giovedì 22 agosto 2013

Cibo inadatto al consumo umano: lo Stato può informare i cittadini anche se non c’è pericolo per la salute

Cibo inadatto al consumo umano: lo Stato può informare i cittadini anche se non c’è pericolo per la salute

L’art. 10 del regolamento n. 178/2002 deve essere interpretato nel senso che esso non osta a una normativa nazionale che consente di informare i cittadini riportando la denominazione dell’alimento e dell’impresa sotto la cui denominazione o ragione sociale l’alimento è stato prodotto o trasformato o immesso sul mercato, nel caso in cui l’alimento in questione, pur non essendo dannoso per la salute, sia inadatto al consumo umano. Con una recente sentenza la Corte di Giustizia ha deciso la causa C-636/11.

Il caso
Una società tedesca attiva nel settore della trasformazione e distribuzione di carne di selvaggina viene sottoposta ad una ispezione. Le analisi hanno portato alla conclusione che gli alimenti in questione erano inadatti al consumo umano e, pertanto, «a rischio» secondo il regolamento n. 178/2002. Il Ministero bavarese per la tutela dell’ambiente, della salute e dei consumatori avvisa la società di avere l’intenzione di informare i cittadini circa il risultato dell’ispezione. Questa si oppone, proponendo di avvisare i propri clienti della possibilità di cambiare i prodotti con alcune alterazioni sensoriali, ma comunque non dannosi per la salute. Il Ministero esce ugualmente con il proprio comunicato: «analisi condotte hanno rivelato che i campioni di carne prelevati dalle partite indicate di seguito emanavano un odore rancido, mefitico, di muffa o acido. In sei dei nove campioni di carne analizzati era già iniziato il processo di putrefazione. La società è tenuta a ritirare la carne appartenente alle partite citate che sia ancora in commercio». Ancora, con un comunicato simile, estendendo il ritiro dal commercio di altri prodotti, specifica che «se comportino anche rischi per la salute, lo diranno le analisi microbiologiche in corso». La società dichiara lo stato di insolvenza, ogni rischio alla salute viene così escluso, ma chiede il risarcimento danni per la campagna denigratoria, sostenendo che l’art. 10 del regolamento CE n. 178/2002 afferma che solo «nel caso in cui vi siano ragionevoli motivi per sospettare che un alimento o mangime possa comportare un rischio per la salute umana o animale, in funzione della natura, della gravità e dell’entità del rischio le autorità pubbliche adottano provvedimenti opportuni per informare i cittadini della natura del rischio per la salute». Il diritto tedesco consente alle autorità di informare anche senza rischio alla salute. Il giudice tedesco rileva che il diritto tedesco prevede la possibilità di intraprendere un’azione di informazione dei cittadini anche nei casi in cui «un alimento non nocivo alla salute ma inadatto al consumo umano, in particolare perché nauseante, sia o sia stato immesso sul mercato in quantità non irrilevante, o, per le sue caratteristiche, sia stato immesso sul mercato in quantità sì limitata, ma per un periodo di tempo piuttosto lungo». Ed il diritto europeo? Per questo il giudice chiede se tale norma sia in contrasto con il diritto europeo. La Corte di Giustizia, interpretando il regolamento 178/2002, afferma che i prodotti inadatti al consumo umano sono da considerarsi «a rischio» e quindi non soddisfano i requisiti previsti per la sicurezza degli alimenti. In base all’art. 17 «gli Stati membri organizzano un sistema ufficiale di controllo e altre attività adatte alle circostanze, tra cui l’informazione dei cittadini in materia di sicurezza e di rischio degli alimenti». Quindi l’art. 10 e l’art. 17 del regolamento n. 178/2002 devono essere interpretati nel senso che «non ostano a una normativa nazionale che consente di informare i cittadini riportando la denominazione dell’alimento e dell’impresa sotto la cui denominazione o ragione sociale l’alimento è stato prodotto o trasformato o immesso sul mercato, nel caso in cui l’alimento in questione, pur non essendo dannoso per la salute, sia inadatto al consumo umano». L’informazione deve però avvenire nel rispetto dell’art. 7 del regolamento n. 882/2004, il quale prevede che «il pubblico abbia accesso alle informazioni concernenti le attività di controllo delle autorità competenti e la loro efficacia, e, dall’altro lato, che l’autorità competente adotti le misure necessarie per garantire che i membri del proprio personale siano tenuti a non divulgare le informazioni ottenute nell’espletamento dei loro compiti di controllo ufficiali e per loro natura coperte dal segreto professionale in casi debitamente giustificati».

Fonte: www.dirittoegiustizia.it

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