.

Lo scorso giugno il Ministero del Lavoro aveva già dettato, con apposita circolare (la n. 24 del 19 giugno 2013), le prime istruzioni operative della nuova tipologia prevista dalla riforma Fornero, che proprio per le sue caratteristiche è stata anche denominata “prepensionamento a carico delle aziende”. Invero il provvedimento – che si applica ai datori di lavoro con più di quindici dipendenti (computando, in analogia con quanto previsto con riferimento ad altri istituti, i dipendenti di qualunque qualifica, ad esclusione degli apprendisti, dei lavoratori con contratto di inserimento lavorativo o con contratto di reinserimento) e interessa esclusivamente i soggetti prossimi al pensionamento ed in particolare coloro che matureranno i requisiti minimi per la pensione (a carico dell’INPS, incluse le gestioni ENPLAS e INDAP) entro quattro anni successivi alle cessazione del rapporto – pur presentando vantaggi per tutte e tre le parti in causa (il lavoratore potrà evitare i disagi conseguenti di una difficile ricollocazione presso altre aziende, il datore di lavoro avrà la possibilità di effettuare il turn over dei propri dipendenti immettendo “forze fresche”  nella compagine produttiva e  l’ordinamento previdenziale eviterà il ripetersi dell’increscioso fenomeno dei lavoratori c. d. “esodati”) resta principalmente a carico del datore di lavoro. Quest’ultimo infatti, come contropartita all’uscita anticipata dei dipendenti più “anziani”, dovrà sobbarcarsi il non indifferente onere di assicurare ai lavoratori interessati dalla procedura una prestazione corrispondente all’importo della pensione (c. d. assegno di quiescenza), che spetterebbe loro in base alle regole vigenti, nonché quello relativo alla contribuzione figurativa del lavoratore fino al raggiungimento effettivo del diritto al pensionamento (momento a partire dal quale inizierà l’erogazione definitiva della pensione da parte dell’INPS e terminerà la prestazione garantita dall’azienda). Lo stesso datore dovrà inoltre farsi carico del costo della fideiussione bancaria necessaria per la copertura degli impegni che assumerà nei confronti dell’INPS.

In tutto avrà a disposizione tre possibili procedure.

L’incentivo all’esodo mediante accordo aziendale si compone di un accordo a formazione progressiva tra la parte datoriale e quella delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative in azienda e della successiva adesione da parte del dipendente. L’accordo sarà vincolante solo se accettato dagli interessati, per cui la cessazione del rapporto sarà frutto di una risoluzione consensuale.

L’accompagnamento alla pensione è previsto anche nell’ambito di procedure di mobilità (ex art. 4 e 24 della L. 223/91), laddove il criterio di scelta sarà però dato dalla prossimità al raggiungimento dei requisiti per il pensionamento. In virtù della finalità della norma, volta a consentire una uscita anticipata dal mercato del lavoro, e come espressamente stabilito dal comma 7-ter, ai lavoratori licenziati in base all’accordo non si applicherà il diritto di precedenza nelle nuove assunzioni effettuate dal medesimo datore di lavoro nei sei mesi successivi al licenziamento. Per il resto la procedura seguirà l’iter naturale con l’unica differenza che il licenziamento darà luogo in tal caso non alla mobilità, bensì alla corresponsione della prestazione di importo pari al trattamento di pensione fino a quel momento maturato.

Tale prestazione sostituisce il diritto all’ASPI e conseguentemente fa venir meno l’obbligo al versamento del contributo di compartecipazione al finanziamento della stessa. Per questa fattispecie è inoltre prevista la possibilità per il datore di recuperare le somma pagate ai sensi dell’art. 5, comma 4, della 223/1991, mediante conguaglio dei contributi dovuti all’INPS. A ben vedere, pertanto, si tratta di disposizioni che semplificano la fase di fuoriuscita del personale più anziano - a fronte di una procedura ex articoli 4 e 24 della legge 223 molto più complessa e ricca di tortuosi e articolati passaggi - senza, peraltro, sfavorire i lavoratori, per i quali si lasciano inalterate tutte le garanzie.

L’ultima fattispecie si riferisce agli accordi, relativi al personale dirigente, sottoscritti con le associazioni sindacali stipulanti il contratto collettivo di lavoro di categoria, indipendentemente dalla rappresentatività delle stesse presso il datore di lavoro coinvolto. Se si prescinde da tale precisazione, la fattispecie sembra in tutto e per tutto analoga a quella relativa all’accordo con incentivo all’esodo (ossia la prima ipotesi prevista dalla norma), e dunque anche in questo caso si darà luogo, con l’adesione del lavoratore all’accordo siglato, ad una risoluzione consensuale.


Ora, la richiamata circolare l’INPS fornisce le indicazioni per l’accesso alla prestazione prevista dalla riforma Fornero a favore dei lavoratori i cui trattamenti sono a carico delle gestioni pensionistiche dell’INPS, con esclusione delle gestioni ex INPDAP ed ex ENPALS, per le quali si fa riserva di successivi interventi.


Preliminarmente il datore di lavoro dovrà presentare alla sede INPS competente l’accordo sindacale stipulato nell’ambito del quale dovrà essere evidenziato il numero dei dipendenti coinvolti. Seguirà il rilascio di un apposito codice PIN con il quale sarà possibile effettuare tutte le operazioni online. In particolare si dovrà comunicare l’elenco dei lavoratori effettivamente interessati nonché la stima dell’impegno complessivo utile per la determinazione dell’importo della fideiussione che, così come richiesto dalla legge, le società dovranno presentare a garanzia degli impegni assunti. L’accordo potrà inoltre stabilire il coinvolgimento di lavoratori che raggiungeranno il requisito per il pensionamento anticipato lungo un periodo pluriennale (e non solo annuale).


La prestazione è calcolata alla data di accesso, senza considerare la contribuzione figurativa versata in futuro dal datore di lavoro. Al pensionamento definitivo, l’INPS procederà nuovamente al calcolo della pensione sulla base delle condizioni e della normativa allora in vigore. Qualora applicabile, la prestazione è anche soggetta alla riduzione prevista dalla riforma Monti-Fornero nei casi di pensionamento antecedenti ai 62 anni di età. La pensione non è soggetta a perequazione e non è reversibile.


Con il successivo messaggio 12997 pubblicato il 12 agosto 2013, l’INPS rende inoltre disponibile le istruzioni ed il modello che i datori di lavoro devono utilizzare per presentare all’istituto di previdenza l’accordo sottoscritto con i sindacati. Si tratta di un documento molto semplice in cui, oltre alle generalità, il datore di lavoro deve indicare la data di verbale di accordo, la data di inizio e fine della validità dell’accordo, il numero di lavoratori interessati oltre ad allegare l’accordo stesso. In caso di aziende che hanno sedi contributive presso più sedi INPS, l’accordo deve essere presentato alla struttura che gestisce la matricola aziendale principale.

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fonte: Danilo Vitali e Michela Bignami, Studio Legale Avv. Danilo Vitali/ilsole24ore/Via alla pensione anticipata: i chiarimenti del Ministero e le istruzioni dell’INPS

Domani scatta l’aumento dell’Iva Benzina più cara di 1,5 centesimi

L’incremento dal 21 al 22% per cento Codacons: una stangata che arriverà a costare fino a 349 euro a famiglia.

Una raffica di rincari scatterà domani in tutti i settori per effetto dell’aumento dell’Iva dal 21 al 22%. Una stangata, denuncia il Codacons, che arriverà a costare fino a 349 euro a famiglia su base annua, ma che potrebbe avere ricadute ben più ampie per le tasche degli italiani, se si tiene conto degli arrotondamenti dei listini e dell’aumento dei prezzi dei prodotti trasportati. “Una lunga serie di beni subirà domani un incremento dei listini con conseguenze pesantissime sui consumi - ha affermato il presidente Carlo Rienzi - In base alle nostre stime, per effetto della maggiore Iva, gli acquisti delle famiglie registreranno una forte contrazione che potrà raggiungere quota -3% su base annua”. “L’incremento dell’Iva - prosegue - produrrà inoltre una vera e propria ecatombe nel settore del commercio, con ricadute enormi sul fronte occupazionale e sullo stato economico del nostro paese”.

Ultime 24 ore prima del nuovo rincaro dei carburanti. Per effetto del mancato slittamento dell’aumento dal 21 al 22% dell’aliquota ordinaria dell’Iva, infatti, il prezzo raccomandato della benzina salirà di circa 1,5 cent euro/litro, quello del diesel di 1,4 ed il Gpl di 0,7 cent. Anche se l’impatto sui prezzi praticati non dovrebbe essere immediato ma spalmarsi lungo la settimana in funzione della fisiologica rotazione delle scorte.
A ben vedere,spiega Quotidiano Energia, quasi un “vantaggio” per i consumatori visto che la bozza del dl che avrebbe dovuto esaminare il Cdm venerdì prima del precipitare della crisi prevedeva, a copertura del rinvio, un rincaro delle accise sui carburanti di 2 cent al litro per tutto il 2013 e poi di 2,5 fino al 15 febbraio 2015 (assieme ad altre misure fiscali).

Intanto sui mercati prodotti di nuovo in aumento, specie la benzina. Prezzi praticati sul territorio ancora in calo generalizzato, per via delle numerose riduzioni di quelli raccomandati la scorsa settimana.
Ie medie nazionali della benzina e del diesel adesso sono rispettivamente a 1,796 e 1,724 euro/litro (Gpl a 0,813). Le “punte” in alcune aree sono per la “verde” fino a 1,844 euro/litro, il diesel a 1,751 e il Gpl a 0,850.
La situazione più nel dettaglio a livello Paese (sempre in modalità “servito”), secondo quanto risulta in un campione di stazioni di servizio che rappresenta la situazione nazionale per il Servizio Check-Up Prezzi QE, vede il prezzo medio praticato della benzina che va oggi dall’1,778 euro/litro di Eni all’1,796 di Tamoil (no-logo a 1,633). Per il diesel si passa dall’1,716 euro/litro di Eni all’1,724 sempre di Tamoil (no-logo a 1,568). Il gpl infine è tra 0,803 euro/litro ancora di Eni e 0,813 di Q8 (no-logo a 0,753). Ricordiamo che per visionare i valori minimi e massimi dei prezzi medi nazionali (”serviti”) , lo spaccato della situazione nelle 4 macro-aree del Paese e utilizzare la funzione dei grafici interattivi per confronti e analisi personalizzate (temporale, macro-zone e compagnie), occorre accedere a Check-Up Prezzi QE.

Sponde del letto abbassate, paziente cade e muore: infermiera condannata per omicidio colposo

Confermata la sanzione: otto mesi di reclusione. Decisivo è l’addebito della negligenza consistita nel non aver alzato le sponde del letto. Inutile il richiamo al rifiuto opposto dal paziente, facilmente superabile, e al comportamento tenuto dagli operatori sanitari nei turni precedenti (Cassazione, sentenza 21285/13). Principio intangibile: i diritti del paziente. Ma, alle volte, è necessario travalicare quei diritti, ignorare i desiderata del paziente, se davvero si vuole garantirne la sicurezza. Preferibile, in determinate situazioni, operare in maniera rigida, rispettando pedissequamente i propri doveri. Altrimenti i rischi, non solo per il paziente, diventano altissimi. Episodio tragico in un ospedale italiano: un uomo, ricoverato nella struttura di Terapia intensiva coronarica, cade dal proprio letto, e, a distanza di qualche minuto, esala l’ultimo respiro. Fatale la caduta, resa agevole dalla omissione addebitata alla infermiera operativa in quelle ore, ossia non aver provveduto alla «apposizione delle sponde al letto del paziente». Questa omissione costa carissimo all’infermiera, che viene ritenuta colpevole, sia in primo che in secondo grado, di «omicidio colposo», e condannata a 8 mesi di reclusione. Per i giudici di Appello, in particolare, la «apposizione delle sponde» – «intervento non cruento e non invasivo, atto ad evitare, o comunque a diminuire fortemente, il rischio di cadute» – non effettuata dall’infermiera va valutata come «omissione connotata da elevatissima negligenza, in violazione di un chiaro obbligo di protezione gravante sul personale infermieristico del nosocomio a salvaguardia del rischio di caduta cui il paziente si trovò concretamente esposto», come «comprovato dalle condizioni di disorientamento, di agitazione e di confusione mentale» del paziente. E tale ottica, negativa per l’infermiera, viene condivisa anche dai giudici della Cassazione, i quali confermano la condanna per «omicidio colposo». Respinta in maniera netta la linea difensiva proposta dal legale della donna, il quale si è richiamato alle già «precarie condizioni del paziente» e, soprattutto, alle «responsabilità degli operatori sanitari» in servizio nei «turni precedenti» a quello in cui si è verificata, purtroppo, la tragica caduta. Di fronte a tali osservazioni, difatti, la presa in esame del comportamento di altri operatori sanitari non avrebbe comunque potuto portare all’«esclusione» o alla «limitazione» della «colpevolezza» della infermiera, responsabile della «mancata apposizione delle sponde al letto del paziente». Ciò perché ella «era tenuta ad adottare la suddetta misura volta ad evitare il verificarsi di eventi accidentali, peraltro ampiamente prevedibili». E rispetto a questo quadro, aggiungono i giudici, non è plausibile il riferimento al «rifiuto opposto dal paziente», perché «facilmente e doverosamente superabile richiedendo l’intervento del medico di guardia». Evidenti, quindi, la «elevatissima neglienza», la «notevole gravità del reato» e il «rilevantissimo grado di colpa»: confermata in toto, così, la condanna nei confronti dell’infermiera per «omicidio colposo».

Fonte: www.dirittoegiustizia.it /La Stampa - Sponde del letto abbassate, paziente cade e muore: infermiera condannata per omicidio colposo

C’è abuso di autorità anche se il maestro di arti marziali ha rapporti fuori dalla palestra

Un imputato è stato condannato per vari delitti sessuali commessi contro minori dei quali era maestro di arti marziali. Questi ha presentato un ricorso contro la sentenza, imperniato sulla pretesa inapplicabilità dell’art. 609-quater (atti sessuali con minorenne) e delle aggravanti di cui all’art. 61 n.5 e 11 c.p. A suo dire, pur essendo «indubbio che il contatto iniziale di conoscenza tra le parti offese e il ricorrente trae origine dal ruolo di insegnante», i rapporti sessuali si sono sempre verificati «al di fuori di tale contesto e, dunque, quando il rapporto di affidamento risultava cessato, essendosi realizzati non in palestra e nell’orario delle lezioni». Inoltre, ha aggiunto che erano i minori a chiedere per primi di compiere gli atti sessuali ed erano gli stessi a essere liberi di scegliere «il tipo di attività sessuale da compiere» e che egli non ha «mai dovuto abusare della sua qualifica professionale per realizzare i contestati rapporti». Per la Suprema Corte (sentenza 37135/13) il ricorso non merita accoglimento. Secondo i giudici di legittimità, i due motivi esposti dal ricorrente sono relativi alla conformazione fattuale della vicenda, infatti, l’imputato ha prospettato che non vi sia stato abuso derivante della sua posizione di maestro di arti marziali, che siano stati i ragazzi a chiedere e a scegliere le attività sessuali e che queste comunque non siano avvenute durante le lezioni e in palestra. Pertanto, gli Ermellini hanno rilevato l’immediata evidenza della inammissibile natura del motivo rispetto ai limiti della cognizione del giudice di legittimità. Inoltre, la Cassazione ha osservato che correttamente il giudice d’appello ha motivato riguardo a tali profili, illustrando la fattispecie criminosa riconducibile all’art. 609-quater c.p. aggravato ai sensi dell’art. 61 n. 5 e 11 (abuso di autorità) c.p. ed evidenziando il forte coinvolgimento emotivo che l’imputato aveva provocato nei suoi allievi. Per la Cassazione è chiaro che ciò integra anche abuso di autorità, considerate le modalità con cui si sono svolti i vari episodi di rapporto sessuale evincibili già dai dettagliati capi d’imputazione, a nulla rilevando, visto il concreto rapporto configuratosi, che la condotta criminosa non sia stata posta in essere dall’imputato durante le ore delle lezioni e proprio in palestra. Alla luce di ciò, il ricorso è stato dichiarato inammissibile.

Fonte: www.dirittoegiustizia.it /La Stampa - C’è abuso di autorità anche se il maestro di arti marziali ha rapporti fuori dalla palestra

domenica 29 settembre 2013

PROCREAZIONE MEDICALMENTE ASSISTITA – Storica sentenza del Tribunale di Roma – La diagnosi pre-impianto è ammissibile

Tribunale Civile di Roma, Provvedimento Giudice Donatella Galterio del 26.09.13.
(commento di Giorgio Vaccaro, avvocato, esperto in mediazione familiare 27 settembre 2013)

In accoglimento del ricorso ex art. 700, è ammissibile sottoporsi al procedimento di “procreazione medicalmente assistita” effettuando la diagnosi pre - impianto per impiantare solo gli embrioni sani, rispetto alla patologia di cui sono portatrici le parti, oltre i casi di infertilità e sterilità, uniche eccezioni previste dalla norma.

In questi casi è necessaria la disapplicazione dell’art. 4 della Legge nr.40/2004, in conformità alla pronuncia della CEDU sul caso specifico ed alla interpretazione costituzionalmente orientata degli articoli 13 e 14 della sopra richiamata legge nazionale.

Il Tribunale di Roma, Sezione famiglia, con il provvedimento in esame porta, nuovamente, il Diritto a svolgere la sua funzione naturale : quella di rendere ragione ad una domanda di “giustizia  concreta” formulata in questo caso per difendere il diritto a divenire genitori !

Il caso in commento, è di quelli che superano il contesto più propriamente giuridico e richiede al giudicante una sensibilità ed una competenza che tenga conto, con un opera certosina, sia del  valore  “umano del caso de quo” che, nell’opera ermeneutica, del peso di tutti gli elementi sia del diritto nazionale, con l’analisi della specifica Legge che regola la materia della “fecondazione in vitro”, sia del Diritto europeo, come la Convenzione dei Diritti dell’Uomo, sia infine il portato precettivo della Sentenza emessa dalla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, sulla medesima questione.

In buona sostanza, come ben evidenziato dalla stampa nazionale, il Giudice di Roma ha ritenuto necessario operare la “disapplicazione” dei limiti posti dall’art. 4 della Legge nr. 40 del 2004 (che ricordiamo recita “il ricorso alle tecniche di procreazione medicalmente assistita è consentito solo quando sia accertata l’impossibilità di rimuovere altrimenti le cause impeditive della procreazione ed è comunuqe circoscritto ai casi di sterilità o di infertilità inspiegate documentate da atto medico, nonché ai casi di sterilità ed infertilità da causa accertata e certificata da atto medico”) giungendo a dichiarare il “buon diritto” dei ricorrenti, (che sono coppia non sterile né inferitile, ma solo portatrice sana di “fibrosi cistica” patologia trasmissibile con la procreazione) di sottoporsi ad un procedimento di procreazione assitita, così superando i limiti normativi nazionali, operando una previa corretta scelta ed “impiantando” esclusivamente gli embrioni sani, rispetto alla patologia da cui sono affette le parti, ordinando di conseguenza alla ASL competente di “eseguire i suddetti trattamenti”.

È stato così superato, iussu judici, il rifiuto, sino ad ora, legittimamente opposto dalla Dirigente Responsabile  del Centro di procreazione assistita che, sulla base della lettura meramente testuale della legge, aveva escluso la praticabilità  della domanda presentata dalla coppia di ottenere la “diagnosi genetica pre-impianto”, semplicemente non risultando la coppia affetta da “sterilità”.

Un tale, importatissimo, risultato interpretativo, che apre la strada alla soluzione di tanti altri dolorosi calvari per coronare il desiderio di divenire genitori, si giunge seguendo il filo logico giuridico percorso dall’innovatore giudice romano.

Dalla lettura della parte motiva, infatti, si rileva come esista “per le coppie che siano ammesse alla Procreazione Medica Assistita (PMA) non solo il diritto alla diagnosi degli embrioni, che non può che essere finalizzata all’impianto, ma altresì il diritto di rifiutare gli embrioni malati”.

Rileva più precisamente, sul punto il magistrato : “è attraverso la suddetta diagnosi che viene pertanto tutelato, tanto il diritto all’autodeterminazione dei soggetti coinvolti, quanto, al contempo, il diritto alla salute della futura gestante, essendo innegabile che gli embrioni affetti da gravi patologie genetiche, possano seriamente determinare una prosecuzione patologica della gravidanza o causare un aborto spontaneo, compromettendo l’integrità fisica e psichica della donna”.

Per altro nella legge 40/2004 non è rivenibile alcun divieto o preclusione ad una forma di “selezione pre-impianto” posto che il divieto esistente, previsto dalla lettera del 3 comma dell’art. 13  è circoscritto con precisione rispetto “ ad ogni forma di selezione” degli embrioni e dei gameti per fini eugenetici, ma al contrario vien fatta salva la facoltà di operare una selezione per finalità diagnostiche e terapeutiche.

Da questa analisi, logicamente prima che costituzionalmente “orientata”, non può che discendere, per il giudicante, un evidente parallelismo con i diritti, ormai quesiti al nostro ordinamento, e garantiti proprio alla donna, dalla norma che ha inserito la specifica tutela della “persona della madre” nel procedimento per l’interruzione della gravidanza; prevedendo la possibilità, “esclusiva” per la “gestante”, di procedere all’interruzione della gravidanza laddove il parto o la maternità comportino un serio pericolo per la sua salute fisica o psichica, ed in relazione a previsioni di anomalie o malformazioni del concepito, anche dopo il decorso dei primi 90 giorni.

Nel caso de quo la coppia ricorrente ha poi fornito al Tribunale un ulteriore vaglio, quello rilevantissimo compiuto dalla Sentenza della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, che leggendo la loro vicenda ha concluso con la pronuncia del 28 Agosto 2012 (sul ricorso nr. 54270/10) con la quale è stata sancita la “irragionevolezza” del divieto imposto dall’art. 4 della legge nazionale che preclude l’accesso alla PMA alle coppie non affette da “sterilità o infertilità”, laddove proprio “l’ordinamento italiano permette di ricorrere all’aborto terapeutico nei casi in cui il feto sia affetto da patologie di particolare gravità quale la fibrosi cistica”.

La CEDU ha infatti, ovviamente, dovuto rilevare come “non si comprenda lo scopo della proibizione considerato che l’aborto ha conseguenze sicuramente più gravi della selezione dell’embrione succesivamente alla PDG, sia per il nascituro che si trova in stato di formazione più avanzato, sia  per i genitori ed i  particolare per la donna”.

La valenza immediata e precettiva della Sentenza europea al caso concreto, è stata poi felicemente ed positivamente motivata dalla pronuncia in esame, che ha operato un’attenta disamina delle precedenti sentenze, giungendo a richiamare l’interessante Sentenza della Cassazione Penale, la nr. 32678 del 12 luglio 2006 (che nel concreto sanzionava una condanna in contumacia) in forza della quale si può sancire l’immediata portata “della valenza diretta per il caso concreto” di una sentenza della Corte europea.

Ed in forza della quale si può ben sostenere come la Cassazione abbia posto in principio di diritto, nella vicenda che regolava, attribuendo alla sentenza Cedu il valore di “un vero e proprio ulteriore grado di giudizio, dotato della forza di vincolare il giudice investito delle stesso processo”.

Non paga del rilievo dato alla sentenza europea, intervenuta nel caso del quo, il giudice della capitale ha inteso, per non lasciare alcun profilo di dubbio in merito all’attenzione ed alla correttezza della propia pronuncia, analizzare, nella parte finale delle motivazioni, anche l’ulteriore validazione della lettura delle norme esistenti e della possibilità di intepretarle, disapplicandole, seguendo la “corretta lettura, costituzionalmente orientata degli articoli 13 e 14 della stessa legge” superando così “ogni preclusione afferente alla selezione ed alla diagnosi pre-impianto prodromica alla stessa procreazione medicalmente assistita”.

Concludendo non v’è alcun modo per considerare, meritevole di tutela, il limite imposto dalla mera lettera della norma nazionale che abbia ad escludere dalla PDG e dalla successiva PMA una coppia che abbia una grave patologia ereditaria, trasmissibile per via procreativa anche se la mesima coppia non  abbia i requisiti di sterilità od infertilità richiesti per sottoporsi al trattamento medico.

La salute della donna e del nascituro sono valori “assoluti” ed ormai ben possono considerarsi tutelati dalla migliore giurisprudenza nazionale ed europea.

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fonte: ilsole24ore/PROCREAZIONE MEDICALMENTE ASSISTITA – Storica sentenza del Tribunale di Roma – La diagnosi pre-impianto è ammissibile

venerdì 27 settembre 2013

Avvocati “mediatori di diritto” ma con obbligo di formazione

Avvocati mediatori di diritto sì, ma con obbligo di formazione. In sede di conversione del decreto “del fare”, accogliendo il parere della Commissione giustizia, è rimasta per gli avvocati la qualifica di “mediatori di diritto”, ma anche per loro la formazione e l’aggiornamento rappresentano un obbligo per iscriversi e per mantenere l’iscrizione presso un organismo di mediazione.

Il decreto legge 69/2013 aveva reintrodotto nel nostro ordinamento la categoria dei “mediatori di diritto”, aggiungendo all’articolo 16 del decreto 28/2010 il comma 4-bis che prevedeva, appunto, che tutti gli avvocati iscritti all’albo fossero mediatori di diritto. Secondo la previsione poi modificata, dunque, gli avvocati iscritti all’albo avrebbero avuto diritto al titolo di mediatore a prescindere da qualsiasi formazione specifica in materia di mediazione, gestione dei conflitti e negoziazione. La scelta aveva suscitato numerose perplessità tra coloro che si occupano di mediazione anche in considerazione delle differenti scelte che il nostro Legislatore aveva operato in passato su questo stesso punto. Il riconoscimento di una categoria di mediatori di diritto era già stato sperimentato nel nostro ordinamento con l’introduzione della conciliazione societaria, ma era stato poi superato in favore di una formazione specifica come requisito caratterizzante l’esercizio della professione di mediatore.

Cosa cambia dopo la conversione del decreto "del fare" 69/2013

In sede di conversione del Dl 69/2013 la previsione è rimasta, ma si è arricchita di un nuovo contenuto, per cui ora la norma prevede che «Gli avvocati iscritti all’albo sono mediatori di diritto. Gli avvocati iscritti ad organismi di mediazione devono essere adeguatamente formati in materia di mediazione e mantenere la propria preparazione con percorsi di aggiornamento teorico-pratici a ciò focalizzati, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 55 del codice deontologico.» La scelta, dunque, è stata quella di affiancare a un titolo “di diritto” un obbligo di competenza e formazione: come questi due aspetti dovranno essere regolamentati non viene però precisato dalla norma stessa, il che non consente un’immediata e agevole interpretazione.

Per meglio comprendere il contenuto della norma e le perplessità che permangono, appare opportuno ripercorrere i diversi interventi legislativi che hanno via via disciplinato i requisiti di formazione dei mediatori.

La formazione dei mediatori: tutti gli interventi legislativi
Quando negli Anni ’90 si è cominciato a parlare di conciliazione in Italia (fino al decreto 28 si parlava, infatti, di “conciliazione” e non di “mediazione”), i futuri conciliatori, ai quali non era richiesto il possesso di un certo titolo di studio ovvero l’aver svolto un determinato percorso professionale, si formavano presso le Camere di commercio che istituivano percorsi formativi ad hoc, aventi a oggetto lo studio delle caratteristiche dei procedimenti Adr, le tecniche di comunicazione e gestione dei conflitti.

Con la riforma del diritto societario, che aveva introdotto appunto la conciliazione societaria - istituto poi abrogato - erano stati previsti criteri di accesso al ruolo di Conciliatore assai più rigidi e titolo di studio ed esperienza professionale diventarono addirittura alternativi rispetto alla formazione specifica.
Il Legislatore, preoccupandosi della possibile complessità delle situazioni giuridiche ed economiche che accompagnavano i conflitti societari, aveva stabilito requisiti rigidi ed elevati per chi avesse voluto ricoprire quel ruolo, privilegiando le competenze giuridiche ed economiche rispetto a quelle in materia di mediazione. Così il Dlgs 5/2003 aveva previsto che potessero svolgere l’attività di conciliatori:
- professori universitari in materie giuridiche o economiche;
- professionisti iscritti ad albi professionali nelle stesse materie da almeno 15 anni;
- magistrati in quiescenza.

In alternativa, potevano diventare conciliatori coloro che possedevano, oltre a una laurea in materia giuridico o economica, una formazione specifica acquisita partecipando a corsi di formazione tenuti da enti pubblici, università o enti privati accreditati in base ai requisiti previsti nello stesso decreto legislativo. L’indicazione alternativa di titoli e formazione specifica non mancò di sollevare perplessità, non essendo, in realtà, i due aspetti equivalenti.

Con il regolamento attuativo del decreto legislativo 28/2010 veniva fatta una scelta ancora differente. Scomparsa ogni qualifica di diritto legata alla pregressa esperienza professionale, acquisiva ampio spazio il requisito della formazione specifica. Questa scelta appariva in linea con la stessa direttiva 52/2008 che, all’articolo 4, prevede espressamente che gli Stati membri incoraggino la formazione iniziale e successiva dei mediatori. La normativa, tutt’ora in vigore, ha stabilito anzitutto che requisito minimo per accedere ai corsi, e ottenere la qualifica di mediatore, sia il possesso di una laurea triennale ovvero l’iscrizione a un albo o collegio professionale. Mentre il percorso formativo specifico e obbligatorio ha durata di almeno 50 ore, suddivise tra teoria e pratica, e termina con una valutazione teorico-pratica.
I corsi devono avere a oggetto, tra le altre, le seguenti materie:
- normativa nazionale, comunitaria e internazionale in materia di mediazione e conciliazione;
- metodologie delle procedure facilitative e aggiudicative di negoziazione e di mediazione e relative tecniche di gestione del conflitto e di interazione comunicativa, anche con riferimento alla mediazione demandata dal giudice;
- forma, contenuti ed effetti della domanda di mediazione e dell’accordo;
- compiti e responsabilità del mediatore.
Particolari competenze e requisiti di formazione specifici sono poi richiesti a coloro che desiderano iscriversi negli elenchi dei mediatori che si occupano di controversie nascenti da rapporti di consumo e da rapporti internazionali.


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Carceri: telefonate detenuto-avvocato oltre il limite se urgenti

   Corte di cassazione - Sezione I penale - Sentenza 21 maggio-26 settembre 2013 n. 40011

Il direttore di un carcere può «autorizzare i detenuti a effettuare conversazioni telefoniche con i propri difensori al di là dei limiti numerici indicati, sempre che il detenuto rappresenti, anche sommariamente, motivi di urgenza o di particolare rilevanza». A sottolinearlo è la prima sezione penale della Cassazione (sentena 21 maggio-26 settembre 2013 n. 40011), accogliendo un ricorso presentato dal ministero della Giustizia contro una decisione del magistrato di sorveglianza dell'Aquila.

 Il magistrato di sorveglianza aveva accolto il ricorso di un detenuto riconoscendogli il diritto di «effettuare colloqui telefonici con il proprio difensore senza le limitazioni al numero di colloqui» previste nel regolamento penitenziario. Secondo il magistrato abruzzese, «non compete all'Amministrazione alcun potere di valutazione discrezionale della richiesta di colloqui telefonici con il difensore», che devono essere consentiti «a semplice richiesta». Di tutt'altro parere i giudici della Suprema Corte, secondo i quali le conversazioni telefoniche tra detenuto e avvocato «impegnano inevitabilmente per il loro svolgimento scelte di gestione tecnica degli impianti, di cui l'Amministrazione penitenziaria non può non farsi carico attraverso appositi provvedimenti autorizzatori».

Dunque, si legge nella sentenza depositata oggi in Cassazione, «l'esercizio del diritto di corrispondenza telefonica con il difensore deve necessariamente trovare un contemperamento nelle esigenze di tutela della collettività esprimibile con l'esercizio di un potere di controllo da parte degli organi preposti su soggetti condannati, senza che sia prospettabile - concludono i giudici di piazza Cavour - il pericolo di nocumento alle strategie difensive del condannato, a cui é fatto carico unicamente di una concisa e sintetica indicazione delle ragioni sottese alla richiesta di colloquio, neanche oggetto di comunicazione all'autorità giudiziaria, e non anche dei dettagli delle scelte difensive da fare o valutare unicamente al difensore». Il magistrato di sorveglianza dell'Aquila, sulla base del principio di diritto enunciato dalla Cassazione, dovrà
riesaminare il caso. (AGI)

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fonte: ilsole24ore/Carceri: telefonate detenuto-avvocato oltre il limite se urgenti

Sopraelevazione di 1,40 metri: è nuova costruzione

La sopraelevazione altera la sagoma in altezza dell’immobile: l’intervento non integra una ricostruzione ma una nuova costruzione. Lo ha affermato la Corte di Cassazione con la sentenza 21000/13.

Il caso
Il proprietario di un immobile conveniva in giudizio il proprio vicino di casa, che aveva realizzato una sopraelevazione del proprio edificio, per sentirlo condannare alla demolizione dello stesso, in quanto oggetto di nuova costruzione realizzata in violazione della distanza di 10 metri dal confine. La ricostruzione rispetta il principio di riallineamento orizzontale dei corpi edilizi contigui? La richiesta, tuttavia, non veniva accolta dai giudici di merito, i quali rilevavano che il perimetro dell’edificio non era stato modificato, e che «le opere realizzate dal convenuto dovevano essere qualificate alla stregua di una semplice ristrutturazione, senza alterazione del preesistente confine». Questo perché, secondo i giudici, la sopraelevazione era da considerarsi legittima essendo stato semplicemente innalzato il muro in aderenza a quello comune già sopraelevato in precedenza dall’attore. La parte soccombente, quindi, si rivolge ai giudici di Cassazione, che si rifanno ad un consolidato orientamento di legittimità. Nello specifico – si legge in sentenza - «nell’ambito delle opere edilizie, si ha semplice ristrutturazione ove gli interventi, comportando modificazioni esclusivamente interne, abbiano interessato un edificio nel quale sussistano le componenti essenziali, quali i muri perimetrali, le strutture orizzontali, la copertura». Si parla, invece, di ricostruzione nel caso in cui dell’edificio preesistente siano venute meno tali componenti, e «l’intervento si traduca nell’esatto ripristino delle stesse», senza alcuna variazione delle dimensioni. Infine – spiegano gli Ermellini – si verte in ipotesi di nuova costruzione in presenza di aumenti del perimetro o del volume. Nessuna compensazione tra volumi aggiunti ed eliminati: si tratta di nuova costruzione. Nel caso di specie, pertanto, l’avvenuta realizzazione di una sopraelevazione non consente di ricondurre le opere eseguite nel paradigma normativo della semplice «ricostruzione». L’intervento praticato, infatti, non si è tradotto nel fedele ripristino delle strutture precedenti, di conseguenza «la semplice constatazione della variazione, in altezza, della originaria sagoma del fabbricato, è sufficiente a rendere l’intervento edilizio di cui trattasi non inquadrabile nella nozione di ricostruzione».

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giovedì 26 settembre 2013

Collare elettrico per addestrare il cane: è maltrattamento

Assolutamente illegittimo il ricorso a uno strumento che, attraverso scosse ‘azionate’ dal padrone con un telecomando a distanza, provoca dolore ed effetti collaterali, come la paura, nell’animale. Secondo alcuni, tale apparecchiatura è utile per l’addestramento, ma per la giustizia italiana è solo un modo per maltrattare il cane.

Il caso
Disponibile online, pubblicizzato assai, proposto a prezzi variabili e talora anche recuperabile in ‘offerta’ (ad esempio, su un sito di vendite in Internet). Eppure è da considerare ufficialmente vietato. Di cosa si parla? Del cosiddetto ‘collare elettrico’, o ‘collare d’addestramento’, da impiegare, secondo alcuni ‘teorici’, per ‘indirizzare’ il proprio cane. Ma, in realtà, da considerare, senza alcun dubbio, come strumento di tortura per l’animale. (Cassazione, sentenza 38034/13). Decisivo è il ritrovamento di un cane, che vaga «incustodito sulla pubblica via»: a richiamare l’attenzione è il suo collare, che risulta essere un «collare elettronico». Caratteristiche dell’apparecchio? Produrre scosse di varia intensità sul collo dell’animale, ovviamente su input del padrone con un apposito telecomando a distanza, per «reprimere», sempre secondo i ‘teorici’, «comportamenti molesti». Ma questa strumentazione – di vago richiamo medievale... – è da considerare assolutamente vietata, almeno in Italia. Per questo motivo, il padrone dell’animale viene condannato – su decisione del Giudice per le indagini preliminari – per aver detenuto il cane «in condizioni incompatibili con la sua natura, e produttive di gravi sofferenze». Ad avviso dell’uomo, però, è stato trascurato un particolare importante: il collare elettrico, «se utilizzato correttamente», è «necessario per un utile addestramento dell’animale, provocandogli solo una lieve molestia».L’obiezione proposta dal padrone del cane, però, viene respinta in maniera netta dai giudici della Cassazione, i quali ribadiscono, a chiare lettere, che «il collare elettronico» è da considerare «certamente incompatibile con la natura del cane». Perché l’«addestramento», che si presume di poter così realizzare, è «basato esclusivamente sul dolore» e «incide sull’integrità psico-fisica del cane, poiché la somministrazione di scariche elettriche per condizionarne i riflessi ed indurlo, tramite stimoli dolorosi, ai comportamenti desiderati produce effetti collaterali quali paura, ansia, depressione ed anche aggressività». ome si può parlare, allora, di «addestramento»? Piuttosto, è logico considerare gli «effetti» del ricorso al collare elettrico sul «comportamento dell’animale» come «maltrattamento» in piena regola. Proprio per questo, è da confermare la condanna nei confronti dell’uomo, così come decisa dal Giudice per le indagini preliminari.

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Esalazioni maleodoranti da una stalla, condannato il proprietario: 50 euro di ammenda

Il reato è quello previsto dall’art. 674 c.p., getto pericoloso di cose, che punisce chiunque molesti persone versando cose in luoghi di pubblico transito, anche con emissioni di gas, vapori o fumo. L’evento del reato consiste nella molestia, che prescinde dal superamento di eventuali limiti previsti dalla legge, essendo sufficiente il superamento del limite della normale tollerabilità ex art. 844 c.c.. Con la sentenza 20748/13, la Cassazione ha confermato la responsabilità penale dello stalliere. L’art. 674 c.p., getto pericoloso di cose, punisce con l’arresto fino ad 1 mese o con l’ammenda fino a 216 euro, «chiunque getta o versa, in un luogo di pubblico transito o in un luogo privato ma di comune o di altrui uso, cose atte a offendere o imbrattare o molestare persone, ovvero, nei casi non consentiti dalla legge, provoca emissione di gas, di vapori o di fumo, atti a cagionare tali effetti». Il Tribunale ha riconosciuto colpevole di tale contravvenzione, sanzionandolo con 50 euro di ammenda, un uomo, per aver mantenuto in pieno centro un capanno, per ricovero di animali, dal quale fuoriuscivano odori sgradevoli atti ad offendere il vicinato. La Corte di Cassazione, chiamata a decidere, dichiara inammissibile il ricorso dell’uomo, perché proponente una mera rivalutazione dei fatti, a fronte di una motivazione logica e coerente Ricorda infatti che l’evento del reato consiste nella molestia «che prescinde dal superamento di eventuali limiti previsti dalla legge, essendo sufficiente il superamento del limite della normale tollerabilità ex art. 844 c.c.». Se manca la possibilità di accertare obiettivamente l’intensità di tali emissione, il giudizio circa il superamento della normale tollerabilità può essere eseguito sulla base delle dichiarazioni di testimoni. Il Tribunale ha correttamente ritenuto superata tale soglia, sulla base di quanto riferito dal proprietario dell’immobile contiguo: esalazioni maleodoranti, insetti molesti e «trasporto di sterco con mezzi alla buona, sino a lambire i balconi della casa e la biancheria stessa». Ciò è stato confermato anche dai funzionari dell’ASL e dell’Ufficio Ecologia e Sanità del Comune, che hanno evidenziato «condizioni igieniche scadenti, assenza di zanzariere e di strutture deputate al deposito di rifiuti zootecnici». Peraltro, a seguito di tale sopralluogo, il Sindaco aveva ordinato di dismettere l’allevamento.  Di fronte all’inottemperanza del proprietario, si era poi proceduto a sequestro.

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Tenore di vita elevato? Il contribuente deve provare la ricchezza accumulata nel tempo

Due coniugi ricevevano un avviso di accertamento per il recupero delle maggiori imposte IRPEF e ILOR. La CTR – adita sulla questione – confermavano la legittimità dell’avviso avendo riscontrato che le gravi irregolarità e le forti incongruenze contabili e fiscali accertate, nonché, i dati oggettivi evidenziati quali l’elevato tenore di vita tenuto dai contribuenti, inducevano a ritenere legittima la rettifica del reddito operata dall’Ufficio, anche perché i ricorrenti non erano riusciti a fornire idonea prova contraria. I coniugi ricorrevano in Cassazione denunciando l’insufficienza della motivazione della sentenza in quanto i giudici – a loro parere – non avevano adeguatamente esaminato la documentazione dalla quale risultava un notevole accumulo di ricchezza conseguito negli anni precedenti al periodo oggetto di contestazione, tale da giustificare il tenore di vita rilevato nel corso delle indagini. La Suprema Corte – con la sentenza n. 21994 del 25 settembre 2013 – ha accolto il motivo presentato dai contribuenti affermando che i giudici di merito non avevano preso in considerazione la documentazione addotta dalle parti sulla base della quale sarebbe derivata la prova che “il maggior reddito accertato sulla base di indici di capacità contributiva rilevati dall’Ufficio (possesso di autovetture ed abitazioni) era giustificato dalla disponibilità di capitale accumulato in anni precedenti, si è limitato a negare la produzione di qualsiasi idonea prova contraria senza supportare tale apodittica statuizione con sufficienti argomentazioni”.

Fonte: http://fiscopiu.it/news/tenore-di-vita-elevato-il-contribuente-deve-provare-la-ricchezza-accumulata-nel-tempo/La Stampa - Tenore di vita elevato? Il contribuente deve provare la ricchezza accumulata nel tempo

Allo stadio vietate le magliette inneggianti al Duce

Corte di cassazione - Sezione VI penale - Sentenza 25 settembre 2013 n. 39860
   
Off limit le magliette inneggianti al Duce allo stadio e in qualsiasi altro luogo dove si pratica lo sport. La Cassazione, con la sentenza 39860/2013, ha così convalidato la multa di 2280 euro nei confronti di un tifoso di hockey di Bolzano che si era presentato al palazzetto dello sport con una maglietta raffigurante il Duce con scritte dell'ideologia fascista. In primo grado C. P. era stato condannato a due mesi con le attenuanti generiche per avere fatto uso di simboli nazisti. La condanna è stata convertita in pena pecuniaria.

Contro la doppia condanna, la difesa del tifoso si è rivolta alla Cassazione, sostenendo che "indossare una maglietta o altro capo di abbigliamento con scritte e simbologie del partito fascista non può integrare reato" e che, in ogni caso, non si intendeva "discriminare" né "offendere". La Prima sezione penale ha convalidato il giudizio d'appello e ha sottolineato che "correttamente e con discorso giustificativo compiuto ed immune da vizi denunciati, la corte territoriale ha ritenuto la configurabilità della contravvenzione contestata, tenuto conto del luogo di consumazione del fatto e dell'occasione in cui è stata posta in essere la condotta".

Sintetizza la Cassazione che "l'essersi presentato esibendo la maglietta con scritte e simboli inneggianti al regime fascista e ai valori dell'ideologia fascista integra la condotta di comportamenti vietati".

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fonte: ilsole24ore/Allo stadio vietate le magliette inneggianti al Duce

Venti giorni di reclusione per il gavettone contro gli schiamazzi

Corte di cassazione - Sezione VI penale - Sentenza 25 settembre 2013 n. 39869

Rischia una severa condanna chi, esasperato, si lascia andare alla 'giustizia fai da te’ lanciando dell'acqua sui responsabili di schiamazzi in strada sotto la sua finestra. La sesta sezione penale della Cassazione, con la sentenza 39869/2013, ha confermato la condanna inflitta a un 75enne che, ad Ischia, aveva «sversato dall'alto della propria finestra acqua lurida sui clienti del locale notturno» situato sotto il suo appartamento, perché ormai intollerante agli schiamazzi e alla musica ad alto volume proveniente dalla discoteca (priva di autorizzazione comunale e di insonorizzazione) e dalla pedana allestita all'ingresso del locale.

L'uomo era stato condannato dai giudici del merito a venti giorni di reclusione (pena sospesa) e al risarcimento danni in favore del gestore della discoteca, che l'imputato, secondo l'accusa, aveva apostrofato con minacce ed insulti. I giudici del merito avevano ritenuto l'uomo responsabile del reato di «esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza alle persone», ed egli, nel suo ricorso in Cassazione, aveva rilevato di essersi trovato in una situazione di impotenza «avendo vanamente più volte sollecitato l'intervento dei vigili urbani e delle forze dell'ordine per denunciare l'irregolare andamento del locale pubblico».

La Suprema Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso dell'imputato, rilevando, nella sentenza depositata oggi, che egli «disponeva di strumenti giuridici per far valere le proprie ragioni, in luogo di farsi giustizia da solo, dinanzi a comportamenti suscettibili di assumere anche rilevanza penale». Legittimo anche il risarcimento danni alla parte civile «che dalla condotta criminosa» dell'imputato «ha subito un danno diretto - concludono i giudici di ‘Palazzaccio’ - in termini di immagine (e connessa riduzione dei potenziali clienti) dell'esercizio pubblico».

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fonte: ilsole24ore/Venti giorni di reclusione per il gavettone contro gli schiamazzi

Per il cittadino residente all’estero valida la notifica presso la ditta

Corte di cassazione - Sezione I civile -Sentenza 25 settembre 2013 n. 21896
   
La notifica per l’udienza prefallimentare al cittadino italiano residente all’estero è valida se eseguita presso la sede della ditta individuale ritenuta domicilio della parte. Lo ha stabilito la Corte di cassazione con la sentenza 21896/2013.

La Suprema corte ha dunque stabilito il seguente principio di diritto: “È valida la notificazione del decreto di convocazione e del ricorso per l’udienza prefallimentare al cittadino italiano residente all’estero, qualora eseguita presso la sede della ditta individuale dello stesso, come risultante dalla visura camerale, situata in Italia, ove ritenuta dal Giudice del merito quale domicilio della parte, sulla base di accertamento di fatto che, ove adeguatamente motivato, è sottratto al controllo di legittimità”.
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fonte: ilsole24ore/Per il cittadino residente all’estero valida la notifica presso la ditta

mercoledì 25 settembre 2013

Acquista un’auto a GPL, ma l’impianto non è a norma: l’oggetto del contratto non è rispettato

Chi acquista un’autovettura alimentata a GPL lo fa con l’evidente scopo di risparmiare sui costi del carburante e oggetto dell’acquisto è proprio un’auto alimentata a GPL, non un’auto in quanto tale. È quanto si evince dalla sentenza della Cassazione 20996/13.

Il caso
Una signora aveva convenuto una società per sentirla condannare al pagamento del prezzo per la sostituzione dell’impianto di alimentazione a GPL della propria autovettura - vendutale dalla società stessa -, nonché ai danni per essere stata costretta a sostenere i maggiori costi derivanti dall’alimentazione a benzina. La convenuta aveva eccepito decadenza, prescrizione e esonero da responsabilità – come da liberatoria sottoscritta dall’attrice - e, nel merito, la buona fede - stante la revisione da parte del precedente proprietario -. In appello, era stata dichiarata prescritta l’azione nei confronti della società. Infatti, secondo i giudici territoriali, poiché l’attrice non aveva articolato alcun mezzo istruttorio per dimostrare di aver contestato il vizio prima, il Giudice di Pace avrebbe dovuto accogliere l’eccezione preliminare della convenuta e non configurare l’"aliud pro alio", come invece aveva fatto. Contro tale decisione, la parte attrice originaria ha proposto ricorso in Cassazione, denunciando erronea considerazione dell’intervenuta prescrizione, col quesito se «la vendita di veicolo alimentato a GPL, carente di collaudo, possa soggiacere alle specifiche limitazioni dell’art. 1495 c.c. (termini per l’esercizio dell’azione di garanzia) oppure sia applicabile l’art. 1453 (risolubilità del contratto per inadempimento) trattandosi di aliud pro alio». Per la Suprema Corte il ricorso merita accoglimento. Oggetto dell’acquisto non è una autovettura in quanto tale, ma una alimentata a GPL. Secondo gli Ermellini, non è condivisibile la motivazione della sentenza impugnata, secondo cui non sarebbe prospettabile l’ipotesi di aliud pro alio, in quanto l’attrice aveva chiesto i danni per i maggiori costi derivanti dall’utilizzazione a benzina, implicitamente ammettendo che il mancato collaudo dell’impianto per GPL non le aveva impedito l’utilizzo dell’auto. Piazza Cavour, invece, ha affermato che chi acquista un’autovettura alimentata a GPL lo fa con l’evidente scopo di risparmiare sui costi del carburante. Pertanto, essendo pacifico che l’impianto non era omologato e non poteva più esserlo, veniva meno la specifica utilità insita nell’acquisto ed era irrilevante che il mezzo poteva essere utilizzato a benzina. Da qui, la cassazione della sentenza con rinvio.

Fonte: www.dirittoegiustizia.it /La Stampa - Acquista un’auto a GPL, ma l’impianto non è a norma: l’oggetto del contratto non è rispettato

Rimborso di crediti d’imposta: recuperabili i costi delle garanzie del contribuente

Capita frequentemente che le imprese maturino posizioni creditorie consistenti nei confronti del Fisco.

La situazione è frequente, dato che il sistema impositivo prevede numerosi casi in cui il contribuente è tenuto ad effettuare versamenti d’imposta di natura temporanea soggetti a conguaglio periodico.

Il caso tipico è quello dell’IVA, che riguarda in particolar modo le imprese esportatrici: non applicandosi IVA sulle esportazioni, non hanno modo di recuperare le imposte versate ai propri fornitori attraverso la compensazione dell’IVA che normalmente graverebbe sulle vendite.

Si tratta dunque di posizioni creditorie fisiologiche, tanto che la legge tributaria (per l’IVA: l’art. 3-bis del DPR 633/1972) prevede che l’erario esegua il rimborso del credito d’imposta risultante dalla dichiarazione annuale entro soli tre mesi dalla sua presentazione.

L’erario eroga il rimborso dietro presentazione di una fidejussione bancaria o assicurativa di un importo superiore al credito stesso (deve comprendere anche gli ipotetici interessi) e di durata triennale a garanzia dell’eventuale restituzione che dovesse essere disposta nel caso si rivelasse indebito.

Oltre al problema di ottenere tali garanzie bancarie o assicurative (specie nell’attuale periodo di crisi, ed in particolare con le difficoltà spesso insormontabili che possiamo immaginarci quando il creditore è straniero e non ha rapporti con banche o assicurazioni italiane), l’impresa deve sostenere un costo non indifferente.

 L’impresa si trova così a sostenere un doppio onere: uno di natura tributaria che si aggiunge alle imposte normalmente dovute, ed uno finanziario perché si riduce la propria capacità di credito per finanziare la sua gestione operativa. Il tutto, a ben vedere, in una situazione che nella sostanza è esattamente rovesciata: è’ l’impresa che ha forzosamente finanziato lo stato, e che riscontra difficoltà ingiustificate nella riscossione del proprio credito.

Lo “Statuto del contribuente” (l. 212/2000) prevede espressamente che lo stato debba rimborsare il costo per il rilascio di fidejussioni richieste dall’amministrazione finanziaria finalizzate ad ottenere la sospensione di un pagamento, una rateazione od un rimborso, laddove venga definitivamente accertato  che il pagamento non era dovuto ovvero che il rimborso spettasse. La norma demanda al Ministero delle Finanze il compito di emanare un regolamento attuativo per la sua applicazione.

 I rimborsi di tali spese vengono negati dall’Agenzia delle Entrate ritenendo che tale disposizione abbia soltanto natura “programmatica”. Tale posizione si fonderebbe sulla circostanza che il MEF non ha ancora adottato – a distanza di 13 anni – il regolamento attuativo. Insomma: il debitore non rimborsa perché lui stesso non ha stabilito le modalità del rimborso…

 Di diverso avviso la Cassazione, la quale, con sent. 19751 del 28/8/2013, ha precisato che il diritto al rimborso del costo delle fidejussioni sorge direttamente sulla base della legge, mentre il regolamento attuativo si sarebbe dovuto occupare soltanto degli aspetti organizzativi ed esecutivi per l’erogazione dei rimborsi.

La sentenza appare condivisibile e coerente con i precedenti da essa stessa richiamati (sent. 14024/2009): il mancato riconoscimento del rimborso di tali oneri si risolverebbe, a parere di chi scrive, in una ulteriore tassazione a carico dei contribuenti che, non per “colpa loro”, si ritrovano in una posizione creditoria nei confronti dello stato, penalizzandoli ingiustamente rispetto ad altri.

Quanto alle modalità ed ai termini per chiedere il rimborso, proprio in mancanza del decreto attuativo, si applicano le regole generali. Vale a dire: formulare apposita istanza all’Ufficio competente presso il quale venne presentata la fidejussione (Equitalia? Agenzia delle Entrate?) entro gli ordinari termini di prescrizione civilistica (10 anni), decorrenti da quando il credito è divenuto esigibile (data della decadenza della azione accertatrice). Il che apre un orizzonte temporale piuttosto ampio: considerato che i termini di decadenza sono normalmente di 5 anni dalla data in cui si è originato il credito, il 31 dicembre 2013 scadrebbe il termine per ottenere il rimborso delle fidejussioni prestate a garanzia dei crediti sorti nell’anno 1998.

Tuttavia la prescrizione va verificata puntualmente in relazione alle circostanze del caso specifico (tipo di imposta, accertamenti divenuti definitivi in epoca definitiva o anteriore rispetto all’anno di decadenza ordinario per effetto di contenziosi, riapertura termini pregressi di decadenza per effetto di segnalazioni inoltrate all’autorità giudiziaria, etc).
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fonte: ilsole24ore/Rimborso di crediti d’imposta: recuperabili i costi delle garanzie del contribuente

Omicidio colposo commesso da soggetto minorenne e perdono giudiziale

FATTO
Il Tribunale per i Minorenni di Bari aveva in primo grado dichiarato non luogo a procedere, per concessione del beneficio del perdono giudiziale, nei riguardi di M.F., per il reato di omicidio colposo. I genitori del minore decidevano, poi, di ricorrere in appello, in quanto, nonostante la concessione del perdono giudiziale, non ravvedevano gli estremi di una condotta penale in quella che il loro figlio aveva posto in essere all’epoca dei fatti. M.F., infatti, aveva, in maniera sprovveduta, sottratto un autocarro alla disponibilità del nonno, vi si era posto alla guida, e vi aveva trasportato un amico e il fratello M.G. A causa della velocità non prudenziale e della scarsa perizia il minore alla guida perdeva il controllo del veicolo, con conseguente ribaltamento dell’autocarro; il fratellino veniva sbalzato fuori dell’abitacolo, riportando nell’immediatezza serissime lesioni, per le quali purtroppo decedeva dopo alcune ore presso il pronto soccorso nel quale era stato trasportato d’urgenza.
L’iter logico seguito dal collegio del GUP minorile barese era fondato sulla presunta evidenza di un nesso eziologico tra l’incauta guida dell’autocarro e la morte del fratellino dell’imputato. In realtà i genitori avevano accusato il personale sanitario del Pronto Soccorso di non aver eseguito in tempo determinati esami diagnostici che avrebbero prontamente palesato la rottura della milza in M.G., poi in effetti deceduto. Pertanto i giudici di primo grado, stante anche la drammaticità dell’evento e l’impatto dello stesso sulla psiche del minore imputato, per il peso di una tale responsabilità per il resto della propria vita, che avrebbe certamente condizionato lo sviluppo ulteriore della personalità, decisero per il male minore, ovvero il perdono giudiziale.
Il ragionamento che, invece, il difensore del minore imputato aveva in animo era dimostrare che tale nesso eziologico fosse da scartare a priori, stante la sentenza penale di primo grado, ancorché non passata in giudicato, con cui veniva condannato per colpa medica il personale medico di Pronto Soccorso. Pertanto, il difensore non riteneva accettabile una sentenza che, sebbene non desse luogo a un rinvio a giudizio, tuttavia non liberava l’assistito minorenne dalla responsabilità penale. E ricorreva in appello, ove otteneva esaudimento delle ragioni del proprio assistito.


DIRITTO
La sentenza di proscioglimento per concessione del perdono giudiziale presuppone a tutti gli effetti di legge una valutazione di colpevolezza dell’imputato minorenne; infatti il primo comma dell’art. 169, che disciplina l’istituto in esame, enuncia quale limite edittale per la concessione del perdono giudiziale quello di una pena non superiore nel massimo a due anni di reclusione ovvero non superiore nel massimo a una pena pecuniaria di ero 1.549. Va da sé che si tratta non già di pena edittale, bensì di pena applicabile in concreto, in caso contrario l’istituto vedrebbe seriamente compromesso il proprio raggio di applicazione. Il giudice, qualora la pena applicabile in concreto possa rientrare nel detto limite, si avvale dell’art. 169 se, attraverso una valutazione prognostica (relazione del servizio sociale minorile, relazione del servizio sociale del comune di residenza del minore, nucleo familiare, valutazioni in ambito scolastico) e diagnostica (eventuale approfondimento del profilo psicologico del minore) ipotizza che il minore possa in futuro astenersi dalla commissione di altri reati, affini o diversi a quello per cui risulta imputato.
La sentenza di perdono giudiziale, ancorché sentenza di proscioglimento, tuttavia produce in sé taluni effetti pregiudizievoli: a) iscrizione nel casellario giudiziale sino al compimento del 21.mo anno di età; b) valutazione della sentenza tra i precedenti penali e giudiziari; c) possibilità per la parte offesa (cui nel processo penale minorile per legge è preclusa la possibilità di costituirsi parte civile) di ricorrere al tribunale ordinario in sede civile per chiedere il ristoro dei danni patiti.
Per tale ragione evidentemente la difesa di M.F. non ha ritenuto opportuno doversi accontentare di una sentenza di non luogo a procedere che, d’altro canto, ne dichiarava la responsabilità penale ai sensi dell’art. 589 del codice penale.



CONCLUSIONI
Il presidente del collegio GUP in sede minorile, all’atto dell’apertura, chiede ai difensori degli imputati se vi sia o meno il consenso alla definizione in questa fase. Per coloro i quali non frequentano abitualmente le aule penali minorili, tale quesito posto dal magistrato viene sovente confuso con la richiesta di ammissione al giudizio abbreviato ex art. 438 del codice di procedura penale. Il detto consenso, in realtà, apre il varco alla fruizione da parte dell’imputato minorenne di taluni istituti tipici del processo penale minorile, quali il perdono giudiziale, l’ammissione alla sospensione del processo per ammissione alla messa alla prova e l’irrilevanza del fatto. Evidentemente la difesa nel caso di specie aveva fatto affidamento su una sentenza di non luogo a procedere nei riguardi del proprio assistito sulla base di formule più favorevoli, quali quella del non aver commesso il fatto o perché il fatto non costituisce reato. Pertanto, tale fiducia avrà fatto prestare consenso alla definizione della causa nella fase GUP. Infatti, qualora tale consenso non fosse stato prestato, il GUP avrebbe avuto come unica strada quella del rinvio a giudizio dinanzi al collegio del dibattimento. In fase di dibattimento sarebbe stato più agevole dimostrare l’assoluta mancanza di nesso eziologico tra evento e decesso, cosa che poi in effetti è avvenuta in appello, ove i giudici hanno assolto con formula piena M.G. dall’accusa di omicidio colposo, dichiarando non luogo a procedersi per il reato di lesioni colpose in quanto per tale reato l’azione penale non poteva essere iniziata per difetto di querela. La caparbietà delle difesa che non si è accontentata di un istituto che viene presentato nel quadro penale minore alla stregua di un beneficio, ha fatto sì che il proprio assistito non patisse i richiamati effetti pregiudizievoli, quali l’iscrizione nel casellario giudiziale sino al compimento del 21.mo anno di età e valutazione della sentenza tra i precedenti penali e giudiziari.

fonte: ilsole24ore/Omicidio colposo commesso da soggetto minorenne e perdono giudiziale

Il gestore risponde del furto se manca l’avviso ‘parcheggio non custodito’

Corte di cassazione - Sezione III civile - Sentenza 24 settembre 2013 n. 21831
24 settembre 2013

Documenti e Approfondimenti
Approfondimento del 24-09-2013 - Corte di cassazione - Sezione III civile - Sentenza 24 settembre 2013 n. 21831
   
In caso di furto dell’auto, il diritto dell’assicurazione di rivalersi sulla società che gestisce il “parcheggio non custodito” ed automatizzato (autorizzato dal comune, in prossimità di grossi nodi di interscambio), dipende dalla esposizione o meno dell’avviso al di fuori dell’area. Lo ha stabilito la Corte di cassazione, con la sentenza 21831/2013, cassando la sentenza che accoglieva il ricorso dell’assicurazione e rinviando alla Corte territoriale per una nuova decisione che accerti la presenza o meno dell’avviso.

Secondo gli ermellini infatti: “L’istituzione da parte dei Comuni, previa deliberazione della Giunta, di aree di sosta a pagamento ai sensi dell’art. 7, comma 1, lettera f), del Dlgs 30 aprile 1992, n. 285 (codice della strada), non comporta l’assunzione dell’obbligo del gestore di custodire i veicoli su di esse parcheggiati se l’avviso ‘parcheggio incustodito’ è esposto in modo adeguatamente percepibile prima della conclusione del contratto (artt. 1326, primo comma, e 1327 cod. civ.), perché l’esclusione attiene all’oggetto dell’offerta al pubblico ex art. 1336 cod. civ. (senza che sia necessaria l’approvazione per iscritto della relativa clausola, ai sensi dell’art. 1341, secondo comma, cod. civ., non potendo presumersene la vessatorietà )” - che l’ utente può non accettare non essendo privo di alternative (Corte Costituzionale n. 66 del 2005)”.

Conseguentemente “l’univoca qualificazione contrattuale del servizio” - e della prestazione che lo caratterizza: parcheggio senza custodia - “reso per finalità di pubblico interesse, normativamente disciplinate, non consente, al fine di costituire l’obbligo di custodia, il ricorso al sussidiario criterio della buona fede ovvero al principio della tutela dell’affidamento incolpevole sulle modalità di offerta del servizio stesso (quali, ad esempio, l’adozione di recinzioni, di speciali modalità di accesso ed uscita, di dispositivi o di personale di controllo), potendo queste ascriversi all’organizzazione della sosta” - che peraltro, per disposizione normativa innanzi citata, deve esser predisposta in zona esclusa dalla viabilità - sì che la scheda metallica, che consente di immettervi il veicolo, in tal caso è predisposta per misurare il tempo dell’utilizzazione dello spazio, non il controllo di colui che ritira l’auto, così potendone assicurare la custodia”.
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fonte: ilsole24ore/Il gestore risponde del furto se manca l’avviso ‘parcheggio non custodito’

«Mi scappa...», farla in pubblico è di pessimo gusto. Ma ci vuole altro per la sanzione penale

Chiara la ricostruzione dell’episodio, addebitato a un uomo di colore, su segnalazione di un cittadino. Fermo il principio della difesa della pubblica decenza. Ma resta, comunque, da ‘pesare’ la gravità del fatto, anche alla luce del contesto (Cassazione, sentenza 37823/13). Principio assolutamente fermo, nonostante l’evoluzione dei costumi: da tutelare, a prescindere, la pubblica decenza. Ma dalla teoria, comunque, bisogna passare sempre alla pratica... Così, il gesto, assolutamente incivile, di far pipì in pubblico va sempre contestualizzato, anche per ‘pesarne’ davvero la gravità. A dare il ‘la’ alla vicenda giudiziaria è la telefonata di un cittadino alla Questura: così viene ‘segnalato’ un «uomo di colore», ‘beccato’ a urinare «davanti la recinzione delimitante un palazzo». Pronto l’intervento di una pattuglia, che provvede ad identificare l’«autore del fatto». Consequenziale è la condanna a 400 euro di ammenda per «atti contrari alla pubblica decenza»: questa la decisione del Giudice di pace, che ritiene «non necessaria la percezione dell’atto o la visibilità dei genitali». Passaggio, questo, rilevante, soprattutto perché il cittadino, che ha segnalato l’episodio, ha dichiarato, in dibattimento, «di non aver visto le parti intime, né l’espletamento di funzioni corporali». Di fronte alla condanna, seppur lieve, lo straniero sceglie, comunque, di percorrere la strada del ricorso in Cassazione, puntando, soprattutto, sulla «evoluzione dei costumi» per mettere in discussione le valutazioni del Giudice di pace. Allo stesso tempo, viene anche criticata «la indeterminatezza della previsione normativa» che ha portato ad «estendere l’ambito di applicazione della norma a qualsiasi atto contrario al buon comportamento civile e sociale». E, infine, viene denunciata una «violazione di legge» per essere stato «ritenuto sanzionabile penalmente», ex art. 726 c.p., «il comportamento di chi urina in luogo appartato, anche se esposto al pubblico, con l’accorgimento di evitare la visione dei propri organi genitali». A queste osservazioni, però, i giudici della Cassazione rispondono ribadendo che «gli atti contrari alla pubblica decenza ledono il normale sentimento di costumatezza, generando fastidio e riprovazione», come, ad esempio, «l’urinare in luogo pubblico». Ciò a prescindere dal fatto che il gesto ‘incriminato’ «sia stato percepito». Questo punto fermo è, quindi, non discutibile. Eppure, chiariscono i giudici, mettendo in discussione la decisione del Giudice di pace, il richiamo a quel “punto fermo” non può bastare... Perché, viene chiarito, analizzando la vicenda in esame, è necessario «esaminare le modalità» della condotta e «le circostanze di tempo e di luogo», per poi valutare se «il fatto è di particolare tenuità», ossia per ‘pesare’ «l’esiguità del danno o del pericolo che ne è derivato, nonché la sua occasionalità e il grado della colpevolezza» e poter così valutare la legittimità dell’«azione penale». Tutti questi nodi vanno sciolti, prima di decidere sulla posizione dello straniero: per questo, la questione viene riaffidata nuovamente al Giudice di pace.

Fonte: www.dirittoegiustizia.it /La Stampa - «Mi scappa...», farla in pubblico è di pessimo gusto. Ma ci vuole altro per la sanzione penale

martedì 24 settembre 2013

Sparisce la Porsche dal parcheggio: il risarcimento da parte dell’assicurazione libera il proprietario dell’autorimessa

Auto rubata dall’autorimessa, ma l’assicurazione ha già indennizzato la proprietaria, liberando così la società proprietaria dell’autorimessa. E’ quanto emerge dalla sentenza 20617/13 della Cassazione.

Il caso
Gli rubano l’auto, una Porsche, parcheggiata presso l’autorimessa di proprietà di una banca con la quale aveva stipulato un contratto di parcheggio. Così, l’utilizzatore della sportiva propone domanda per ottenere il risarcimento dall’Istituto di credito, pari a 62.500 euro. Risarcimento che viene concesso in primo grado, ma subito annullato dai giudici di appello. È per questo che l’attore propone ricorso per cassazione. Gli Ermellini, dal canto loro, rilevano – come la Corte di appello - che la proprietaria dell’autovettura era la moglie del ricorrente, la quale era stata integralmente indennizzata dalla compagnia assicurativa per una somma pari a 43.200 euro. Da un lato, al marito viene riconosciuta la legittimità ad agire con l’azione di responsabilità derivante dal contratto di parcheggio, trattandosi di azione personale che prescinde dalla proprietà del bene sottratto. Dall’altro, però, si rileva che l’auto era di proprietà della moglie, «la quale soltanto ha subito il relativo danno vedendosi diminuito il proprio patrimonio», mentre nessun danno è derivato al ricorrente «dal furto di un bene che non gli apparteneva». Per queste ragioni, il ricorso viene rigettato.

Fonte: www.dirittoegiustizia.it/: La Stampa - Sparisce la Porsche dal parcheggio: il risarcimento da parte dell’assicurazione libera il proprietario dell’autorimessa

PENALISTI: Il Congresso straordinario a Genova dal 27 al 29 settembre

Riforme della giustizia e nuovo statuto dell'avvocatura. Ruoterà attorno a queste due grandi tematiche il congresso straordinario dell'Unione Camere Penali italiane, a Genova dal 27 al 29 settembre al Centro Congressi del Porto antico della città ligure, dal titolo «Dove eravamo rimasti: l'avvocato penalista tra nuovo statuto e vecchia giustizia». Prima di tutto un confronto sulle riforme della giustizia, sia sul fronte dell'ordinamento costituzionale che su quello del sistema penale in generale, riforme attese e chieste da tempo dalle Camere Penali.

Un tema che è stato al centro di numerosi appelli, antichi e recenti, del Capo dello Stato, appoggiati in pieno dai penalisti. Che faranno anche il punto sulla propria funzione sociale, tra l'altro presentando una ricerca condotta con l'Università di Bologna, e sul nuovo statuto dell'avvocato, con le novità apportate dall'approvazione della riforma forense, anche questa al centro di battaglie tradizionali dell'Ucpi, come quella per la specializzazione, e da ultimo al centro di polemiche in ordine alle società tra avvocati, di cui é scaduta la delega conferita al Governo ad agosto.

Tutti temi al centro del confronto dell'Ucpi con i partecipanti: dal ministro della Giustizia Annamaria Cancellieri, attesa nella mattinata di sabato 28, a numerosi rappresentanti della politica - tra gli altri, la Presidente della Commissione Affari Costituzionali del Senato Anna Finocchiaro, Enrico Buemi, capogruppo Psi nella Commissione giustizia del Senato, e il Presidente della Commissione Affari Costituzionali della Camera, Francesco Paolo Sisto - ai componenti del Csm Guido Calvi, Filiberto Palumbo e Nicolò Zanon, fino al presidente del Cnf Guido Alpa e al segretario Andrea Mascherin. Infine, il dibattito con il presidente dell'Associazione nazionale magistrati Rodolfo Sabelli, che interverrà domenica a conclusione delle tre giornate di lavori.

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Il figlio può spostare l’anziana madre senza autorizzazione

Corte di cassazione - Sezione VI penale - Sentenza 23 settembre 2013 n. 39217
   
Il figlio non commette reato se sposta la residenza dell’anziana madre anche se per ella è stato nominato un amministratore di sostegno. Lo ha stabilito la Corte di cassazione con la sentenza 39217/2013.

Tale condotta infatti non viola l’articolo 650 del Cp che fa riferimento a provvedimenti con cui l’autorità imponga ad una o più persone determinate un particolare condotta, commissiva od omissiva, dettata da contingenti ragioni a tutela di interessi collettivi (id est pubblici) afferenti a scopi di giustizia, sicurezza, ordine pubblico, igiene.

“Ma, se la condotta dell’imputato non è sanzionabile ai sensi dell’art. 650 c.p. - prosegue la sentenza - […] ragioni di completezza di analisi impongono di osservare che la condotta in esame non costituirebbe reato neppure alla stregua della originaria contestazione mossa al F. ai sensi dell’art. 388 co. 2 c.p.”.

Infatti, spiegano i giudici: “Il comportamento dell’imputato che, nella certezza di esaudire la volontà dell’anziana madre (poi deceduta nel 2010) espressa in ambito familiare, l’ha riportata con sé in Sicilia, nella sua terra di origine, non si traduce in alcuna inosservanza penalmente apprezzabile del provvedimento con cui il giudice tutelare ha nominato alla donna un amministratore di sostegno ai sensi dell’art. 404 c.c.”.

fonte: ilsole24ore/Il figlio può spostare l’anziana madre senza autorizzazione

Alcol test, la possibile interazione con un farmaco non è una scriminante

Corte di cassazione - Sezione IV penale - Sentenza 24 settembre 2013 n. 39490

Il tasso alcolemico per decretare il reato di guida in stato di ebbrezza va determinato in base alla quantità effettiva di alcool presente nel sangue senza dunque la possibilità di addurre scusanti o spiegazioni a propria difesa, come quella di aver bevuto poco ma aver assunto un farmaco contenente alcool o comunque capace di alterare i valori normali del sangue. Lo ha stabilito la Corte di cassazione, con la sentenza 39490/2013, rigettando il ricorso di un uomo condannato per guida in stato di ebbrezza.

La difesa aveva eccepito che si sarebbe dovuto tenere conto del medicinale contenente alcool e idoneo dunque ad influire sullo stato di ebbrezza. La tesi secondo i giudici di Piazza Cavour è infondata. “Questa Corte (sentenza n.38793 del 2011) - ricorda infatti la sentenza - ha già precisato che l’art. 186 Cds punisce chiunque si pone alla guida in stato di ebbrezza conseguente all’uso di bevande alcoliche. Il parametro di riferimento adottato dal legislatore per valutare lo stato di ebbrezza non è rappresentata dalla quantità di alcool assunta, bensì da quella assorbita dal sangue, misurata in grammi per litro. Si tratta con tutta evidenza di una presunzione “iuris et de iure”, che porta a ritenere il soggetto in stato di ebbrezza ogni qual volta venga accertato il superamento della soglia di alcolemia massima consentita, senza possibilità da parte del conducente di discolparsi fornendo una prova contraria circa le sue reali condizioni psicofisiche, la sua idoneità alla guida e l’influenza di farmaci”.

“Nella specie - conclude la Corte -, anche ammesso che l’Ansimar possa aver contribuito, sia pure marginalmente e per mera ipotesi, ad innalzare il tasso alcolemico, la responsabilità dell’imputato è correttamente accertata; infatti chi sa di assumere farmaci di tal genere deve astenersi dalla ingestione di alcool e specialmente deve evitare di mettersi alla guida oppure deve controllare con gli appositi test facilmente reperibili in commercio di trovarsi in condizioni tali da non risultare passibile della sanzione penale”.

fonte: ilsole24ore/Alcol test, la possibile interazione con un farmaco non è una scriminante

Sinistro con veicolo non identificato: risarcimento limitato ai danni personali

Cassazione civile , sez. III, sentenza 27.08.2013 n° 19591 (Enrica Maria Crimi)
In caso di sinistro cagionato da veicolo non identificato, la responsabilità del Fondo di garanzia delle vittime della strada, attraverso l'impresa a ciò designata, è limitata ai danni alla persona, non potendo essere in alcun modo riconosciuto il risarcimento del danno alla vettura.

E’ quanto ha stabilito la Corte di Cassazione Civile, sezione III, con la sentenza 27 agosto 2013, n. 19591, richiamando l’art. 19, comma 2, della Legge n. 990 del 1969, sostanzialmente riprodotta nell'art. 283, comma 2, del Codice delle Assicurazioni (Dlgs 209/2005), oggi vigente,

Nella fattispecie, il conducente e il proprietario di un veicolo rimasto coinvolto in un sinistro stradale con altro veicolo datosi alla fuga e rimasto non identificato, citavano in giudizio la Compagnia assicurativa per ottenere il risarcimento dei danni materiali, morali e fisici.

Il conducente infatti, come risultava dalla documentazione medica debitamente prodotta, aveva subito lesioni personali a seguito del sinistro, ma il Giudice di pace aveva respinto la domanda.

Gli attori proponevano appello e il Tribunale di Teramo riformulava la pronuncia condannando la SAI s.p.a. al pagamento del risarcimento a titolo di danno morale e di danno all'autovettura, ritenendo che la C.t.u. riportasse una descrizione dei danni riportati dalla vettura incidentata corrispondenti alla dinamica dell'incidente come descritta, con una probabilità di circa il 60 per cento.

La Fondiaria SAI s.p.a. propone ricorso per Cassazione affidandosi a tre motivi. I primi due motivi, legati all'onere della prova sul fatto che il sinistro si sia verificato per fatto doloso o colposo di altro veicolo e che la denuncia sia stata sporta otto ore dopo il presunto incidente e senza che in essa siano state menzionate le lesioni subite, diagnosticate solo dopo due giorni, vengono dichiarati inammissibili sulla base di quanto già statuito precedentemente dalla giurisprudenza.

In particolar modo, facendo il ricorso riferimento al periodo di vigenza dell'art. 366-bis c.p.c., che imponeva che ciascun motivo di ricorso fosse concluso dalla formulazione di un quesito di diritto e che, in relazione alla censura di vizio di motivazione, venisse fornita chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale si assumeva che la motivazione fosse mancante, insufficiente o contraddittoria, gli Ermellini specificano che il quesito di diritto deve essere formulato in termini tali da costituire una sintesi logico-giuridica della questione, in modo tale che il giudice di legittimità possa enunciare una regula iuris suscettibile di trovare applicazione anche in casi ulteriori rispetto a quello deciso dalla sentenza impugnata. Riportano quanto stabilito dalle Sez. Un., sentenza 11 marzo 2008, n. 6420: “E' inammissibile, perciò, il motivo di ricorso per cassazione il cui quesito di diritto si risolva in un'enunciazione di carattere generale e astratto, priva di qualunque indicazione sul tipo della controversia e sulla sua riconducibilità alla fattispecie in esame, tale da non consentire alcuna risposta utile a definire la causa nel senso voluto dal ricorrente, non potendosi desumere il quesito dal contenuto del motivo o integrare il primo con il secondo.”

Il terzo motivo di ricorso con il quale si lamenta, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), violazione della L. n. 990 del 1969, art. 19 e dell'art. 113 c.p.c., in relazione al tipo di danno per il quale il Tribunale ha riconosciuto il risarcimento, è stato accolto.

Infatti la Suprema Corte ha riscontrato nella sentenza impugnata, una evidente violazione di legge disposta in favore del proprietario del veicolo incidentato, al quale è stato risarcito il danno alla vettura nella misura di Euro 3.181, contravvenendo alla chiara statuizione enunciata nell’art. 19, che prevede che in caso di responsabilità dell'impresa designata dal Fondo di garanzia, il risarcimento sia limitato ai danni personali.


SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE

SEZIONE III CIVILE

Sentenza 17 maggio - 27 agosto 2013, n. 19591

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. UCCELLA Fulvio - Presidente -

Dott. D'ALESSANDRO Paolo - Consigliere -

Dott. TRAVAGLINO Giacomo - Consigliere -

Dott. SCARANO Luigi A. - Consigliere -

Dott. CIRILLO Francesco Maria - rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 4188-2008 proposto da:

FONDIARIA SAI S.P.A. (OMISSIS) (già SAI SOCIETA' ASSICURATRICE INDUSTRIALE S.P.A.), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DELLA CONCILIAZIONE 44, presso lo studio dell'avvocato PERILLI MARIA ANTONIETTA, che la rappresenta e difende giusta delega in atti;

- ricorrente -

contro

D.B., D.C.;

- intimati -

avverso il provvedimento n. 32/2007 del TRIBUNALE DI TERAMO SEZIONE DISTACCATA DI ATRI, depositata il 26/03/2007 R.G.N. 752/00;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 17/05/2013 dal Consigliere Dott. FRANCESCO MARIA CIRILLO;

udito l'Avvocato CARLA SILVESTRI per delega;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SGROI Carmelo che ha concluso per il rigetto del 1 e 2 motivo e accoglimento del 3 motivo di ricorso.

Svolgimento del processo

1. D.C. e D.B., nelle rispettive qualità di conducente e proprietario, citavano a giudizio, davanti al Giudice di pace di Notaresco, la SAI s.p.a., nella qualità di impresa designata ai sensi della L. 24 dicembre 1969, n. 990, art. 19, per chiedere il risarcimento dei danni conseguenti ad un sinistro stradale con un veicolo rimasto non identificato, verificatosi lungo la strada statale 16 in territorio di Roseto degli Abruzzi.

Il Giudice di pace respingeva la domanda.

2. Gli attori proponevano appello e il Tribunale di Teramo, Sezione distaccata di Atri, con sentenza del 26 marzo 2007, in riforma della pronuncia di primo grado condannava la SAI s.p.a. a pagare a D.C. la somma di Euro 1.822 a titolo di danno morale ed a D.B. la somma di Euro 3.181 per danni all'autovettura, il tutto con rivalutazione ed interessi e con compensazione delle spese del grado.

Osservava il Tribunale che il D. aveva provveduto a denunciare il sinistro poche dopo che lo stesso si era verificato e che la Polizia stradale aveva compiuto le verifiche in loco alcuni giorni dopo, sicchè ogni traccia dell'incidente era ormai andata perduta. Dall'espletata c.t.u., però, era emerso un quadro dei danni riportati dalla vettura di proprietà di D.B. compatibili con la dinamica dell'incidente descritta da D. C., sia pure in un ordine di probabilità di circa il 60 per cento. Anche le lesioni refertate a quest'ultimo presso l'ospedale di Atri risultavano compatibili con quanto dal medesimo riferito.

3. Avverso la sentenza d'appello propone ricorso la Fondiaria SAI s.p.a., con atto affidato a tre motivi.

Gli intimati non hanno svolto attività difensiva in questa sede.

Motivi della decisione

1. Con il primo motivo di ricorso si lamenta, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3) e 5), violazione e falsa applicazione della L. n. 990 del 1969, art. 19, lett. a), degli artt. 2054, 2697 e 2700 cod. civ. e dell'art. 116 cod. proc. civ., oltre a vizio di motivazione.

Rileva la società ricorrente che la richiesta di risarcimento avanzata nei confronti del Fondo di garanzia delle vittime della strada non esime il danneggiato dall'onere di provare che il sinistro si è verificato per fatto doloso o colposo di altro veicolo; oltre a questo, il danneggiato è tenuto a collaborare con le autorità competenti, anche con presentazione di denuncia o querela, onde consentire l'identificazione del responsabile.

Nel caso specifico, il D. ha presentato denuncia otto ore dopo il presunto incidente, fornendo alla Polizia la propria versione dell'accaduto. L'accertamento dei danni riportati dalla vettura, analogamente all'ispezione dei luoghi, sono stati svolti solo una settimana dopo, tanto che il verbale della Polizia da conto della sostanziale impossibilità di ricostruire la dinamica dell'incidente.

Anche la relazione del c.t.u. nominato nel giudizio di primo grado, poi, si presenta in termini altamente dubitativi, in quanto pone in evidenza che i danni patiti dalla vettura erano compatibili con l'urto contro un altro mezzo, ma anche con l'urto contro un ostacolo fisso.

Il motivo è supportato dai seguenti quesiti di diritto:

nell'ipotesi di sinistro cagionato da veicolo non identificato costituisce onere probatorio a carico del danneggiato la dimostrazione della presenza e della condotta colposa o dolosa del conducente dell'altro veicolo rimasto sconosciuto.

L'efficacia di piena prova fino a querela di falso di un verbale di accertamento di un incidente stradale redatto da organi di polizia sussiste riguardo ai meri giudizi valutativi espressi dal pubblico ufficiale redigente.

La c.t.u. costituisce un mezzo di prova o uno strumento di valutazione della prova già acquisita agli atti.

In ogni caso, la c.t.u. può essere intesa come un mezzo sostitutivo dell'onere della prova incombente sulla parte.

La presunzione di pari responsabilità ex art. 2054 cod. civ. è applicabile anche nel caso di sinistro cagionato da veicolo non identificato".

2. Con il secondo motivo di ricorso si lamenta, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), violazione e falsa applicazione degli artt. 2043 e 2697 c.c..

Si rileva, a sostegno, che la sentenza del Tribunale ha riconosciuto che le lesione riportate da D.C. sono perfettamente compatibili con l'evento dannoso in questione. In realtà, invece, il D. si è recato presso gli uffici della Polizia stradale circa otto ore dopo l'accaduto, senza fare menzione alcuna delle lesioni asseritamente subite; solo due giorni dopo egli è andato all'ospedale di Atri dove gli è stato diagnosticato un trauma contusivo pregresso al gomito destro e la presenza di un corpo estraneo nell'occhio sinistro. Osserva la società ricorrente che un simile referto, per di più redatto due giorni dopo il presunto incidente, non può costituire prova dell'esistenza di un danno alla salute conseguente al fatto per cui è causa, mancando la prova del nesso di causalità.

Il motivo è supportato dal seguente quesito di diritto:

"il danneggiato da incidente stradale deve fornire la prova, oltre che dell'esistenza del danno lamentato, anche del nesso di causalità tra tale danno ed il comportamento doloso o colposo del danneggiante, cioè della riconducibilità del danno al fatto del danneggiato".

3. Rileva il Collegio che il presente ricorso si colloca, ratione temporis, nel periodo di vigenza dell'art. 366-bis cod. proc. civ., il quale imponeva che ciascun motivo di ricorso fosse concluso dalla formulazione di un quesito di diritto e che, in relazione alla censura di vizio di motivazione, venisse fornita chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale si assumeva che la motivazione fosse mancante, insufficiente o contraddittoria.

3.1. La giurisprudenza di questa Corte ha chiarito che il quesito di diritto deve essere formulato in termini tali da costituire una sintesi logico-giuridica della questione, così da consentire al giudice di legittimità di enunciare una regula iuris suscettibile di ricevere applicazione anche in casi ulteriori rispetto a quello deciso dalla sentenza impugnata. E' inammissibile, perciò, il motivo di ricorso per cassazione il cui quesito di diritto si risolva in un'enunciazione di carattere generale e astratto, priva di qualunque indicazione sul tipo della controversia e sulla sua riconducibilità alla fattispecie in esame, tale da non consentire alcuna risposta utile a definire la causa nel senso voluto dal ricorrente, non potendosi desumere il quesito dal contenuto del motivo o integrare il primo con il secondo (Sez. Un., sentenza 11 marzo 2008, n. 6420). Il quesito di diritto deve essere risolutivo del punto della controversia e non può risolversi nella richiesta di declaratoria di un'astratta affermazione di principio da parte del giudice di legittimità (sentenza 3 agosto 2007, n. 17108); esso, infatti, dovendo assolvere alla funzione di integrare il punto di congiunzione tra la risoluzione del caso specifico e l'enunciazione del principio giuridico generale, non può essere meramente generico e teorico, ma deve essere calato nella fattispecie concreta, per mettere la Corte in grado di comprendere dalla sua sola lettura l'errore asseritamente compito dal giudice di merito e la regola applicabile (sentenza 7 marzo 2012, n. 3530).

3.2. Quanto, invece, alle censure di cui all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), questa Corte ha in più occasioni rilevato l'inammissibilità della censura di omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione per mancata formulazione del cd. quesito di fatto, in ossequio alla ratio che sottende la disposizione indicata, secondo cui la Corte di legittimità deve essere posta in condizione di comprendere, dalla lettura del solo quesito, quale sia l'errore commesso dal giudice di merito (sentenza 18 novembre 2011, n. 24255). Tale motivo di ricorso per cassazione, perciò, deve contenere un momento di sintesi omologo al quesito di diritto, costituente una parte che si presenti a ciò specificamente e riassuntivamente destinata, che ne circoscriva puntualmente i limiti in maniera da non ingenerare incertezze in sede di formulazione del ricorso e di valutazione della sua ammissibilità (Cass., S.U., 18 giugno 2008, n. 16528, seguita, fra le altre, di recente, dalle sentenze 4 dicembre 2012, n. 21663, e 18 dicembre 2012, n. 23363).

4. Alla luce dei criteri ora richiamati, i primi due motivi di ricorso sono inammissibili.

Essi, infatti, contengono, in relazione alle censure di violazione di legge, quesiti che non sono tali, poichè si risolvono nella formulazione di domande la cui risposta è ovvia in senso affermativo, ma che non sono di alcuna utilità ai fini della decisione, perchè non valgono a scardinare la motivazione della sentenza impugnata. Tali quesiti, in realtà, mascherano una richiesta di riesame del merito che è evidentemente preclusa in sede di legittimità, alla luce della giurisprudenza di questa Corte secondo cui in tema di responsabilità derivante da sinistri stradali, l'apprezzamento del giudice di merito in ordine alla ricostruzione delle modalità di un incidente ed al comportamento delle persone alla guida dei veicoli in esso coinvolti si concreta in un giudizio di mero fatto, che resta insindacabile in sede di legittimità quando sia adeguatamente motivato ed immune da vizi logici e da errori giuridici, e ciò anche per quanto concerne il punto relativo alla prova liberatoria di cui all'art. 2054 cod. civ. (sentenza 10 agosto 2004, n. 15434, ribadita dalle sentenze 23 febbraio 2006, n. 4009, e 25 gennaio 2012, n. 1028).

Quanto alla censura in termini di vizio di motivazione, manca del tutto il necessario momento di sintesi idoneo a circoscrivere il punto sottoposto al giudice di legittimità.

5.1. Con il terzo motivo di ricorso si lamenta, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), violazione della L. n. 990 del 1969, art. 19 e dell'art. 113 cod. proc. civ., in relazione al tipo di danno per il quale il Tribunale ha riconosciuto il risarcimento.

La sentenza impugnata, infatti, contravvenendo al chiaro dettato del menzionato art. 19, ha riconosciuto non solo il risarcimento dei danni alla persona, ma anche di quelli alla vettura, mentre il testo della legge prevede, in caso di responsabilità dell'impresa designata dal Fondo di garanzia, che il risarcimento sia limitato ai danni personali.

5.2. Il motivo è fondato.

La sentenza impugnata, infatti, con evidente violazione di legge, ha disposto in favore di D.B., nella qualità di proprietario del veicolo incidentato, il risarcimento del danno alla vettura nella misura di Euro 3.181.

Alla luce del chiaro testo della L. n. 990 del 1969, art. 19, comma 2, invece, in caso di sinistro cagionato da veicolo non identificato la responsabilità del Fondo di garanzia delle vittime della strada, attraverso l'impresa a ciò designata, è limitata ai danni alla persona, sicchè non poteva in alcun modo essere riconosciuto il risarcimento del danno alla vettura. Simile disposizione, tra l'altro, è stata sostanzialmente riprodotta nel D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209, art. 283, comma 2, oggi vigente.

6. In conclusione, vanno dichiarati inammissibili il primo ed il secondo motivo di ricorso, mentre va accolto il terzo.

La sentenza impugnata è cassata per quanto di ragione e, poichè non sono necessari, sotto questo profilo, ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito, ai sensi dell'art. 384 c.p.c., comma 2, rigettando la domanda di risarcimento danni all'autovettura proposta da D.C. e D.B..

La sentenza d'appello, peraltro, va confermata sotto il profilo della compensazione integrale delle spese. Quanto al giudizio di cassazione, D.B., siccome soccombente in riferimento all'odierna decisione, deve essere condannato al pagamento delle medesime, liquidate in conformità ai soli parametri introdotti dal D.M. 20 luglio 2012, n. 140, sopravvenuto a disciplinare i compensi professionali.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibili il primo ed il secondo motivo di ricorso, accoglie il terzo, cassa la sentenza impugnata per quanto di ragione e, decidendo nel merito, rigetta la domanda di risarcimento dei danni all'autovettura proposta da D.C. e D.B.; compensa integralmente le spese del giudizio di appello; condanna D.B. al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi Euro 1.500, di cui Euro 200 per spese, oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile, il 17 maggio 2013.

Depositato in Cancelleria il 27 agosto 2013.

fonte: altalex.com/Sinistro con veicolo non identificato: risarcimento limitato ai danni personali

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