venerdì 30 agosto 2013

Illecito amministrativo del singolo, ma spese di ripristino a carico di tutti i condomini

 Illecito amministrativo del singolo, ma spese di ripristino a carico di tutti i condomini

Le spese per i lavori, deliberate per porre rimedio ad un illecito amministrativo di un condomino, sono a carico di tutti i condomini, almeno fino a quando non sia stata accertata la responsabilità del singolo (Cassazione, sentenza 10053/13).

Il caso
Una condomina si rivolge al Tribunale chiedendo l’annullamento o la nullità di 3 delibere assunte dagli altri condomini, convenuti in giudizio. Tuttavia, sia in primo che in secondo grado, le domande venivano rigettate; la donna così si rivolge alla Cassazione. Quest’ultima rigetta il ricorso. La Cassazione sottolinea che i lavori di rifacimento del tetto di un immobile di proprietà comune, deliberati per porre rimedio ad un precedente intervento sul tetto medesimo, realizzato ponendo in essere un illecito amministrativo – nella fattispecie con l’innalzamento del colmo del tetto – e che ripartisce le spese tra tutti i condomini secondo i millesimi di proprietà, anziché accollandole esclusivamente a chi, tra i comproprietari, vi aveva dato causa mediante l’approvazione dell’opera iniziale, non rende la delibera stessa nulla. Questo perché «fino a quando il singolo condomino non abbia riconosciuto la propria responsabilità o essa non sia stata accertata in sede giudiziale, l’assemblea, nel deliberare sulla ricostruzione o sulla riparazione delle parti comuni, abbia il potere di ripartire le relative spese secondo le regole generali», fermo restando, comunque, il diritto di tutti i condomini di agire, singolarmente o per mezzo dell’amministratore, «contro il condomino ritenuto responsabile, per ottenere il rimborso di quanto anticipato». Gli Ermellini, infine, hanno chiarito la questione del termine per la convocazione, ricordando il principio secondo cui «anche nell’ipotesi di cosiddetto piccolo condominio, composto di due soli partecipanti, per la convocazione dell’assemblea dei condomini, come della comunione generale, non sono prescritte particolari formalità», anche se è necessario che «tutti i partecipanti siano stati posti in grado di conoscere l’argomento della deliberazione per cui la preventiva convocazione costituisce requisito essenziale per la sua validità».

Fonte: www.dirittoegiustizia.it

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