giovedì 22 agosto 2013

Aggiungere un pezzo a un macchinario significa renderlo diverso da quello certificato dal costruttore

 Aggiungere un pezzo a un macchinario significa renderlo diverso da quello certificato dal costruttore

La macchina originale e il cosiddetto dispositivo corona erano, considerati singolarmente, conformi alle norme di sicurezza, ma il loro assemblaggio ha portato alla costruzione di un «nuovo» macchinario, provocando così una condizione di pericolo inedita, che andava valutata e fronteggiata adeguatamente dal datore di lavoro. Lo ha affermato la Cassazione con la sentenza 17125/13.

Il caso
Il dipendente di una società si infortuna mentre lavora alla macchina «linea produzione pannello in continuo»: dalle indagini emerge che il dispositivo corona, costituito da due rulli posti in posizione avanzata rispetto a quelli provocanti lo schiacciamento della mano, era stato smontato il giorno prima per essere avviato alla manutenzione. Tutti i componenti del consiglio di amministrazione della società vengono condannati in primo grado, in quanto non avevano dato disposizioni affinché i lavoratori si astenessero dal lavorare in mancanza del predetto dispositivo; in sede di appello, tuttavia, vengono assolti tutti gli imputati, tranne il presidente e il consigliere delegato. In particolare, la Corte di Appello sostiene che la macchina originale e il dispositivo corona erano, considerati singolarmente, conformi alle norma di sicurezza, ma il loro assemblaggio aveva prodotto di fatto una macchina nuova, che non era più quella certificata dal costruttore. La questione è posta all’attenzione della Cassazione. Gli Ermellini rilevano che il fondamento del giudizio di responsabilità è stato correttamente individuato nel fatto che, essendo stato costruito un «nuovo» macchinario, il datore di lavoro avrebbe dovuto valutare i rischi derivanti dall’utilizzo di tale apparecchiatura, anche in assenza del dispositivo corona, in quanto asportabile per necessità manutentive. L’assemblaggio di apparecchiature originariamente conformi, infatti, produce una condizione di pericolo nuova, che va valutata e fronteggiata adeguatamente; d’altra parte la certificazione della macchina originale non esaurisce la valutazione di conformità della stessa, che va valutata in concreto, tanto che il datore può essere chiamato a rispondere della violazione anche in presenza di certificazione. Quanto all’affermato ruolo datoriale del consigliere delegato, la Cassazione precisa che al momento dell’infortunio il Cda non aveva ancora adottato la delega in materia antinfortunistica, di igiene e sicurezza sul lavoro, pertanto tutti gli imputati erano da considerarsi datori di lavoro: l’assoluzione dei coimputati in secondo grado è stata fondata sull’effettività e il contenuto della delega conferita ai due amministratori, stante la non ingerenza degli altri consiglieri. Per questi motivi la Cassazione rigetta il ricorso.

Fonte: www.dirittoegiustizia.it

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